Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto Mediappalti
La Corte, con giurisprudenza costante e Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza
continuativa nel tempo, ha affermato il principio 13246 del 16 maggio 2019.
secondo cui, «In tema di responsabilità diretta
della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato «lo Stato o l’ente pubblico risponde
dei suoi dipendenti, non può essere esclusa civilmente del danno cagionato a terzi dal
la sussistenza del rapporto di occasionalità fatto penalmente illecito del dipendente
necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento anche quando questi abbia approfittato
lesivo in presenza dell’eventuale abuso compiuto delle sue attribuzioni ed agito per finalità
da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, esclusivamente personali od egoistiche ed
qualora la condotta del dipendente medesimo si estranee a quelle dell’amministrazione di
innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività appartenenza, purché la sua condotta sia legata
complessiva dell’ente. Ne consegue che il da un nesso di occasionalità necessaria con
riferimento della condotta del dipendente alla P.A. le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di
può venire meno solo quando egli agisca come cui è titolare, nel senso che la condotta illecita
semplice privato, per un fine strettamente personale dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno
ed egoistico, ed il suo comportamento, non ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile,
importa se colposo o doloso, non sia perciò in applicazione del principio di causalità adeguata
diretto al conseguimento di fini istituzionali ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al
che, in quanto propri della Amministrazione, tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle
possono anche considerarsi propri dell’ufficio funzioni o poteri che, per quanto deviato
nel quale il dipendente stesso è inserito.» (da o abusivo od illecito, non ne integri uno
ultimo, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2089).” sviluppo oggettivamente anomalo».
Ed ancora, sempre dal nostro giudice contabile Non dimentichiamoci che l’articolo 2049 cc
(Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale Di può essere applicato anche alla Pubblica
Appello sentenza numero 304 del 18 dicembre Amministrazione ed inoltre la responsabilità ex art.
2020). 2049 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità
indiretta per fatto altrui (di tipo oggettivo)
“Infine, nemmeno valorizzando il profilo della dell’imprenditore per i fatti dei propri dipendenti; si
“occasionalità necessaria”, talvolta utilizzato dalla tratta di una responsabilità oggettiva: la condotta
giurisprudenza di questa Corte per giustificare la pregiudizievole non si traduce propriamente
penetrazione della cognizione del giudice contabile nella mancata o inesatta esecuzione in un
in aree dubbia appartenenza alla giurisdizione contenuto obbligatorio del committente verso un
contabile, è possibile evitare la preclusione creditore (paziente), quanto piuttosto nello
ad esaminare la prospettazione formulata nei svolgimento di mansioni dannose per un terzo,
confronti di tale soggetto. privo di una pregressa relazione qualificata con
il debitore (azienda). Si richiede la preposizione
L’occasionalità necessaria, infatti, è un concetto e l’occasionalità necessaria (Cass., Sez.
evocato per porre in relazione anomale U.,16/05/2019, n. 13246) per la configurazione
estrinsecazioni delle funzioni con l’investitura di una responsabilità (concordemente ritenuta
formale dell’agente operante in virtù di rapporto oggettiva) del “dominus”.
d’impiego o di servizio con la PA: in simili
circostanze, però, il presupposto che giustifica la Ma non solo.
cognizione è l’inequivoca esistenza di un rapporto
con la PA che rappresenta il centro di gravità, Neppure è rilevante distinguere tra comportamento
in grado di attrarre anche quelle manifestazioni colposo e comportamento doloso del soggetto
delle funzioni meno prossime al ruolo svolto, ma agente (che costituisce il presupposto della
comunque riconducibili, seppure eccentriche, responsabilità del debitore), essendo al riguardo
all’investitura formale.”. sufficiente (in base a principio che trova applicazione
sia nella responsabilità contrattuale che in quella
Pur tuttavia, è questa massima che deve farci extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria
riflettere: (Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15
febbraio 2000, n. 1682);
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