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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 29/9/2021, n. 6542
“in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti all’associazione
temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il
raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico”
“Il secondo motivo di gravame, riproduttivo del secondo motivo di primo grado, deduce poi che, a termini
dell’art. 12 del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economico finanziaria, vi era lo “avere idonea
dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del
d.lgs. n. 385 del 1993” e che la referenza bancaria “…” presentata dall’aggiudicatario risultava rilasciata
dalla sola OMISSIS Costruzioni e non anche dalla OMISSIS s.r.l. (la quale, a detta dell’appellante, non
avrebbe potuto conseguirla in ragione del fatto che dal bilancio di esercizio dell’anno 2019 risultava avere
debiti nei confronti degli istituti di credito per euro 420.209,00); di contro, nel caso di specie, costituito
da A.T.I. orizzontale, in cui tutti gli operatori che la costituiscono sono solidalmente responsabili per
l’esecuzione dell’opera, entrambi avrebbero dovuto dar prova della loro capacità economico-finanziaria
mediante presentazione di distinta referenza bancaria .... Il raggruppamento temporaneo di imprese è, ai
fini della procedura di gara, da intendersi come unitario operatore economico.
Ne segue che, in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti
all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso
che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015,
n. 18).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 27/9/2021, n. 6483
Offerta tecnica e principio di equivalenza in ordine a talune caratteristiche tecniche dei prodotti offerti
“a fronte di caratteristiche dei contenitori che nel complesso consentivano il raggiungimento degli scopi
indicati dalla legge di gara, la mera diversità del materiale offerto rispetto a quello indicato dalla legge
di gara non poteva costituire motivo di esclusione dell’offerta, non essendo del resto tale conseguenza
neppure prevista dalla legge di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505) ... come chiarito
dalla giurisprudenza, il principio di equivalenza “fonda su principi generali che informano la disciplina dei
pubblici affidamenti ed in forza dei quali la commissione di gara ben può “valutare equivalenti talune
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti (rispetto alle specifiche prescrizioni contenute nella lex specialis)
anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al
requisito previsto ex specialis” (cfr. Cons. Stato, III, n. 2103/2018; n. 747/2018)” (Cons. Stato, Sez. III,
18 settembre 2019, n. 6212) e permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, ispirandosi “…al criterio
della conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte” (Cons. Stato III, 2 marzo 2018, n. 1316),
indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, al fine di ampliare la
platea dei partecipanti alle gare pubbliche.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/9/2021, n. 6407
Deve essere dichiarato il provvedimento di esclusione in una gara precedente per consentire alla stazione
appaltante di valutare se il concorrente abbia commesso un “grave illecito professionale”
“Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall’operatore
concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta
astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico per l’esecuzione
del contratto in affidamento....il provvedimento di esclusione – come una pronuncia civile (es. di risoluzione
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