Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                 delle ragioni che sostanziano una risposta negativa   Non  sfugge  all’attento  giudice  che  la  tutela  della
                 all’ostensione prodotta dal diretto interessato.   riservatezza (nel caso di specie la pretesa tutela di
                 La  giurisprudenza,  frequentemente,  ha  avuto   segreti tecnici/commerciali) ed il diritto di accesso
                 modo  di  analizzare  l’approccio  che  il RUP  deve   appartengono a ranghi completamente diversi.
                 ossequiare.
                                                                Il segreto tecnico-commerciale trova tutela in fonti
                 In  tempi  recentissimi,  ad  esempio  –  e  ciò   di rango primario (art.53 comma 6 d.lgs. 50/2016
                 rappresenta  uno  dei casi più rilevanti  ed   - art.98 ss.  Codice della proprietà  industriale),
                 impegnativi  -,  la  giurisprudenza  si  è  soffermata   mentre  il  diritto  di  accesso  c.d.  “difensivo”  trova
                 sulla   corretta   configurazione   del   “segreto   riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria
                 tecnico/commerciale  opposta   dall’operatore  o  (art.  22  ss.  legge  n.  241/90),  direttamente
                 (aggiudicatario) per  “paralizzare”  la richiesta  di   nella Carta costituzionale (art. 24 Cost.) trovando
                 accesso  all’offerta  tecnica.  Strumento,  questo,   pertanto una tutela costituzionalmente “rafforzata”.
                 d’altra  parte,  essenziale  per  l’operatore  che  non
                 si ritenga  convinto  delle operazioni svolte  dalla   Il bilanciamento  dei rapporti/implicazioni  tra
                 stazione  appaltante  e  degli  atti  prodotti  (offerta   riservatezza  e  accesso  (nell’ambito  degli appalti)
                 tecnica) da parte dell’aggiudicatario.         trova  un  preciso  chiarimento  proprio  nell’articolo
                                                                53 del Codice dei contratti, il cui comma 5, lett.
                                                                a) prevede l’esclusione e il divieto di ogni forma di
                     5. Rapporti tra offerta tecnica e “segreti   divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito
                        tecnici/commerciali”                    dell’offerta o a giustificazione della medesima che
                                                                costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata
                 La  problematica  dei rapporti, appunto,  tra   dichiarazione dell’offerente,  segreti  tecnici o
                 riservatezza (di dati contenuti nell’offerta tecnica   commerciali”.
                 e/o  nella  documentazione  prodotta  a  seguito  di
                 verifica  della  potenziale  anomalia  dell’offerta)   Occorre  però  distinguere,  puntualizza  il
                 e la necessità  dell’ostensione  degli  atti è stata   giudice, tra  il  mero  intento (scopo) divulgatorio
                 affrontata,  in  modo  efficace,  con  la  recente   dall’esigenza  difensiva  dell’operatore  (che  si
                 sentenza  del  Tar  Lazio,  Roma,  sez.  I-quater,  n.   reputasse  danneggiato  nel  non  avere  acquisito
                 9363/2021.                                     l’aggiudicazione dell’appalto).
                                                                Nel  caso  in  cui,  quindi,  il  richiedente  vantasse
                 Oggetto della richiesta di ostensione, nel caso di   un  interesse  “difensivo”,  il  successivo  comma
                 specie e come di consueto, era sia l’offerta tecnica   6  dello stesso  art.  53  precisa  prevede  che  “in
                 sia  la  documentazione/giustificazioni  prodotte   relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a),
                 per  evidenziare  al congruità/sostenibilità  della   è consentito l’accesso al concorrente ai fini della
                 proposta tecnico/economica.                    difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
                                                                alla procedura di affidamento del contratto”.
                 Il  giudice  puntualizza  alcuni  punti  fermi  nella
                 materia  dei  rapporti  tra  accesso  agli atti  e   Deve  esistere  quindi  un  rapporto  di  necessità/
                 riservatezza che costituiscono preziosa indicazione   collegamento  tra  gli atti  e  l’esigenza  concreta  di
                 per il RUP.                                    tutelarsi.

                 In  una  prima  riflessione/precisazione,  attingendo   Il legislatore  del Codice ha  creato  un  sistema
                 anche  da  una  precedente  analisi dei  rapporti  tra   “autosufficiente”  che  non  ha  “falle”.  Si  pensi  al
                 accesso  difensivo  e  segreto  tecnico  commerciale   caso in cui la semplice “obiezione” della presenza
                 dello  stesso  giudice  capitolino  (sentenza  di  segreti  commerciali/tecnici  avesse  l’effetto  di
                 n.8858/2021  del 22  luglio  2021),  si chiarisce   annullare il diritto di difesa.
                 immediatamente che ad eccezione del caso in cui
                 venga in considerazione la tutela della riservatezza   Per ciò stesso, in chi nega l’ostensione dei propri
                 o di dati personali delle persone fisiche, i segreti   atti anche sollevando la presenza di una esigenza
                 tecnici commerciali e il diritto  d’accesso    superiore  di tutela  della riservatezza  (alludendo
                 c.d. difensivo non sono affatto valori di pari   alla presenza di segreti tecnici/commerciali) dovrà
                 dignità/valore.                                fornire la prova risultando insufficiente un diniego

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