Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 29/9/2021, n. 6542

                 “in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti all’associazione
                 temporanea  non  possono  dirsi tenute  a  presentare  ciascuna  una  referenza  bancaria,  atteso  che  il
                 raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico”

                 “Il secondo motivo di gravame, riproduttivo del secondo motivo di primo grado, deduce poi che, a termini
                 dell’art. 12 del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economico finanziaria, vi era lo “avere idonea
                 dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del
                 d.lgs. n. 385 del 1993” e che la referenza bancaria “…” presentata dall’aggiudicatario risultava rilasciata
                 dalla sola OMISSIS Costruzioni e non anche dalla OMISSIS s.r.l. (la quale, a detta dell’appellante, non
                 avrebbe potuto conseguirla in ragione del fatto che dal bilancio di esercizio dell’anno 2019 risultava avere
                 debiti nei confronti degli istituti di credito per euro 420.209,00); di contro, nel caso di specie, costituito
                 da  A.T.I.  orizzontale,  in  cui  tutti  gli operatori  che  la  costituiscono  sono  solidalmente  responsabili  per
                 l’esecuzione  dell’opera,  entrambi  avrebbero  dovuto  dar  prova  della  loro  capacità  economico-finanziaria
                 mediante presentazione di distinta referenza bancaria .... Il raggruppamento temporaneo di imprese è, ai
                 fini della procedura di gara, da intendersi come unitario operatore economico.
                 Ne  segue  che,  in  assenza  di  motivata  e  diversa  scelta  della  lex  specialis,  le  due  imprese  partecipanti
                 all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso
                 che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015,
                 n. 18).”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 27/9/2021, n. 6483

                 Offerta tecnica e principio di equivalenza in ordine a talune caratteristiche tecniche dei prodotti offerti


                 “a fronte di caratteristiche dei contenitori che nel complesso consentivano il raggiungimento degli scopi
                 indicati dalla legge di gara, la mera diversità del materiale offerto rispetto a quello indicato dalla legge
                 di gara non poteva costituire motivo di esclusione dell’offerta, non essendo del resto tale conseguenza
                 neppure prevista dalla legge di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505) ... come chiarito
                 dalla giurisprudenza, il principio di equivalenza “fonda su principi generali che informano la disciplina dei
                 pubblici  affidamenti  ed  in  forza  dei  quali  la  commissione  di  gara  ben  può  “valutare  equivalenti  talune
                 caratteristiche tecniche dei prodotti offerti (rispetto alle specifiche prescrizioni contenute nella lex specialis)
                 anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al
                 requisito previsto ex specialis” (cfr. Cons. Stato, III, n. 2103/2018; n. 747/2018)” (Cons. Stato, Sez. III,
                 18 settembre 2019, n. 6212) e permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, ispirandosi “…al criterio
                 della conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte” (Cons. Stato III, 2 marzo 2018, n. 1316),
                 indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, al fine di ampliare la
                 platea dei partecipanti alle gare pubbliche.”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 20/9/2021, n. 6407

                 Deve essere dichiarato il provvedimento di esclusione in una gara precedente per consentire alla stazione
                 appaltante di valutare se il concorrente abbia commesso un “grave illecito professionale”

                 “Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall’operatore
                 concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta
                 astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico per l’esecuzione
                 del contratto in affidamento....il provvedimento di esclusione – come una pronuncia civile (es. di risoluzione

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