Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto Mediappalti
1. La sentenza del TAR Toscana n. Il TAR Toscana, però, respinge il ricorso, così
1495/2020 … obbligando l’impresa ad interporre appello.
La motivazione del TAR Toscana, espressa nella
Per meglio comprendere la portata della decisione sentenza n. 1495/2020, è interessante perché – a
in esame, è opportuno partire dalla sentenza suo tempo – aveva dato ai commentatori il destro
impugnata che vi ha dato origine. di immaginare orizzonti sconfinati alla libertà
Si tratta, nello specifico della sentenza del TAR di programmazione della stazione appaltante,
Toscana 23 novembre 2020, n. 1495. Con tale valorizzando al massimo la discrezionalità
pronuncia, il Tribunale di prime cure aveva stabilito attribuita a quest’ultima nella programmazione dei
che era legittimo il comportamento di una stazione propri acquisiti.
appaltante (il Ministero della Giustizia) che aveva
deciso di non invitare ad una gara l’impresa uscente Il Tribunale Amministrativo, in realtà, non si
(poi ricorrente ed appellante), alla gara indetta era limitato ad attestarsi sul “principio di ampia
per l’affidamento, sostanzialmente, del medesimo discrezionalità”, ma aveva dedotto che la durata
servizio sinora svolto dall’impresa stessa. temporale scelta dalla stazione appaltante fosse
coerente – quanto meno – con le scelte sinora
La stazione appaltante aveva – in tal modo – operate dalla stessa, giacché anche le gare
dato applicazione al principio di rotazione, ma precedenti erano state indette per durate di tempo
la ricorrente aveva obiettato che la nuova gara analoghe o addirittura inferiori.
così indetta – tramite procedura negoziata - era
frutto di una mera erroneità nella programmazione La scelta dei “venti mesi”, quindi, appariva coerente
delle esigenze della stazione appaltante e, quindi, – se non sotto l’aspetto “logico” –, quanto meno in
illegittima. senso “storico”.
E così, il TAR Toscana argomenta: “… se ne deve
In altre parole, la ricorrente contestava che il dunque inferire che la stazione appaltante abbia
nuovo affidamento costituiva ipso facto una ritenuto, nell’esercizio della propria insindacabile
parcellizzazione artificiosa – e vietata - della discrezionalità, il periodo mediamente annuale
realistica esigenza di acquisto del servizio; la di durata del servizio, quello meglio rispondente
stazione appaltante, infatti, voleva in tal modo alle proprie esigenze; viceversa, nella fattispecie
acquisire le prestazioni di vigilanza armata per non ricorrono elementi dai quali desumere che la
gli uffici giudiziari di Prato per un periodo di venti durata temporale dell’appalto sia stata ristretta in
mesi e, tale durata, sarebbe stata indicata al solo modo disfunzionale o irragionevole e con il solo
fine di poter fruire della procedura di acquisito scopo di sottrarlo all’ambito di applicazione delle
semplificata. disposizioni del codice dei contratti relative alle
soglie europee;”.
A ben vedere, infatti, non vi sarebbe stato alcun
altro motivo per scegliere una durata di venti Ma il passaggio cruciale della sentenza è quello
mesi, giacché il servizio richiesto è per sua natura immediatamente successivo, dove sembra
continuativo e non subisce effetti limitativi nel enunciarsi un principio forse troppo generale (o
tempo (ad esempio, per chiusure estive, ecc.) generico) per poter resistere alla verifica di logicità
giacché il Tribunale era aperto tutto l’anno. Secondo e buon andamento dell’azione amministrativa:
la ricorrente, sarebbero bastati venti giorni in “… d’altro canto, non è previsto dalla legge, con
più per far scattare la soglia – limite di importo, riguardo a tale specifica determinazione, un
oltre la quale non è più ammissibile l’utilizzo della particolare onere motivazionale, la cui imposizione
procedura negoziata. a carico delle stazioni appaltanti sarebbe in
contrasto con il principio di semplificazione;”.
Di conseguenza, in luogo della procedura negoziata Dunque, secondo il Tribunale di merito, la
– cui accede il principio di rotazione – si sarebbe semplificazione delle procedure di acquisito
dovuto provvedere alle esigenze di acquisto della – auspicata e sancita dal Codice dei Contratti
stazione appaltante mediante una gara aperta, alla pubblici – è lo snodo amministrativo che consente
quale – dunque – ben avrebbe potuto partecipare alle stazioni appaltanti di poter gestire le proprie
anche la società ricorrente. Da qui, l’interesse di esigenze “liberamente”, cioè di fatto senza
quest’ultima ad impugnare la gara. esprimere particolari motivazioni.
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