Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Il Punto
delle ragioni che sostanziano una risposta negativa Non sfugge all’attento giudice che la tutela della
all’ostensione prodotta dal diretto interessato. riservatezza (nel caso di specie la pretesa tutela di
La giurisprudenza, frequentemente, ha avuto segreti tecnici/commerciali) ed il diritto di accesso
modo di analizzare l’approccio che il RUP deve appartengono a ranghi completamente diversi.
ossequiare.
Il segreto tecnico-commerciale trova tutela in fonti
In tempi recentissimi, ad esempio – e ciò di rango primario (art.53 comma 6 d.lgs. 50/2016
rappresenta uno dei casi più rilevanti ed - art.98 ss. Codice della proprietà industriale),
impegnativi -, la giurisprudenza si è soffermata mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova
sulla corretta configurazione del “segreto riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria
tecnico/commerciale opposta dall’operatore o (art. 22 ss. legge n. 241/90), direttamente
(aggiudicatario) per “paralizzare” la richiesta di nella Carta costituzionale (art. 24 Cost.) trovando
accesso all’offerta tecnica. Strumento, questo, pertanto una tutela costituzionalmente “rafforzata”.
d’altra parte, essenziale per l’operatore che non
si ritenga convinto delle operazioni svolte dalla Il bilanciamento dei rapporti/implicazioni tra
stazione appaltante e degli atti prodotti (offerta riservatezza e accesso (nell’ambito degli appalti)
tecnica) da parte dell’aggiudicatario. trova un preciso chiarimento proprio nell’articolo
53 del Codice dei contratti, il cui comma 5, lett.
a) prevede l’esclusione e il divieto di ogni forma di
5. Rapporti tra offerta tecnica e “segreti divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito
tecnici/commerciali” dell’offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata
La problematica dei rapporti, appunto, tra dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
riservatezza (di dati contenuti nell’offerta tecnica commerciali”.
e/o nella documentazione prodotta a seguito di
verifica della potenziale anomalia dell’offerta) Occorre però distinguere, puntualizza il
e la necessità dell’ostensione degli atti è stata giudice, tra il mero intento (scopo) divulgatorio
affrontata, in modo efficace, con la recente dall’esigenza difensiva dell’operatore (che si
sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, n. reputasse danneggiato nel non avere acquisito
9363/2021. l’aggiudicazione dell’appalto).
Nel caso in cui, quindi, il richiedente vantasse
Oggetto della richiesta di ostensione, nel caso di un interesse “difensivo”, il successivo comma
specie e come di consueto, era sia l’offerta tecnica 6 dello stesso art. 53 precisa prevede che “in
sia la documentazione/giustificazioni prodotte relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a),
per evidenziare al congruità/sostenibilità della è consentito l’accesso al concorrente ai fini della
proposta tecnico/economica. difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
alla procedura di affidamento del contratto”.
Il giudice puntualizza alcuni punti fermi nella
materia dei rapporti tra accesso agli atti e Deve esistere quindi un rapporto di necessità/
riservatezza che costituiscono preziosa indicazione collegamento tra gli atti e l’esigenza concreta di
per il RUP. tutelarsi.
In una prima riflessione/precisazione, attingendo Il legislatore del Codice ha creato un sistema
anche da una precedente analisi dei rapporti tra “autosufficiente” che non ha “falle”. Si pensi al
accesso difensivo e segreto tecnico commerciale caso in cui la semplice “obiezione” della presenza
dello stesso giudice capitolino (sentenza di segreti commerciali/tecnici avesse l’effetto di
n.8858/2021 del 22 luglio 2021), si chiarisce annullare il diritto di difesa.
immediatamente che ad eccezione del caso in cui
venga in considerazione la tutela della riservatezza Per ciò stesso, in chi nega l’ostensione dei propri
o di dati personali delle persone fisiche, i segreti atti anche sollevando la presenza di una esigenza
tecnici commerciali e il diritto d’accesso superiore di tutela della riservatezza (alludendo
c.d. difensivo non sono affatto valori di pari alla presenza di segreti tecnici/commerciali) dovrà
dignità/valore. fornire la prova risultando insufficiente un diniego
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