Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 Il TAR Toscana, quindi, distilla il principio secondo il   durata  pressocché  “senza  limite”  e,  quindi,
                 quale le esigenze di acquisto dell’Amministrazione   appare poco giustificabile un acquisto del servizio
                 rientrano anch’esse nell’alveo – assai ampio – della   limitato ad  un  periodo  di tempo  particolarmente
                 discrezionalità amministrativa.                breve:  ciò,  soprattutto,  se  nella  Determinazione
                                                                di acquisto non viene esplicitato il motivo di tale
                 Le  stazioni  appaltanti,  quindi,  non  trovano  nel   scelta (ad esempio, giustificandola con l’eventuale
                 Codice dei Contratti pubblici uno strumentario per   soppressione della  sede giudiziaria cui il servizio
                 dare attuazione alle loro esigenze, ma – al contrario   di vigilanza è dedicato).
                 –  hanno  (astrattamente)  la libertà  (rectius,  la
                 “discrezionalità”) di poter  decidere  di adeguare
                 le  loro  esigenze  a  questo  o  a  quello  strumento/  2.  … e la decisione in appello del
                 tipologia di gara,  senza  particolare  necessità  di   Consiglio di Stato, n. 5561/2021
                 motivazione.
                                                                Come  è  stato  anticipato,  la  ricorrente  –  non
                 Ebbene,  la  ricorrente  dissente  da  questa   soddisfatta  della  pronuncia  in  prime  cure  –  ha
                 rappresentazione  e  obietta  che,  se  portata  ad   interposto appello e, in tale sede si premette subito
                 estreme   conseguenze,   frustrerebbe   proprio   che il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente
                 i  principi  di  buon  andamento  dell’azione  la sentenza impugnata.
                 amministrativa  che  pervadono  l’intero  codice   Il Collegio, infatti, ha affermato che “…è illegittima
                 dei Contratti pubblici. Ma  non  solo: il criterio di   la determinazione a  contrarre  che  non  contiene
                 “massima discrezionalità” si scontrerebbe sia con   alcuna  esternazione  delle  ragioni  idonee  a
                 il principio di trasparenza (immanente nell’attività   giustificare  il  frazionamento  dell’appalto  su  base
                 amministrativa  e,  comunque,  sancito  sin  dalla   temporale, limitandosi a rappresentare la necessità
                 Legge n. 241del 1990), sia con un altro baluardo   del rispetto del principio di rotazione e di garantire
                 del sistema degli acquisiti pubblici: il principio di   la continuità del servizio”.
                 concorrenza  –  che  si  declina,  fra  l’altro,  anche
                 come divieto di frammentazione degli appalti -.  Dunque,  il  Consiglio  di  Stato  ha  valorizzato
                 E  che  le  scelte  di  acquisto  dell’Amministrazione   le  fasi  prodromiche  della  gara,  quelle  in  cui  si
                 debbano    soggiacere   ad   una    rigorosa   decide  quali  sono  le  realistiche  esigenze  della
                 programmazione, infatti, è ben evidente nel settore   stazione appaltante e, di conseguenza, si procede
                 dei lavori pubblici; qui, infatti, il Decreto Legislativo   all’indizione della procedura concorrenziale.
                 n. 50 del 2016, anche alla luce delle recenti riforme   La  scelta  della  tipologia  di  gara,  quindi,  è  quella
                 in  termini  di  semplificazione,  si  connota  proprio   che garantisce l’approvvigionamento più consono
                 per la centralità della progettazione e per l’utilizzo   –  oggettivamente  –  alle  esigenze  della  stazione
                 (sempre più esteso) del sistema BIM con il quale è   appaltante,  al  di là  di contingenze  (ad  esempio,
                 possibile valutare anticipatamente possibili criticità   temporali) che  potrebbero  indurre  a  scegliere
                 e così prevenire ex ante il ricorso alle (dispendiose   procedure semplificate al fine di concludere prima
                 e complesse) varianti.                         le operazioni di gara.


                 Di  fronte  a  tale  scelta  del  legislatore  per  i  lavori   Secondo  il  Collegio,  dunque,  si  torna  ad  una
                 pubblici, avrebbe una strana dissonanza una scelta   riflessione  “a  monte”,  in  termini  di  buona
                 diametralmente opposta per i servizi e le forniture,   organizzazione  della  gestione  pubblica  e
                 lasciate alla “discrezionalità programmatoria” delle   di  trasparenza  nella  fase  decisionale  che  –
                 diverse stazioni appaltanti.                   inevitabilmente  –  si  riflette  sulla  legittimità  delle
                                                                procedure “a valle”.
                 Se, infatti, è certamente più intuitivo abbinare un
                 progetto  ed  un  quadro  economico  all’esigenza  di   E  questo  è  lo  snodo  peculiare  della  decisione
                 un’Amministrazione di dotarsi di un’opera pubblica,   in commento:  l’illegittimità  della procedura  di
                 altrettanto si dovrebbe ipotizzare per l’acquisizione   gara  prescelta  è un  precipitato dell’obbligo, per
                 di servizi (e, auspicabilmente, anche di forniture)   l’Amministrazione,  di scegliere  correttamente  tra
                 – soprattutto se si tratta di servizi caratterizzati da   gli strumenti procedurali a sua disposizione, dopo
                 esigenze di continuità (come quelli in esame) -.  aver  esplicitato –  con  valutazione  oggettiva  e
                 Per  tali  servizi,  infatti,  è  facile  ipotizzare  una   trasparente - le proprie esigenze.

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