Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto Mediappalti
pretermessa -, rimane aperto, però, il tema della 3. Il “criterio indiziario” ed i precedenti
“discrezionalità amministrativa”, posto alla base nella prassi ANAC
della decisione del TAR Toscana.
Un interessante risvolto della decisione in esame
Su questo aspetto, il Consiglio di Stato sembra emerge dal “criterio indiziario” che il Collegio
voler frenare (o, forse, riservare a decisioni in cui si sembra assumere nella sua argomentazione.
evidenzi meglio la fattispecie) la portata innovativa Secondo il Consiglio di Stato, infatti, sarebbe
della decisione in esame. corretta la ricostruzione dell’appellante secondo
la quale la violazione dell’obbligo di una razionale
Sul punto, infatti, osserva: “In assenza di programmazione degli acquisiti da parte della
motivazione sulle ragioni del frazionamento, stazione appaltante diventa essa stessa un vulnus
l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata dal momento in cui si riverbera in un “frazionamento
in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la della durata dell’appalto”. In questo modo, quindi,
prefissazione della durata del contratto a venti vengono uniti dallo stesso “disegno”/illegittimità
mesi, implicante il raggiungimento di un importo due aspetti che, ab origine, sembrerebbero del
che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente tutto slegati fra loro.
con la programmazione biennale, e soprattutto con
l’affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici Non che l’appellante abbia fornito una prova della
giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto correlazione fra la “erronea programmazione” e
funzionali al mantenimento di adeguati livelli di la scelta di adire una procedura negoziata. Però,
sicurezza pubblica ed all’ordinato svolgimento secondo i giudici, la durata del servizio limitata a
delle attività giudiziarie», sì da risultare illogica soli venti mesi e con un importo di poco sotto la
una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo soglia limite stabilita per le procedure negoziate
di non superare la soglia comunitaria, che appare non può che essere indice di un “frazionamento
dunque l’obiettivo, non dichiarato “apertis verbis”, artificioso dell’appalto”.
ma evidentemente strumentale, che domina la
determinazione gravata.”. A convincere il Consiglio di Stato non vi è solo il
contrasto con il termine di programmazione dei
Nel caso esaminato, perciò, il vulnus riconosciuto servizi (biennale) stabilito dal D.M. n. 14/2018,
in appello risiede nella mancanza di una esplicita ma soprattutto l’incoerenza tra la periodicità e
motivazione che possa giustificare l’acquisizione per la obiettiva necessità di dotazione del servizio –
un periodo così breve, di un servizio potenzialmente enfatizzata dalla mancanza di motivazione sul
privo di un orizzonte temporale. In casi come punto -.
quello esaminato, quindi, il Collegio ritiene che la Se il medesimo servizio fosse stato acquisito per una
corretta interpretazione dell’art. 21 del Codice dei durata biennale, nonostante anche quest’ultima
Contratti pubblici imponga l’espletamento di una sia poco coerente con una esigenza continuativa
gara aperta, per l’acquisizione di un servizio di più di sorveglianza del Tribunale, probabilmente
lunga durata – ma, soprattutto, per evitare che il Consiglio di Stato non avrebbe giudicato
vi sia una immotivata limitazione della platea dei “immotivata” la scelta dell’Amministrazione ed
partecipanti -. avrebbe confermato la validità della gara – senza
intravedere alcuna “artificiosità” nella scelta della
In altre parole, il Consiglio di Stato valuta che, durata del servizio e, quindi, senza volersi avvalere
nel caso di specie, vi sia stata una pedissequa di tale espediente per poter declinare verso una
quanto maldestra applicazione del principio di procedura competitiva semplificata.
rotazione che – distorcendone il significato pro-
concorrenziale – abbia, invece, comportato una Il rilievo della decisione, perciò parrebbe
preclusione alla partecipazione del ricorrente: ma potersi “confinare” alle ipotesi in cui il “rinnovo”
senza alcuna giustificazione! dell’affidamento avviene in condizioni quanto meno
Pertanto, “In conclusione, alla stregua di quanto “non adeguatamente motivate” e “infra biennali”,
esposto, l’appello va accolto; per l’effetto, in riforma ma, se così fosse effettivamente, si finirebbe
della sentenza appellata, va accolto il ricorso di con lo sbarrare la strada solo ai casi (comunque,
primo grado, con conseguente annullamento dei frequenti) di “brevi rinnovi” o “piccoli affidamenti”
provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse”. cui sovente le Amministrazioni ricorrono – anche e
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