Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
“La programmazione degli acquisiti
è un vero e proprio obbligo - non solo
una forma di buona amministrazione -”.
Con la decisione della quinta Sezione, n. 5561 del 27 luglio 2021 il Consiglio
di Stato puntualizza l’obbligo di programmazione degli acquisiti.
IL
PUN
di Emanuela Pellicciotti
TO
Introduzione da “indice di buona amministrazione” a vero e
proprio “obbligo”.
Il 27 luglio 2021 il Consiglio di Stato, con la decisione Viene, a questo punto, da chiedersi anche quale
della quinta Sezione n. 5561 ha sintetizzato sia la ricaduta pratica di questo principio e – nel
un importante principio: quello dell’obbligo di fare ciò – si deve necessariamente partire dalla
programmazione degli acquisiti. qualificazione dell’obbligo di programmazione:
cioè, ad esempio, se si tratti di un obbligo di natura
Non si tratta di un principio interpretativo come pre-contrattuale (quindi, risarcibile nei termini di
quelli enunciati dall’Adunanza Plenaria, tuttavia, questa tipologia di responsabilità), oppure se si
la decisione in esame si distingue innanzitutto per verta in tema di responsabilità amministrativa (con
la sintesi – ed in un certo senso, anche l’esegesi le conseguenti ricadute in tema di responsabilità
dell’obbligo di programmazione degli acquisti. erariale).
Inoltre, la pronuncia presenta il principio sotto una
diversa luce. Nelle riflessioni che seguiranno, si cercherà di dare
conto dell’evoluzione motivazionale dei giudici di
Sarebbe facile osservare che l’obbligo di primo e di secondo grado, che si sono confrontati
programmazione costituisce una declinazione, su questo tema e – senza pretesa di esaustività
ben percepibile, del principio di buon andamento –, si anticipa che sembra potersi ricondurre
dell’azione amministrativa; tuttavia, il Consiglio l’obbligo di programmazione ad un principio
di Stato pone l’accento anche sulle conseguenze immanente nel sistema dei contratti pubblici – cui
derivanti dalla mancanza di programmazione seguirebbe presumibilmente una responsabilità
e, in tal modo, sfiora i tasti della tutela della pre-contrattuale in caso di inosservanza -.
concorrenza e del divieto di frammentazione delle
gare pubbliche. Così, l’obbligo di programmare A conforto di questa tesi si aggiunge la (successiva)
gli acquisiti assume una connotazione di vero e Delibera ANAC n. 628 dell’8 settembre 2021
proprio onere per le amministrazioni – e non solo con la quale – pur in una fattispecie diversa
di indicatore di una buona capacità gestionale di affidamento in prorogatio -, l’Autorità ha
dell’ente pubblico -. affermato la contrarietà alle norme in materia di
appalti pubblici dell’affidamento di un servizio,
La decisione in commento – per la verità, tanto reiterato senza procedura competitiva, frazionato
breve quanto incisiva -, quindi, si presta ad un artificiosamente al fine di rimanere al di sotto
fluire di commenti che si innestano proprio su della soglia di rilevanza comunitaria e “viziato” da
questo “switch” del concetto di “programmazione”, assenza di programmazione.
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