Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 potere (cosa che nella specie non è avvenuta, né   diretto “puro”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
                 nel procedimento di precontenzioso né in questa   let. a), e questo nemmeno se l’affidamento fosse
                 sede).                                            stato  preceduto  dalla  consultazione  informale
                                                                   di più potenziali contraenti (consultazione che
                 Il profilo sub c) è invece quello centrale e merita   è permessa dalla norma);
                 dunque  un  approfondimento.  In  premessa  va   - ma anche  (e anzi a  fortiori) nel caso  di un
                 osservato che, mentre è senz’altro da condividere   affidamento diretto “puro” esiste l’esigenza di
                 l’assunto dell’ANAC secondo  cui  le  disposizioni  sui    garantire  che  l’appaltatore  individuato intuitu
                 raggruppamenti  temporanei  si  applicano  anche    personae  risponda  della corretta  esecuzione
                 alla  procedura  per  cui  è  causa  (e  ciò  in  quanto,   del contratto;
                 come  detto,  il  principio per  cui  un  operatore   - eppure  in questo  caso,  non essendo  vietato
                 economico può sempre decidere di partecipare ad   costituire un’a.t.i. (visto che  l’associazione
                 una procedura ad evidenza pubblica associandosi   temporanea  è  un  istituto di derivazione
                 ad altri operatori è un principio fondamentale del   comunitaria applicabile ad ogni procedura, sia
                 settore), non altrettanto può dirsi con riguardo alla   pure con i limiti che di volta in volta il legislatore
                 ragione  posta  a  base  dell’assunto.  Non  è  infatti   nazionale è abilitato ad introdurre), l’operatore
                 vero, come si chiarirà subito appresso, che l’art. 48,   individuato in via diretta  dalla stazione
                 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 è “...espressione   appaltante potrebbe legittimamente assumere
                 e garanzia di concorrenza e favor partecipationis   la  veste  di  mandante  dell’associazione
                 per le piccole e medie imprese...” e, comunque, il   temporanea, visto che il divieto di cui al comma
                 richiamo a tali principi va limitato solo alla parte   11 dell’art. 48 non opererebbe.
                 della norma che prevede la partecipazione in r.t.i. e
                 non anche alla parte in cui è imposto al concorrente   Sul  punto,  e  riprendendo  quanto  accennato  in
                 invitato individualmente dalla stazione appaltante   precedenza, va aggiunto che:
                 e  che  ritenga  di partecipare  in  forma  associata   -    l’art.    48,  comma  11,  è  per  un  verso  una
                 l’onere  di assumere  la veste  di capogruppo     disposizione  in  contrasto  con  il divieto di
                 mandatario  Ciò detto,  e venendo  in medias res,   goldplating, visto che essa ribadisce una regola
                 l’art.  48,  comma  11,  del  Codice  fa  riferimento  a   che  è  già  in  nuce  nell’ordinamento  di  settore
                 “...procedure ristrette o negoziate...”, le quali, ai   (ossia la regola  per  la quale gli operatori
                 sensi dell’art. 36, lett. a), b), c), c-bis), dell’art. 61   economici sono  legittimati a  partecipare  in
                 e dell’art. 63, sono cosa diversa dall’affidamento    a.t.i. alle procedure ad evidenza pubblica, fatti
                 diretto. Si potrebbe  sostenere  allora,  rifacendosi   salvi i limiti specifici legittimamente introdotti
                 proprio  al  criterio  teleologico,  che  in  realtà  il   dal legislatore nazionale);
                 valore  giuridico  presidiato  dall’art.  48,  comma   -  l’obbligo posto a carico dell’operatore economico
                 11  (nella parte  in cui impone al concorrente    invitato individualmente  ad  una  procedura
                 invitato individualmente di assumere  la  veste  di   negoziata di assumere la veste di capogruppo
                 mandatario laddove intenda partecipare in r.t.p.)   mandataria dell’a.t.i. è una limitazione legittima
                 -  consistente  nella  esigenza  di assicurare  che  il   dal punto di vista comunitario, ma non può che
                 candidato  prescelto dall’amministrazione (e del   operare nei ristretti limiti voluti dal legislatore
                 quale è stato dunque accertato ex ante il possesso   nazionale.  D’altro  canto,  se  avesse  voluto
                 di  una  capacità  tecnico-finanziaria  adeguata   esprimere  il concetto  valorizzato dall’ANAC  il
                 all’oggetto  e  all’importo dell’appalto) risponda   legislatore avrebbe dovuto formulare la norma
                 in prima  persona  della corretta  esecuzione  del   nei seguenti (o in analoghi) termini “...ogni
                 contratto  e  che,  per  tale    ragione,  egli  debba   qualvolta un operatore economico sia invitato
                 assumere necessariamente il ruolo di capogruppo   individualmente ad  una  procedura  di gara,
                 mandatario del costituendo r.t.i. - venga in rilievo   egli  ha  la  facoltà  di  presentare  offerta  o  di
                 anche nel caso di affidamento diretto “temperato”   trattare per sé o quale mandatario di operatori
                 ex art. 36, comma 2, let. b). A tale rilievo è agevole   riuniti...”.
                 replicare che:

                 -  la stessa  ANAC  e gli stessi odierni ricorrenti
                    nulla avrebbero potuto obiettare se l’Università
                    resistente avesse proceduto con un affidamento

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