Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Il Punto Mediappalti
fondato su una motivazione stereotipata. Che il 6. Rapporti con il giudizio (ricorso)
RUP, come detto, è tenuto a vagliare/verificare
per avere conferma della ragionevolezza di tale La prevalenza, sul diritto di riservatezza, è
opposizione. però temperato dalla serietà delle intenzioni
dell’istante e quindi dalla sua volontà di proporre il
E nel momento in cui verifica la “bontà” tecnica ricorso (di impugnare gli atti). In questo senso, ad
del riscontro (negativo/oppositivo) – e quindi esempio il Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza
avvia l’istruttoria del procedimento amministrativo n. 745/2020.
correlato -, non potrà discostarsi dalla definizione
normativa contenuta “nel Codice della proprietà Il giudice lombardo, alla stregua di un preciso
Industriale, di cui all’art 98 del d.lgs. 10 febbraio orientamento giurisprudenziale precisa che la
2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le tutela di un segreto industriale incontra “un limite
informazioni aziendali e commerciali ed esperienze in relazione agli interessi di un concorrente ad
sulle applicazioni tecnico industriali rispondano accedere agli atti della procedura necessari alla sua
a requisiti di segretezza e rilevanza economica e difesa in giudizio, essendo questi ultimi prevalenti
siano soggette, da parte del legittimo detentore, su quello alla riservatezza dei partecipanti
a misure di protezione ragionevolmente adeguate (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20.4.2015,
(Cons. Stato Sez. V, 07/01/2020, n. 64)”. n. 963), ferma restando tuttavia la necessità di
contemperare le opposte esigenze, consentendo
Ed il segreto tecnico/commerciale, conclude pertanto unicamente la possibilità di visionare gli
il giudice capitolino, ha una sua precisa atti, senza diritto di estrarne copia (C.S., Sez. VI,
configurazione visto che in esso non può essere 10.5.2019, n. 2313)”.
ricompreso qualsiasi elemento Ciò risulta chiaramente
di originalità dello schema esplicitato dalla recente
tecnico del servizio offerto, La prevalenza, sul diritto sentenza del Consiglio
“perché è del tutto fisiologico di Stato, sez. III, n.
che ogni imprenditore abbia di riservatezza, è però 5286/2021 in cui si legge
una specifica organizzazione, temperato dalla serietà che in relazione all’ipotesi
propri contatti commerciali, delle intenzioni dell’istante di cui al comma 5, lettera
e idee differenti da applicare e quindi dalla sua volontà a), è consentito l’accesso
alle esigenze della clientela”. di proporre il ricorso (di al concorrente ai fini della
impugnare gli atti). In difesa in giudizio dei propri
La configurazione esatta, che questo senso, ad esempio il interessi in relazione alla
legittima il diniego riguarda Tar Lombardia, Milano, sez. I, procedura di affidamento del
quindi solamente l’esistenza sentenza n. 745/2020. contratto. Si tratta, pertanto,
di segreti tecnici riconducibili di una ipotesi/fattispecie
alla normativa appena citata. che subordina l’interesse
ostensivo prevalente alla
La semplice obiezione (presenza di segreti sussistenza di una correlazione strumentale tra
commerciali/tecnici) non determina, in pratica, l’accesso e la difesa in giudizio degli interessi
l’immediata qualificazione di detti elementi in che “innervano la posizione di concorrente
termini di segreto tecnico o commerciale. nell’ambito di una procedura di affidamento,
quale non può non trovare concreta ed attuale
Detta qualificazione non può che essere riservata dimostrazione nella avvenuta instaurazione di un
a quelle “elaborazioni e studi ulteriori, di carattere giudizio avverso gli atti lesivi di quella procedura”.
specialistico, che trovano applicazione in una
serie indeterminata di appalti, e sono in grado di L’ambito classico, quindi, della dovuta ostensione è
differenziare il valore del servizio offerto solo a data dal caso in cui il ricorso avverso l’aggiudicazione
condizione che i concorrenti non ne vengano mai sia già stato prodotto. Ma occorre anche dare
a conoscenza (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, “sostanza” all’ipotesi in cui, effettivamente, insista
24/02/2020, n. 270)”. serietà nel proporre il ricorso.
Piuttosto chiaro l’ulteriore passaggio della sentenza
in cui si precisa che “nella specifica materia
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