Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 E, così, la scelta  della stazione  appaltante,  che   macchinari connotati da una impronta più “green”.
                 nasce  dal  “prudente”  apprezzamento  del  proprio   Tanto a dire che anche la programmazione – intesa
                 programma di acquisito, fa’ diventare un obbligo   come obbligo legato alla specificità dei vari servizi
                 la  programmazione  stessa:  secondo  il Collegio,   –  può  essere  oggetto  di una  più che  legittima
                 questa è la corretta interpretazione dell’art. 21 del   “revisione”, ma – come ricorda il Consiglio di Stato
                 Codice dei Contratti pubblici.                 con la decisione in commento  – tale  evenienza
                                                                deve trovare una trasparente e logica motivazione
                 “Programmare”, quindi, si legge non come antitesi   all’interno della Determinazione di indizione della
                 della “discrezionalità”  indicata  dal TAR  Toscana,   gara.
                 ma  come  “obbligo di esplicitare  la  motivazione”
                 per la quale tale discrezionalità è stata spesa.  Il Collegio,  nell’esaminare  l’appello,  nota  che:
                 Dunque,  un  invito  ad  una  sorta  di  endiadi  che   “Il primo motivo di appello si articola  in due
                 potrebbe  essere  riassunta  con  l’espressione   punti; anzitutto viene  dedotta  l’assenza  della
                 “discrezionalità  funzionale”  o  “discrezionalità   programmazione  biennale  ai  fini  degli  acquisti  di
                 programmata”,  il che  –  a  ben  vedere  –  non   beni  e  servizi (di cui  all’art.  21  del  d.lgs.  n.  50
                 è un concetto  nuovo, solo che  si pensi alla   del 2016 ed agli artt. 6 e 7 del d.m. 16 gennaio
                 programmazione  (ad  esempio)  degli  acquisiti  di   2018, n. 14) criticandosi la sentenza per omessa
                 forniture in ambito sanitario.                 pronuncia al riguardo, tanto più rilevante in ragione
                                                                dell’interrelazione tra assenza di programmazione
                 Ciò  non  significa  –  si  badi  –  che  l’obbligo  di   e  frazionamento  della durata  dell’appalto.  La
                 programmazione  non  possa essere  disatteso (ad   censura è fondata.”
                 esempio,  ove  sia  necessario  acquistare  servizi  di
                 natura eccezionale, o in quantità diverse da quelle   Forse, ritenendo secondario esaminare l’eccezione
                 programmate/programmabili),  ma  certamente,   relativa alla violazione del D.M. 16 gennaio 2018,
                 nei casi come quello attenzionato dal Collegio, la   n. 14 recante “Regolamento recante procedure e
                 motivazione deve essere esplicitata.           schemi-tipo per  la  redazione  e  la  pubblicazione
                 Del resto, sempre  mutuando l’esempio  della   del programma  triennale  dei lavori pubblici,
                 disciplina  degli  acquisti  sanitari,  si  comprende   del  programma  biennale  per  l’acquisizione  di
                 che la programmazione è la formula migliore per   forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali
                 garantire  –  da  un  lato  -  economie  di  scala  e  –   e  aggiornamenti  annuali.”  –  ove,  infatti,  l’art.  6
                 dall’altro  lato  –  la  fruizione  dei  servizi  acquistati   parla  di  “programma  biennale  degli  acquisti  di
                 con una giusta periodicità/costanza, per consentire   forniture e servizi” e nel successivo art. 7 si tratta
                 serenamente  la  predisposizione della  successiva   il  tema delle “varianti”  nei casi di eccezionale
                 gara  di  affidamento.  Oltre  a  ciò,  soprattutto  nei   necessità  -,  il Consiglio di Stato  si  concentra  in
                 servizi in  cui  non  si  ravvede  la  prospettiva  di   primis sull’interpretazione  dell’art.  21  (e dell’art.
                 particolari innovazioni (come nel caso esaminato),   35,  comma  6!) del vigente  Codice dei Contratti
                 la programmazione  a  lungo termine  garantisce   pubblici.
                 anche  una  migliore conoscenza  delle esigenze
                 specifiche  del  servizio  (ad  esempio,  nel  caso   In proposito, subito enuncia  che  “Non sussiste
                 di specie, per  la modulazione  degli orari  della   una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della
                 vigilanza), con  un  conseguente  miglioramento   programmazione  degli  acquisiti e,  dunque,  sulle
                 della qualità dello stesso.                    conseguenze dell’assenza della medesima; è però
                                                                indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50
                 Diverso,  ad  esempio,  sarebbe  il caso  di taluni   del 2016  ne  enuclea  una  portata  obbligatoria,
                 peculiari servizi – anche quelli “ad alta intensità di   con  un’evidente  finalità  di  pianificazione  e  di
                 manodopera”, nei quali (per definizione) l’aspetto   trasparenza.”.
                 “tecnico”  è  apprezzato  meno  di  quello  riferito  al
                 “personale” - in cui – nel corso del tempo – sorgono   E  spiega  –  qui  entrando  in  dissenso  rispetto  al
                 esigenze  legate  ad  innovazioni tecnologiche  non   giudice  di primo  grado  -:  “Anche  a  postularne
                 ipotizzabili nel breve termine. È questo il caso, di   un’efficacia di mera programmazione, di strumento
                 taluni servizi di pulizia  in cui –  per  dare  seguito   di  pianificazione  della  spesa,  con  carattere
                 ad  apprezzabili esigenze  ecologiche  -  sono  state   cogente  nei  soli confronti  dell’amministrazione
                 richieste  novazioni  afferenti  l’uso  di  prodotti,  o   (in  termini  Cons.  Stato,  IV,  18  febbraio  2016,

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