Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 01/10/2021, n. 816
Accordo quadro quale disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della
stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite
economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze
dell’amministrazione
“il contratto quadro realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non
scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione
di volontà contrattuale delle stesse parti …”. Da esso discende “… non un assetto di specifiche obbligazioni,
bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a
valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito
dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze dell’amministrazione
(Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455)” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7/1/2021 n. 89). …
La fissazione dell’importo massimo rende legittima la lex specialis, in quanto predetermina in maniera
chiara il limite quantitativo dello sforzo organizzativo, che potrà essere richiesto al fornitore, il quale, in
quanto aggiudicatario di un accordo quadro e non di un ordinario appalto, non può pretendere una precisa
determinazione delle clausole degli ordinativi. L’assunto è perfettamente aderente alla ricostruzione che
dell’istituto dell’accordo quadro viene fatto dalla giurisprudenza e dalla dottrina che hanno valorizzato
le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia europea con la sentenza più volte citata. Ha ancora
precisato il Consiglio di Stato: “È ben vero che la stipula dell’accordo quadro, come configurato, con una
molteplicità di servizi e forniture può creare una situazione di ‘asimmetria’ tra l’aggiudicatario e la stazione
appaltante, in quanto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di rifornire la pubblica amministrazione che lo richieda,
al prezzo risultato migliore, tuttavia, tale aspetto non incide sulla possibilità di formulazione dell’offerta, ma
semmai sulla convenienza economica dell’operatore a partecipare alla procedura e a stipulare l’accordo ed
i conseguenti contratti in sede di esecuzione” (Cons. St., n. 1222/2019)>>.”
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