Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
P. 47
Il Punto Mediappalti
del principio di causalità adeguata ed in base La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione
al giudizio controfattuale riferito al tempo dell’attività del terzo per l’adempimento
della condotta; nonché - si tratti di condotte della propria obbligazione contrattuale trova
raffigurabili o prevenibili oggettivamente, radice non già in una colpa “in eligendo” degli
sulla base di analogo giudizio, come sviluppo ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato,
non anomalo dell’esercizio del conferito bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione
potere di agire, rientrando nella normalità dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione
statistica pure che il potere possa essere (Cass.,27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non
impiegato per finalità diverse da quelle potendo obliterarsi, l’avvalimento dell’attività altrui
istituzionali o ad esse contrarie e dovendo per l’adempimento della propria obbligazione,
farsi carico il preponente delle forme, non comportante l’assunzione del rischio per i danni
oggettivamente improbabili, di inesatta o che al creditore ne derivino (cfr. Cass.,06/06/ 2014,
infedele estrinsecazione dei poteri conferiti n. 12833). (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III
o di violazione dei divieti imposti agli agenti. civile, ordinanza 28987 dell’11 novembre 2019).
Infine, adeguata protezione del preponente dal È bene non dimenticarsi che “nella fattispecie di
rischio di rispondere del fatto del proprio ausiliario cui all’art. 2049 cod.civ. i due soggetti, il padrone
o preposto al di là dei generali principi in tema di ed il commesso, rispondono per titoli distinti,
risarcimento del danno extracontrattuale si ravvisa ma uno solo di essi è l’autore del danno; in altri
nell’applicazione anche in materia di danni da termini, non è implicato il concorso del preponente
attività non provvedimentale della P.A. dei principi nella produzione del fatto dannoso, non essendo
in tema di elisione del nesso causale in ipotesi di configurabile alcun suo apporto propriamente
caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di causale alla verificazione del pregiudizio, ferma
per sé solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di la corresponsabilità solidale nei confronti del
riduzione del risarcimento in caso di concorso del danneggiato.
fatto almeno colposo di costoro.
In nessun errore è incappata la Corte d’Appello
ponendo a carico dell’Ateneo romano una
2. La giurisprudenza successiva responsabilità solidale fondata sulle ragioni
chiarite ed una responsabilità concorrente, cioè
In altre parole, “lo Stato o l’ente pubblico una responsabilità diretta, indicativa del fatto che
risponde civilmente del danno cagionato essa avesse, con un contributo causale efficiente
a terzi dal fatto penalmente illecito del proprio ed autonomo, concorso al verificarsi del
dipendente anche quando questi abbia danno.
approfittato delle sue attribuzioni e agito per
finalità esclusivamente personali o egoistiche Fondata è invece la censura relativa al fatto che
ed estranee a quelle della amministrazione la responsabilità ex art. 2049 cod.civ. sia stata
di appartenenza, purché la sua condotta sia invocata senza porsi il problema di individuare
legata da un nesso di occasionalità necessaria il fatto illecito imputato ai componenti della
con le funzioni o poteri che il dipendente Commissione giudicatrice.
esercita o di cui è titolare, nel senso che
la condotta illecita dannosa - e, quale sua La responsabilità ex art. 2049 cod.civ. implica
conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non l’obbligo legale di risarcire il danno provocato
sarebbe stata possibile, in applicazione del dal fatto altrui, nasce direttamente in capo
principio di causalità adeguata e in base ad all’Università, in questo caso, e si giustifica in
un giudizio controfattuale riferito al tempo relazione all’esigenza di garantire il risarcimento al
della condotta, senza l’esercizio di quelle danneggiato, ponendo il danno a carico di colui che
funzioni o poteri che, per quanto deviato si avvale dell’opera altrui per realizzare un proprio
o abusivo o illecito, non ne integrino uno interesse (cuius commoda eius et incommoda).
sviluppo oggettivamente anomalo)”.
(…) Il fatto illecito del domestico o del commesso,
pur non essendo il fondamento dell’obbligo legale
del padrone o committente, ma un presupposto
47