Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
P. 58

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze





                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



































                 TAR Emilia Romagna, Sez. II, 01/10/2021, n. 816

                 Accordo quadro quale disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della
                 stipulazione, a  valle,  di successivi contratti  esecutivi,  in numero  non  predeterminabile,  entro  il limite
                 economico costituito dalla quota  parte  di rispettiva assegnazione  nell’interesse  e  secondo  le esigenze
                 dell’amministrazione


                 “il contratto quadro realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non
                 scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione
                 di volontà contrattuale delle stesse parti …”. Da esso discende “… non un assetto di specifiche obbligazioni,
                 bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a
                 valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito
                 dalla  quota  parte  di  rispettiva  assegnazione  nell’interesse  e  secondo  le  esigenze  dell’amministrazione
                 (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455)” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7/1/2021 n. 89). …
                 La  fissazione  dell’importo  massimo  rende  legittima  la  lex  specialis,  in  quanto  predetermina  in  maniera
                 chiara il limite quantitativo dello sforzo organizzativo, che potrà essere richiesto al fornitore, il quale, in
                 quanto aggiudicatario di un accordo quadro e non di un ordinario appalto, non può pretendere una precisa
                 determinazione delle clausole degli ordinativi. L’assunto è perfettamente aderente alla ricostruzione che
                 dell’istituto  dell’accordo  quadro  viene  fatto  dalla  giurisprudenza  e  dalla  dottrina  che  hanno  valorizzato
                 le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia europea con la sentenza più volte citata. Ha ancora
                 precisato il Consiglio di Stato: “È ben vero che la stipula dell’accordo quadro, come configurato, con una
                 molteplicità di servizi e forniture può creare una situazione di ‘asimmetria’ tra l’aggiudicatario e la stazione
                 appaltante, in quanto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di rifornire la pubblica amministrazione che lo richieda,
                 al prezzo risultato migliore, tuttavia, tale aspetto non incide sulla possibilità di formulazione dell’offerta, ma
                 semmai sulla convenienza economica dell’operatore a partecipare alla procedura e a stipulare l’accordo ed
                 i conseguenti contratti in sede di esecuzione” (Cons. St., n. 1222/2019)>>.”

                                                             58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63