Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 pretermessa -, rimane aperto, però, il tema della   3.  Il “criterio indiziario” ed i precedenti
                 “discrezionalità amministrativa”,  posto  alla  base   nella prassi ANAC
                 della decisione del TAR Toscana.
                                                                Un interessante risvolto della decisione in esame
                 Su  questo  aspetto,  il  Consiglio  di  Stato  sembra   emerge  dal “criterio indiziario”  che  il Collegio
                 voler frenare (o, forse, riservare a decisioni in cui si   sembra assumere nella sua argomentazione.
                 evidenzi meglio la fattispecie) la portata innovativa   Secondo  il  Consiglio  di  Stato,  infatti,  sarebbe
                 della decisione in esame.                      corretta  la ricostruzione dell’appellante  secondo
                                                                la quale la violazione dell’obbligo di una razionale
                 Sul  punto,  infatti,  osserva:  “In  assenza  di   programmazione  degli  acquisiti  da  parte  della
                 motivazione sulle ragioni  del frazionamento,   stazione appaltante diventa essa stessa un vulnus
                 l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata   dal momento in cui si riverbera in un “frazionamento
                 in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la   della durata dell’appalto”. In questo modo, quindi,
                 prefissazione  della  durata  del  contratto  a  venti   vengono  uniti dallo stesso  “disegno”/illegittimità
                 mesi, implicante il raggiungimento di un importo   due  aspetti  che,  ab  origine,  sembrerebbero  del
                 che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente   tutto slegati fra loro.
                 con la programmazione biennale, e soprattutto con
                 l’affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici   Non che l’appellante abbia fornito una prova della
                 giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto   correlazione  fra  la  “erronea  programmazione”  e
                 funzionali  al  mantenimento  di adeguati  livelli  di   la scelta di adire una procedura negoziata. Però,
                 sicurezza pubblica ed all’ordinato svolgimento   secondo i giudici, la durata del servizio limitata a
                 delle  attività  giudiziarie»,  sì  da  risultare  illogica   soli venti mesi e con un importo di poco sotto la
                 una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo   soglia limite stabilita per  le procedure  negoziate
                 di non superare la soglia comunitaria, che appare   non  può  che  essere  indice  di  un  “frazionamento
                 dunque l’obiettivo, non dichiarato “apertis verbis”,   artificioso dell’appalto”.
                 ma  evidentemente  strumentale,  che  domina  la
                 determinazione gravata.”.                      A convincere il Consiglio di Stato non vi è solo il
                                                                contrasto  con  il termine  di programmazione  dei
                 Nel caso esaminato, perciò, il vulnus riconosciuto   servizi (biennale) stabilito dal D.M.  n.  14/2018,
                 in appello risiede nella mancanza di una esplicita   ma  soprattutto l’incoerenza  tra  la periodicità e
                 motivazione che possa giustificare l’acquisizione per   la  obiettiva  necessità  di dotazione  del  servizio –
                 un periodo così breve, di un servizio potenzialmente   enfatizzata  dalla  mancanza  di  motivazione  sul
                 privo di un  orizzonte  temporale.  In  casi come   punto -.
                 quello esaminato, quindi, il Collegio ritiene che la   Se il medesimo servizio fosse stato acquisito per una
                 corretta interpretazione dell’art. 21 del Codice dei   durata  biennale,  nonostante  anche  quest’ultima
                 Contratti pubblici imponga  l’espletamento  di una   sia  poco  coerente  con  una  esigenza  continuativa
                 gara aperta, per l’acquisizione di un servizio di più   di sorveglianza del Tribunale,  probabilmente
                 lunga  durata  –  ma,  soprattutto,  per  evitare  che   il Consiglio di Stato  non  avrebbe  giudicato
                 vi sia una immotivata limitazione della platea dei   “immotivata”  la  scelta  dell’Amministrazione  ed
                 partecipanti -.                                avrebbe confermato la validità della gara – senza
                                                                intravedere alcuna “artificiosità” nella scelta della
                 In  altre  parole,  il Consiglio di Stato  valuta  che,   durata del servizio e, quindi, senza volersi avvalere
                 nel  caso  di  specie,  vi  sia  stata  una  pedissequa   di tale espediente  per  poter  declinare  verso  una
                 quanto  maldestra  applicazione  del  principio  di   procedura competitiva semplificata.
                 rotazione  che  –  distorcendone  il  significato  pro-
                 concorrenziale  –  abbia,  invece,  comportato  una   Il rilievo della decisione, perciò parrebbe
                 preclusione alla partecipazione del ricorrente: ma   potersi  “confinare”  alle  ipotesi  in  cui  il  “rinnovo”
                 senza alcuna giustificazione!                  dell’affidamento avviene in condizioni quanto meno
                 Pertanto,  “In  conclusione,  alla  stregua  di quanto   “non adeguatamente motivate” e “infra biennali”,
                 esposto, l’appello va accolto; per l’effetto, in riforma   ma,  se  così  fosse  effettivamente,  si  finirebbe
                 della sentenza  appellata,  va  accolto il  ricorso di   con lo sbarrare la strada solo ai casi (comunque,
                 primo grado,  con  conseguente  annullamento  dei   frequenti) di “brevi rinnovi” o “piccoli affidamenti”
                 provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse”.  cui sovente le Amministrazioni ricorrono – anche e

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