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Mediappalti Il Punto
n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa Ma non appare corretto – in una lettura
sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, costituzionalmente orientata – ridurne la portata
e dunque, per coerenza, ammettersi che la alle sole fattispecie indicate nel medesimo Decreto
carenza di programmazione possa riflettersi sulla Ministeriale: si tratta, infatti, di principi dotati di
frammentazione degli affidamenti. Almeno in evidente vocazione generale, quindi “espansiva”.
questi termini il motivo appare dunque fondato, La riprova di ciò sta nel fatto che – dissentendo da
come pure in ragione della mancata indicazione tale principio – si è, nei fatti, verificato il caso di un
delle ragioni che consentivano (a termini dell’art. frazionamento sine causa dell’appalto: fattispecie
7 del d.m. n. 14 del 2018) di effettuare servizi e non solo vietata, ma soprattutto non rispondente
forniture non inserite nell’elenco.”. ad apprezzabili esigenze pratiche della stazione
appaltante.
Quindi, pur riconoscendo che non esiste una
norma cogente che imponga una programmazione Prosegue, quindi, il Collegio, collegandosi alle
“a lungo termine”, ovvero una norma che disponga precedenti riflessioni e riconoscendo: “Maggiore
l’obbligo di programmare l’acquisto dei servizi pregnanza assume il sub-motivo con cui si
sulla base di una “valutazione circa il fabbisogno deduce l’artificioso frazionamento temporale
complessivo ed oggettivo degli stessi”, tuttavia, dell’appalto, con durata di soli venti mesi, onde
proprio nelle pieghe dell’art. 21 il Consiglio di Stato rimanere al di sotto della soglia di rilevanza
legge la “codificazione” di un principio immanente comunitaria (per soli 11.000 euro), in violazione
– di portata tanto generale che non può essere di quanto prescritto dall’art. 35, comma 6, del
realisticamente positivizzato in una norma, ma d.lgs. n. 50 del 2016, mentre sarebbero bastati
che ugualmente deve essere utilizzato in chiave dieci giorni in più per superare la predetta soglia;
interpretativa dell’intero Codice dei Contratti -. peraltro appare incoerente una siffatta durata
con la programmazione biennale, in quanto non è
Tale interpretazione, in realtà, era già stata consentito che nello stesso ambito programmatorio
formalizzata dallo stesso Consiglio di Stato – in possano coesistere due o più procedure per lo
sede consultiva – quando si era pronunciato in stesso servizio, ma “spezzettate”. Per l’appellante,
relazione (appunto) al D.M. n. 14/2018 (vds. parere se il bisogno è biennale, la durata del contratto
n. 1806/2017) e, in tale sede, aveva evidenziato deve essere almeno biennale; in ogni caso, ai
la necessità di una accurata programmazione per sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del
evitare i ben noti effetti di lievitazione di tempi e 2016, il frazionamento deve essere correlato a
costi (e necessità di varianti) dei contratti pubblici “ragioni oggettive”, che non sono invece esternate
– propugnando la tesi che l’accuratezza della nella deliberazione a contrarre.”.
programmazione avrebbe evitato le criticità della
fase esecutiva -. A questo punto, si può affermare che “La
fondatezza del motivo appare evidente proprio
Nella stessa linea, inoltre, la L. n. 11/2016 nella prospettiva da ultimo evidenziata. L’art. 35,
(contenente la delega per la emanazione del comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che
vigente Codice dei contratti pubblici), delineava «un appalto non può essere frazionato allo scopo
un apparato di centralizzazione degli acquisti e di di evitare l’applicazione delle norme del presente
professionalizzazione dei relativi organi deputati codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
all’approvvigionamento delle stazioni appaltanti, giustifichino». Nella fattispecie controversa la
immaginando una programmazione iniziale che si determinazione a contrarre non contiene alcuna
sarebbe dovuta tradurre in una migliore funzione esternazione delle ragioni idonee a giustificare il
(interna ed esterna) di controllo. frazionamento dell’appalto su base temporale,
limitandosi a rappresentare la necessità del
Si tratta di una declinazione “pragmatica” dei rispetto del principio di rotazione e di garantire la
principi di trasparenza e buon andamento continuità del servizio.”.
dell’Amministrazione che – sebbene solo con
particolare riguardo ai lavori pubblici ed ai servizi Appurato, quindi, che non vi è una norma positiva
e forniture con “orizzonte biennale” – sono stati ad imporre la programmazione, ma vi è comunque
positivizzati proprio nel D.M. 16 gennaio 2018, n. un principio immanente che pervade l’intero
14. settore degli appalti pubblici – che non può essere
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