Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    1.  La sentenza del TAR Toscana n.          Il  TAR  Toscana,  però,  respinge  il ricorso,  così
                        1495/2020 …                             obbligando l’impresa ad interporre appello.
                                                                La  motivazione del TAR Toscana,  espressa  nella
                 Per meglio comprendere la portata della decisione   sentenza n. 1495/2020, è interessante perché – a
                 in esame,  è  opportuno  partire  dalla  sentenza   suo tempo – aveva dato ai commentatori il destro
                 impugnata che vi ha dato origine.              di  immaginare  orizzonti  sconfinati  alla  libertà
                 Si  tratta,  nello  specifico  della  sentenza  del  TAR   di programmazione  della stazione appaltante,
                 Toscana  23  novembre  2020,  n.  1495.  Con  tale   valorizzando  al  massimo  la  discrezionalità
                 pronuncia, il Tribunale di prime cure aveva stabilito   attribuita a quest’ultima nella programmazione dei
                 che era legittimo il comportamento di una stazione   propri acquisiti.
                 appaltante (il Ministero della Giustizia) che aveva
                 deciso di non invitare ad una gara l’impresa uscente   Il Tribunale  Amministrativo,  in realtà,  non  si
                 (poi ricorrente  ed appellante),  alla gara  indetta   era  limitato ad  attestarsi  sul “principio di ampia
                 per l’affidamento, sostanzialmente, del medesimo   discrezionalità”, ma  aveva  dedotto che  la durata
                 servizio sinora svolto dall’impresa stessa.    temporale  scelta  dalla  stazione  appaltante  fosse
                                                                coerente  –  quanto  meno  –  con  le  scelte  sinora
                 La  stazione  appaltante  aveva  –  in  tal  modo  –   operate  dalla  stessa,  giacché  anche  le  gare
                 dato  applicazione  al  principio di  rotazione,  ma   precedenti erano state indette per durate di tempo
                 la ricorrente  aveva  obiettato  che  la nuova  gara   analoghe o addirittura inferiori.
                 così indetta  –  tramite  procedura  negoziata  - era
                 frutto di una mera erroneità nella programmazione   La scelta dei “venti mesi”, quindi, appariva coerente
                 delle esigenze della stazione appaltante e, quindi,   – se non sotto l’aspetto “logico” –, quanto meno in
                 illegittima.                                   senso “storico”.
                                                                E così, il TAR Toscana argomenta: “… se ne deve
                 In  altre parole,  la ricorrente contestava  che  il   dunque  inferire  che  la stazione  appaltante  abbia
                 nuovo  affidamento  costituiva  ipso facto una   ritenuto,  nell’esercizio della propria  insindacabile
                 parcellizzazione  artificiosa  –  e  vietata  -  della   discrezionalità,  il  periodo  mediamente  annuale
                 realistica  esigenza  di  acquisto  del  servizio;  la   di durata  del  servizio,  quello meglio  rispondente
                 stazione  appaltante,  infatti,  voleva  in  tal  modo   alle proprie  esigenze;  viceversa,  nella  fattispecie
                 acquisire  le  prestazioni  di  vigilanza  armata  per   non ricorrono elementi dai quali desumere che la
                 gli uffici giudiziari di Prato per un periodo di venti   durata temporale dell’appalto sia stata ristretta in
                 mesi e, tale durata, sarebbe stata indicata al solo   modo disfunzionale o irragionevole  e con  il  solo
                 fine  di  poter  fruire  della  procedura  di  acquisito   scopo  di sottrarlo all’ambito  di applicazione delle
                 semplificata.                                  disposizioni  del codice  dei contratti  relative  alle
                                                                soglie europee;”.
                 A ben vedere, infatti, non vi sarebbe stato alcun
                 altro  motivo  per  scegliere  una  durata  di venti   Ma  il  passaggio  cruciale  della  sentenza  è  quello
                 mesi, giacché il servizio richiesto è per sua natura   immediatamente  successivo,  dove  sembra
                 continuativo  e  non  subisce  effetti  limitativi  nel   enunciarsi  un  principio  forse  troppo  generale  (o
                 tempo  (ad  esempio,  per  chiusure  estive,  ecc.)   generico) per poter resistere alla verifica di logicità
                 giacché il Tribunale era aperto tutto l’anno. Secondo   e  buon andamento  dell’azione  amministrativa:
                 la ricorrente,  sarebbero  bastati  venti giorni in   “…  d’altro canto,  non  è previsto dalla legge,  con
                 più per far scattare la soglia – limite di importo,   riguardo  a  tale  specifica  determinazione,  un
                 oltre la quale non è più ammissibile l’utilizzo della   particolare onere motivazionale, la cui imposizione
                 procedura negoziata.                           a  carico  delle stazioni appaltanti  sarebbe  in
                                                                contrasto con il principio di semplificazione;”.
                 Di conseguenza, in luogo della procedura negoziata   Dunque,  secondo  il  Tribunale  di  merito,  la
                 – cui accede il principio di rotazione – si sarebbe   semplificazione  delle  procedure  di  acquisito
                 dovuto provvedere alle esigenze di acquisto della   –  auspicata  e  sancita  dal Codice dei Contratti
                 stazione appaltante mediante una gara aperta, alla   pubblici – è lo snodo amministrativo che consente
                 quale – dunque – ben avrebbe potuto partecipare   alle stazioni appaltanti di poter gestire le proprie
                 anche la società ricorrente. Da qui, l’interesse di   esigenze  “liberamente”,  cioè  di  fatto  senza
                 quest’ultima ad impugnare la gara.             esprimere particolari motivazioni.

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