Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 del principio di causalità adeguata ed in base   La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione
                 al  giudizio  controfattuale  riferito  al  tempo   dell’attività  del  terzo  per  l’adempimento
                 della condotta; nonché - si tratti di condotte   della  propria  obbligazione contrattuale  trova
                 raffigurabili  o  prevenibili  oggettivamente,   radice non  già in una  colpa “in eligendo” degli
                 sulla base di analogo giudizio, come sviluppo   ausiliari o “in vigilando” circa  il loro operato,
                 non anomalo  dell’esercizio del conferito      bensì nel rischio connaturato  all’utilizzazione
                 potere  di  agire,  rientrando  nella  normalità   dei  terzi  nell’adempimento  dell’obbligazione
                 statistica  pure  che  il  potere  possa  essere   (Cass.,27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non
                 impiegato  per  finalità  diverse  da  quelle   potendo obliterarsi, l’avvalimento dell’attività altrui
                 istituzionali  o  ad esse contrarie  e  dovendo   per  l’adempimento  della propria  obbligazione,
                 farsi carico il  preponente delle forme, non   comportante  l’assunzione  del  rischio  per  i  danni
                 oggettivamente  improbabili,  di  inesatta  o   che al creditore ne derivino (cfr. Cass.,06/06/ 2014,
                 infedele  estrinsecazione dei poteri  conferiti   n.  12833).  (cfr.  Corte  di  Cassazione,  Sezione  III
                 o di violazione dei divieti imposti agli agenti.  civile, ordinanza 28987 dell’11 novembre 2019).

                 Infine,  adeguata  protezione  del  preponente  dal   È  bene  non  dimenticarsi  che  “nella  fattispecie  di
                 rischio di rispondere del fatto del proprio ausiliario   cui all’art. 2049 cod.civ. i due soggetti, il padrone
                 o preposto al di là dei generali principi in tema di   ed  il commesso,  rispondono  per  titoli distinti,
                 risarcimento del danno extracontrattuale si ravvisa   ma uno solo di essi è l’autore del danno; in altri
                 nell’applicazione  anche  in  materia  di danni  da   termini, non è implicato il concorso del preponente
                 attività non provvedimentale della P.A. dei principi   nella  produzione  del  fatto  dannoso,  non  essendo
                 in tema di elisione del nesso causale in ipotesi di   configurabile  alcun  suo  apporto  propriamente
                 caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di   causale  alla  verificazione  del  pregiudizio,  ferma
                 per sé solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di   la  corresponsabilità  solidale  nei  confronti  del
                 riduzione del risarcimento in caso di concorso del   danneggiato.
                 fatto almeno colposo di costoro.
                                                                In  nessun  errore  è  incappata  la  Corte  d’Appello
                                                                ponendo  a  carico  dell’Ateneo  romano  una
                    2.   La giurisprudenza successiva           responsabilità  solidale  fondata  sulle  ragioni
                                                                chiarite ed una  responsabilità  concorrente,  cioè
                 In altre parole, “lo Stato  o  l’ente pubblico   una responsabilità diretta, indicativa del fatto che
                 risponde civilmente del danno cagionato        essa avesse, con un contributo causale efficiente
                 a  terzi  dal  fatto  penalmente illecito  del   proprio  ed  autonomo,  concorso  al  verificarsi  del
                 dipendente  anche  quando  questi  abbia       danno.
                 approfittato delle sue attribuzioni e agito per
                 finalità esclusivamente personali o egoistiche   Fondata  è  invece  la  censura  relativa  al  fatto  che
                 ed estranee a  quelle della  amministrazione   la  responsabilità  ex  art.  2049  cod.civ.  sia  stata
                 di appartenenza, purché la sua condotta sia    invocata  senza  porsi il problema  di individuare
                 legata da un nesso di occasionalità necessaria   il  fatto  illecito  imputato  ai  componenti  della
                 con  le  funzioni  o  poteri  che  il  dipendente   Commissione giudicatrice.
                 esercita  o  di  cui  è  titolare,  nel  senso  che
                 la  condotta  illecita  dannosa -  e, quale sua   La  responsabilità ex  art.  2049  cod.civ. implica
                 conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non   l’obbligo legale  di risarcire  il danno  provocato
                 sarebbe  stata possibile, in applicazione del   dal  fatto  altrui,  nasce  direttamente  in  capo
                 principio di causalità adeguata e in base ad   all’Università,  in  questo  caso,  e  si  giustifica  in
                 un giudizio  controfattuale  riferito  al  tempo   relazione all’esigenza di garantire il risarcimento al
                 della condotta, senza l’esercizio di quelle    danneggiato, ponendo il danno a carico di colui che
                 funzioni  o  poteri  che,  per  quanto  deviato   si avvale dell’opera altrui per realizzare un proprio
                 o  abusivo  o  illecito,  non ne integrino uno   interesse (cuius commoda eius et incommoda).
                 sviluppo oggettivamente anomalo)”.
                 (…)                                            Il  fatto  illecito  del  domestico  o  del  commesso,
                                                                pur non essendo il fondamento dell’obbligo legale
                                                                del padrone  o  committente,  ma  un  presupposto

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