Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
Il TAR Toscana, quindi, distilla il principio secondo il durata pressocché “senza limite” e, quindi,
quale le esigenze di acquisto dell’Amministrazione appare poco giustificabile un acquisto del servizio
rientrano anch’esse nell’alveo – assai ampio – della limitato ad un periodo di tempo particolarmente
discrezionalità amministrativa. breve: ciò, soprattutto, se nella Determinazione
di acquisto non viene esplicitato il motivo di tale
Le stazioni appaltanti, quindi, non trovano nel scelta (ad esempio, giustificandola con l’eventuale
Codice dei Contratti pubblici uno strumentario per soppressione della sede giudiziaria cui il servizio
dare attuazione alle loro esigenze, ma – al contrario di vigilanza è dedicato).
– hanno (astrattamente) la libertà (rectius, la
“discrezionalità”) di poter decidere di adeguare
le loro esigenze a questo o a quello strumento/ 2. … e la decisione in appello del
tipologia di gara, senza particolare necessità di Consiglio di Stato, n. 5561/2021
motivazione.
Come è stato anticipato, la ricorrente – non
Ebbene, la ricorrente dissente da questa soddisfatta della pronuncia in prime cure – ha
rappresentazione e obietta che, se portata ad interposto appello e, in tale sede si premette subito
estreme conseguenze, frustrerebbe proprio che il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente
i principi di buon andamento dell’azione la sentenza impugnata.
amministrativa che pervadono l’intero codice Il Collegio, infatti, ha affermato che “…è illegittima
dei Contratti pubblici. Ma non solo: il criterio di la determinazione a contrarre che non contiene
“massima discrezionalità” si scontrerebbe sia con alcuna esternazione delle ragioni idonee a
il principio di trasparenza (immanente nell’attività giustificare il frazionamento dell’appalto su base
amministrativa e, comunque, sancito sin dalla temporale, limitandosi a rappresentare la necessità
Legge n. 241del 1990), sia con un altro baluardo del rispetto del principio di rotazione e di garantire
del sistema degli acquisiti pubblici: il principio di la continuità del servizio”.
concorrenza – che si declina, fra l’altro, anche
come divieto di frammentazione degli appalti -. Dunque, il Consiglio di Stato ha valorizzato
E che le scelte di acquisto dell’Amministrazione le fasi prodromiche della gara, quelle in cui si
debbano soggiacere ad una rigorosa decide quali sono le realistiche esigenze della
programmazione, infatti, è ben evidente nel settore stazione appaltante e, di conseguenza, si procede
dei lavori pubblici; qui, infatti, il Decreto Legislativo all’indizione della procedura concorrenziale.
n. 50 del 2016, anche alla luce delle recenti riforme La scelta della tipologia di gara, quindi, è quella
in termini di semplificazione, si connota proprio che garantisce l’approvvigionamento più consono
per la centralità della progettazione e per l’utilizzo – oggettivamente – alle esigenze della stazione
(sempre più esteso) del sistema BIM con il quale è appaltante, al di là di contingenze (ad esempio,
possibile valutare anticipatamente possibili criticità temporali) che potrebbero indurre a scegliere
e così prevenire ex ante il ricorso alle (dispendiose procedure semplificate al fine di concludere prima
e complesse) varianti. le operazioni di gara.
Di fronte a tale scelta del legislatore per i lavori Secondo il Collegio, dunque, si torna ad una
pubblici, avrebbe una strana dissonanza una scelta riflessione “a monte”, in termini di buona
diametralmente opposta per i servizi e le forniture, organizzazione della gestione pubblica e
lasciate alla “discrezionalità programmatoria” delle di trasparenza nella fase decisionale che –
diverse stazioni appaltanti. inevitabilmente – si riflette sulla legittimità delle
procedure “a valle”.
Se, infatti, è certamente più intuitivo abbinare un
progetto ed un quadro economico all’esigenza di E questo è lo snodo peculiare della decisione
un’Amministrazione di dotarsi di un’opera pubblica, in commento: l’illegittimità della procedura di
altrettanto si dovrebbe ipotizzare per l’acquisizione gara prescelta è un precipitato dell’obbligo, per
di servizi (e, auspicabilmente, anche di forniture) l’Amministrazione, di scegliere correttamente tra
– soprattutto se si tratta di servizi caratterizzati da gli strumenti procedurali a sua disposizione, dopo
esigenze di continuità (come quelli in esame) -. aver esplicitato – con valutazione oggettiva e
Per tali servizi, infatti, è facile ipotizzare una trasparente - le proprie esigenze.
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