Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto Mediappalti
mancanza di programmazione, dettata proprio
dalla natura del servizio -.
L’ANAC, però non ha condiviso tale ricostruzione
e, anzi, ha affermato: “Tale modus operandi del
Comune … presenta varie anomalie e solleva
diverse criticità. Oltre ad essere vietato per legge
il frazionamento dell’appalto, così come il rinnovo
tacito del contratto, emerge la violazione dei principi
di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario. … Non
risultano accoglibili le argomentazioni dedotte dal
Comune per motivare, in deroga alle norme, la
scelta di reiterare affidamenti di durata annuale
allo stesso contraente, relativamente a una
prestazione che sin dal principio prevedeva si
dovesse estendere in diverse annualità in attesa
del perfezionamento delle prescritte autorizzazioni.
Nel caso specifico … il Comune doveva procedere
con un contratto pluriennale congegnato con la
previsione di adeguate penali per inadempimento
e clausole rescissorie.”.
In conclusione, anche secondo l’Autorità Anti
Corruzione, l’assenza di concreta ed idonea
motivazione - anche sotto il profilo tecnico –
costituisce “criterio indiziario” di una illegittimità
che nasce da una errata (o assente) capacità
programmatoria.
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