Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
implica, salvo i casi in cui l’autore materiale Il fondamento della responsabilità ex art. 2049
dell’illecito sia rimasto anonimo — “l’azione civile cod. civ. va, infatti, rinvenuto non già nella formale
per il risarcimento del danno, nei confronti di chi esistenza di un rapporto di lavoro, ma nel rapporto
è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del effettuale che si istituisce quando per volontà
fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa di un soggetto (committente), altro soggetto
- tanto per i danni patrimoniali che per quelli (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto
non patrimoniali - anche quando difetti una e sotto il suo potere; in altre parole, è sufficiente che
identificazione precisa dell’autore del reato stesso l’agente sia inserito, anche se temporaneamente
e purché questo possa concretamente attribuirsi o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale,
ad alcune delle persone fisiche del cui operato il ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza
convenuto sia civilmente responsabile in virtù di dell’imprenditore.
rapporto organico” (Cass. 15/04/2019, n. 10445;
Cass. 28/12/2011, n. 29260) — che si accerti Da ciò si deduce che la preposizione può derivare
“il fatto illecito dei loro domestici e commessi anche da un rapporto di fatto; che non sono
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. essenziali né la continuità, né l’onerosità del
(cfr Corte di Cassazione, Sezione III civile, rapporto; è, inoltre, sufficiente l’astratta possibilità
ordinanza 14613 del 9 luglio 2020). di esercitare un potere di supremazia o di direzione,
non essendo necessario l’esercizio effettivo di quel
potere (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III civile,
3. La giurisprudenza più recente ordinanza 5414 del 26 febbraio 2021).
Questo è importante “va poi aggiunto che il fatto Sotto altro profilo, questa Corte ha avuto più volte
doloso dell’agente non esclude, nella specie, il modo di porre in rilevo che, ove nell’espletamento
nesso di occasionalità necessaria che fonda, ex art. della propria attività si avvalga dell’opera di terzi -
2049 cod. civ., la responsabilità di * S.p.a (pubblica ancorché non alle sue dipendenze -, il committente
ndr.). per il danno morale, in base ai principi già (o il preponente) accetta il rischio connaturato
enunciati da questa Corte di legittimità (arg. ex alla relativa utilizzazione nell’attuazione della
Cass., sez. un., 16/05/2019, n. 13246). (cfr. Corte propria obbligazione, e risponde pertanto
di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 261 del direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose
12 gennaio 2021). o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso
di occasionalità necessaria, siano state rese
Ricordiamo che “escluso il nesso di derivazione possibili in conseguenza della posizione conferita
eziologica tra premesse e conseguenze dannose, nell’adempimento dell’obbligazione medesima
ove alla stregua dei poteri, funzioni e competenze, rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio
attribuiti alle PP.AA., fosse, comunque, “inesigibile specifico” assunto dal debitore, fondandosi tale
prevenire o raffigurarsi oggettivamente come responsabilità sul principio cuius commoda eius
sviluppo non anomalo” quelle attività illecite che et incommoda ( cfr., con riferimento a differenti
abbiano concorso a cagionare il danno (cfr. Corte fattispecie, Cass., 12/5/2020, n. 8811; Cass.,
cass. Sez. U -, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161;
in motivazione, paragr. 51-56, con riferimento al Cass., 12/10/2018, n. 25273; Cass., 6/6/2014, n.
danno cagionato dalla attività illecita commessa 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826 ).
dal funzionario nell’esercizio - deviato - delle
competenze affidategli). (cfr Corte di Cassazione, È fatto peraltro salvo, nei rapporti interni, il diritto
Sezione III civile, ordinanza 10038 del 15 aprile di rivalsa (cfr. Cass., 24/4/2019, n. 11194; Cass.,
2021). 25/9/2012, n. 16254; Cass., 17/1/2012, n. 538.
Cfr. altresì, Cass., 11/11/2019, n. 28987). (cfr.
Fondamentale inoltre risulta sapere che “appare Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza
evidente che non assumono decisivo rilievo numero 13595 del 19 maggio 2021).
la natura e la fonte del rapporto esistente tra
preponente e preposto, essendo sufficiente In forza della più recente giurisprudenza di legittimità
anche una mera collaborazione od ausiliarietà del ai fini della sussistenza della responsabilità civile
preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle dell’imprenditore per fatto illecito commesso
finalità dell’impresa gestita dal preponente. dal dipendente, non è necessaria l’esistenza
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