Page 26 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
de qua, il discrimine tra interesse emulativo/ di un segreto industriale o commerciale
esplorativo, insufficiente a giustificare la deroga meritevole di salvaguardia (nel caso di
all’esigenza di protezione dei segreti tecnici e specie il riferimento è alla nota di TLS in data
commerciali della concorrente incorporati nella 14 ottobre 2019, recante l’opposizione alla
documentazione relativa all’offerta tecnica, ed richiesta di accesso).
interesse genuinamente difensivo, atto secundum
legem a superare la suddetta barriera opposta Nondimeno, “la evidenziata causa di esclusione
dal legislatore al soddisfacimento dell’interesse dall’accesso viene meno allorché il concorrente
ostensivo, coincide con dimostri che l’ostensione
l’avvenuta (o meno) documentale è finalizzata
instaurazione di un giudizio Il limite all’estensibilità è alla difesa in giudizio dei
inerente agli atti della gara subordinato all’espressa propri interessi in relazione
cui l’istanza di accesso si “manifestazione di alla procedura di affidamento
riferisce: conclusione che, interesse” da parte del contratto”.
ad avviso della Sezione, è dell’impresa interessata, Per effetto di quanto,
coerente con la formulazione cui incombe l’onere l’accesso è correlato alla sola
testuale della clausola esigenza di difesa in giudizio,
derogatrice (art. 53, comma dell’allegazione di previsione più restrittiva di
6, d.lvo n. 50/2016”. motivata e comprovata quella, con portata generale,
dichiarazione, mediante dell’art. 24, comma 7, della
Ancora più chiaro quanto è la quale sia dimostrata legge n. 241 del 1990, che
stato statuito nella sentenza l’effettiva sussistenza di consente un ventaglio più
del Consiglio di Stato, sez. V, un segreto industriale o ampio di possibilità di accesso
sentenza n. 5167/2020. commerciale meritevole (correlate alla dimostrazione
Nel decisum ultimo citato si di salvaguardia (nel caso che la conoscenza sia
precisa che dal combinato necessaria per curare o per
disposto delle disposizioni, di specie il riferimento difendere i propri interessi
sopra dette, dell’articolo è alla nota di TLS in data giuridici, in una proiezione
53 (comma 6), si evince 14 ottobre 2019, recante non necessariamente
la voluntas legis, consona l’opposizione alla richiesta processuale).
al particolare contesto di accesso)
concorrenziale che informa Ne consegue che, al fine di
la disciplina dei contratti esercitare, in un procedimento
pubblici, di escludere di gara per l’affidamento di
dall’estensibilità propria degli atti di gara quella contratti pubblici, il diritto di accesso riguardo ad
parte dell’offerta od anche delle giustificazioni informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o
dell’anomalia che riguardano le specifiche e commerciali, è essenziale dimostrare non già
riservate capacità tecnico-industriali od in genere un generico interesse alla tutela dei propri
gestionali proprie dell’impresa in gara (il know interessi giuridicamente rilevanti, ma la
how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e concreta necessità (da intendersi in termini
delle competenze ed esperienze, originali e di stretta indispensabilità) di utilizzo della
tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite documentazione in uno specifico giudizio
nell’esercizio professionale dell’attività industriale (Cons. Stato, V, ord. 27 marzo 2020, n. 2150).
e commerciale e che concorre a definire e In definitiva il criterio normativo del bilanciamento
qualificare la specifica competitività dell’impresa dei contrapposti interessi, di cui all’art. 53,
nel mercato aperto alla concorrenza. comma 6, richiede, da parte dell’istante, la prova
dell’indispensabilità dei documenti ai quali è
Il limite all’estensibilità è subordinato chiesto l’accesso, affinché possa difendersi in un
all’espressa “manifestazione di interesse” determinato giudizio.
da parte dell’impresa interessata, cui
incombe l’onere dell’allegazione di motivata Il che equivale ad affermare che l’interesse
e comprovata dichiarazione, mediante la difensivo all’accesso agli atti di gara va verificato in
quale sia dimostrata l’effettiva sussistenza concreto (Cons. Stato, V, 30 luglio 2020, n. 5856).
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