Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    1.1 L’occasionalità necessaria              non  proprio,  in sostanza,  di empiria  reiterata  e
                                                                verificata) e quindi per così dire oggettivizzate, da
                 Alla puntualizzazione dell’ambito  di operatività   cui inferire un giudizio di probabilità di verificazione
                 del criterio di imputazione ricondotto ai principi   dell’evento.
                 dell’art. 2049 cod. civ. va premesso un richiamo ai
                 principi in tema di causalità nel diritto civile.  Il principio della regolarità causale, rapportato ad
                 A partire dalla fondamentale elaborazione di queste   una  valutazione  ex  ante,  diviene  la  misura  della
                 Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 576 ss. del dì   relazione probabilistica in astratto (e svincolata da
                 11/01/2008 (alla cui  -21- esauriente motivazione,   ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore
                 tuttora valida e meritevole di piena condivisione,   del  danno  ed  evento  dannoso  (nesso  causale),
                 qui basti un richiamo), ai fini della definizione della   da  ricostruirsi anche  sulla base  dello scopo  della
                 causalità materiale nell’ambito della responsabilità   norma  violata,  mentre  tutto  ciò  che  attiene  alla
                 extracontrattuale va fatta applicazione dei principi   sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale
                 penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché   va più propriamente ad iscriversi entro l’elemento
                 un evento  è da  considerare  causato  da un altro   soggettivo  dell’illecito  (la  colpevolezza), ove
                 se, ferme restando le altre condizioni, il primo non   questo per l’ordinamento rilevi; ma non potendo
                 si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d.   escludersi una loro efficienza peculiare nel senso
                 teoria della condicio sine qua non).           dell’elisione, a certe condizioni, del nesso causale
                                                                tra  l’illecito ed  il danno,  come  precisato  dalle
                 Tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle   sezioni semplici di questa Corte (su cui vedi, per
                 cause, posto dall’art. 41 cod. pen. (per il quale, se   tutte,  Cass.  ord.  01/02/2018,  nn.  2478,  2480  e
                 la produzione di un evento dannoso è riferibile a più   2482). 51.
                 azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di
                 esse  efficienza  causale),  trova  un  temperamento   Non è questa la sede per esaminare le differenze
                 nel  principio  di  causalità  efficiente,  desumibile   tra causa ed occasione o concausa, né per sanare la
                 dal capoverso  della medesima  disposizione,   contradictio in adiecto della nozione di occasionalità
                 in  base  al  quale  l’evento  dannoso  deve  essere   necessaria:  infatti,  basta  qui  rilevare  che  questa
                 attribuito esclusivamente all’autore della condotta   coinvolge una  peculiare  specie  di relazione  di
                 sopravvenuta,  solo  se  quest’ultima  risulti  tale   causalità,  visto che,  nella concreta  elaborazione
                 da  rendere  irrilevanti le altre cause  preesistenti,   che  finora  se  ne  è  operata  e  con  le  precisazioni
                 ponendosi al di fuori delle regolari linee di sviluppo   di cui appresso, una tale occasionalità necessaria
                 della serie causale già in atto.               si  identifica  con  quella  peculiare  relazione  tra
                                                                l’uno  e  l’altro  tale  per  cui  la  verificazione  del
                 Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione   danno-conseguenza  non  sarebbe  stata  possibile
                 per  dar  luogo ad  una  causalità  giuridicamente   senza  l’esercizio  dei  poteri  conferiti  da  altri,  che
                 rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali   assurge ad antecedente necessario anche se non
                 così  determinate,  dare  rilievo  a  quelle  soltanto   sufficiente; ma qui va affermata la necessità che
                 che  appaiano  ex  ante  idonee  a determinare   tale valutazione di impossibilità sia operata in base
                 l’evento  secondo il  principio  della c.d.  causalità   ai principi della causalità adeguata appena riassunti
                 adeguata  o  quello  similare  della  c.d.  regolarità   e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato
                 causale:  quest’ultima,  a  sua  volta,  individua   ex ante, di regolarità causale atta a determinare
                 come conseguenza normale imputabile quella che   l’evento,  vale  a  dire  di  normalità  -  in  senso  non
                 - secondo  l’id quod  plerumque  accidit e  così in   ancora giuridico, ma naturalistico-statistico - della
                 base alla regolarità statistica o ad una probabilità   sua conseguenza.
                 apprezzabile ex ante - integra gli estremi di una
                 sequenza  costante  dello  stato  di  cose  originatosi   Ne consegue che il preponente pubblico, con tale
                 da un evento originario (ivi compresa la condotta   espressione potendo descrittivamente identificarsi
                 umana),   che  ne   costituisce  l’antecedente  lo  Stato  o  l’ente  pubblico  nella  fattispecie  di
                 necessario e sufficiente. E, sempre secondo i citati   interesse,  risponde  del  fatto  illecito  del  proprio
                 precedenti  di  queste  Sezioni  Unite,  la  sequenza   funzionario  o  dipendente  ogni  qual  volta  questo
                 costante deve essere prevedibile non da un punto   non  si  sarebbe  verificato  senza  l’esercizio
                 di vista soggettivo, cioè da quello dell’agente, ma   delle  funzioni  o  delle  attribuzioni  o  dei  poteri
                 in  base  alle  regole  statistiche  o  scientifiche  (se   pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo

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