Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa   Ma  non  appare  corretto  –  in  una  lettura
                 sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse,   costituzionalmente  orientata  –  ridurne  la  portata
                 e  dunque,  per  coerenza,  ammettersi  che  la   alle sole fattispecie indicate nel medesimo Decreto
                 carenza di programmazione possa riflettersi sulla   Ministeriale:  si  tratta,  infatti,  di  principi  dotati  di
                 frammentazione  degli  affidamenti.  Almeno  in   evidente vocazione generale, quindi “espansiva”.
                 questi termini il  motivo appare  dunque  fondato,   La riprova di ciò sta nel fatto che – dissentendo da
                 come  pure  in  ragione  della  mancata  indicazione   tale principio – si è, nei fatti, verificato il caso di un
                 delle ragioni che consentivano (a termini dell’art.   frazionamento sine causa dell’appalto: fattispecie
                 7 del d.m. n. 14 del 2018) di effettuare servizi e   non solo vietata, ma soprattutto non rispondente
                 forniture non inserite nell’elenco.”.          ad  apprezzabili esigenze  pratiche  della stazione
                                                                appaltante.
                 Quindi, pur  riconoscendo  che  non  esiste  una
                 norma cogente che imponga una programmazione   Prosegue,  quindi,  il  Collegio,  collegandosi  alle
                 “a lungo termine”, ovvero una norma che disponga   precedenti  riflessioni  e  riconoscendo:  “Maggiore
                 l’obbligo  di  programmare  l’acquisto  dei  servizi   pregnanza  assume  il sub-motivo  con  cui  si
                 sulla base di una “valutazione circa il fabbisogno   deduce  l’artificioso  frazionamento  temporale
                 complessivo ed oggettivo degli  stessi”,  tuttavia,   dell’appalto,  con  durata  di soli venti  mesi,  onde
                 proprio nelle pieghe dell’art. 21 il Consiglio di Stato   rimanere  al di sotto della soglia di rilevanza
                 legge la “codificazione” di un principio immanente   comunitaria  (per  soli  11.000  euro),  in violazione
                 –  di portata  tanto  generale  che  non  può  essere   di quanto  prescritto  dall’art.  35,  comma  6,  del
                 realisticamente  positivizzato  in una  norma,  ma   d.lgs.  n.  50  del  2016,  mentre  sarebbero  bastati
                 che  ugualmente  deve  essere  utilizzato in  chiave   dieci giorni in più per superare la predetta soglia;
                 interpretativa dell’intero Codice dei Contratti -.   peraltro  appare incoerente  una  siffatta  durata
                                                                con la programmazione biennale, in quanto non è
                 Tale  interpretazione,  in  realtà,  era  già  stata   consentito che nello stesso ambito programmatorio
                 formalizzata  dallo  stesso  Consiglio  di  Stato  –  in   possano  coesistere  due  o  più  procedure  per  lo
                 sede  consultiva  –  quando  si  era  pronunciato  in   stesso servizio, ma “spezzettate”. Per l’appellante,
                 relazione (appunto) al D.M. n. 14/2018 (vds. parere   se  il bisogno  è biennale,  la durata  del contratto
                 n. 1806/2017) e, in tale sede, aveva evidenziato   deve  essere  almeno biennale; in ogni  caso,  ai
                 la necessità di una accurata programmazione per   sensi  dell’art.  35,  comma  6,  del d.lgs.  n.  50  del
                 evitare i ben noti effetti di lievitazione di tempi e   2016,  il  frazionamento  deve  essere  correlato  a
                 costi (e necessità di varianti) dei contratti pubblici   “ragioni oggettive”, che non sono invece esternate
                 –  propugnando  la  tesi  che  l’accuratezza  della   nella deliberazione a contrarre.”.
                 programmazione avrebbe evitato le criticità della
                 fase esecutiva -.                              A  questo  punto,  si  può  affermare  che  “La
                                                                fondatezza  del motivo appare  evidente  proprio
                 Nella stessa  linea, inoltre, la L.  n.  11/2016   nella prospettiva da ultimo evidenziata. L’art. 35,
                 (contenente  la delega  per  la emanazione  del   comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che
                 vigente  Codice  dei contratti  pubblici), delineava   «un appalto non può essere frazionato allo scopo
                 un apparato di centralizzazione degli acquisti e di   di evitare l’applicazione delle norme del presente
                 professionalizzazione  dei  relativi  organi  deputati   codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
                 all’approvvigionamento  delle stazioni appaltanti,   giustifichino».  Nella  fattispecie  controversa  la
                 immaginando una programmazione iniziale che si   determinazione  a  contrarre  non  contiene  alcuna
                 sarebbe dovuta tradurre in una migliore funzione   esternazione  delle  ragioni  idonee  a  giustificare  il
                 (interna ed esterna) di controllo.             frazionamento  dell’appalto  su  base  temporale,
                                                                limitandosi  a  rappresentare  la  necessità  del
                 Si tratta  di una  declinazione “pragmatica”  dei   rispetto del principio di rotazione e di garantire la
                 principi di trasparenza  e  buon  andamento    continuità del servizio.”.
                 dell’Amministrazione che  – sebbene  solo con
                 particolare riguardo ai lavori pubblici ed ai servizi   Appurato, quindi, che non vi è una norma positiva
                 e  forniture  con  “orizzonte  biennale”  –  sono  stati   ad imporre la programmazione, ma vi è comunque
                 positivizzati proprio nel D.M. 16 gennaio 2018, n.   un  principio immanente  che  pervade  l’intero
                 14.                                            settore degli appalti pubblici – che non può essere

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