Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 ed infatti la stessa  Corte di Cassazione ha chiarito   1. L’interazione fra l’articolo  28 della
                 (Cass.,  05/07/2017,  n.16512)  che,  poiché  nella   Costituzione  (responsabilità propria
                 fattispecie di cui all’art. 2049 c.c. i due soggetti   dell’Ente) e l’articolo 2049 del codice
                 individuati dalla norma, rispondono per titoli        civile (responsabilità dell’Ente per
                 distinti, ma uno solo  di essi è l’autore  del        fatto altrui)
                 danno, non si verifica - a rigore - l’ipotesi del
                 concorso nella produzione del fatto dannoso    Pertinenti per la risoluzione della questione sono:
                 e  la  conseguente ripartizione  dell’onere    1) l’art. 28 della Costituzione, per il quale, com’è
                 risacitorio  secondo  i  criteri  fissati  dall’art.   noto:  «I  funzionari  e  i  dipendenti  dello  Stato  e
                 2055 c.c. Solo ai fini di una eventuale rivalsa,   degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
                 non  essendo  configurabile  alcun  apporto    secondo le leggi penali, civili e   amministrative,
                 propriamente    causale   del   preponente     degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
                 alla  verificazione  del  danno,  ferma  la    la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
                 corresponsabilità solidale  nei confronti del   enti  pubblici»;  2)  l’art.  2049  cod.  civ.,  rubricato
                 danneggiato, il preponente responsabile – in   «responsabilità  dei  padroni  e  dei  committenti»,
                 estensione della tutela del terzo - per il fatto   per  il  quale  «i  padroni  e  i  committenti  sono
                 altrui, può agire in regresso contro l’effettivo   responsabili  per  i  danni  arrecati  dal  fatto  illecito
                 autore del fatto per l’intero e non “pro quota”   dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
                 (Cass.  Sez.  3  n.  28987  del  11/11/2019);  (cfr   incombenze a cui sono adibiti».
                 Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza
                 numero 17948 del 23 giugno 2021).                  1.1. Articolo 28 della Costituzione

                 Di conseguenza,  dando  una  risposta negativa  al   È noto l’ampio  dibattito, soprattutto  in dottrina
                 quesito iniziale, sotto il profilo assicurativo vi sarà:  e  all’indomani  dell’entrata  in  vigore  della  Carta
                 •   la necessità che nelle polizze di Responsabilità   fondamentale,  sulla  portata  dell’art.  28  della
                    civile Terzi, sia per  le attività  materiali/  Costituzione:  superate  le  prime  tesi  sulla  natura
                    comportamentali  (Polizza  di  RCT/RCO)  che   meramente  sussidiaria  della  responsabilità
                    per quelle provvedimentali (polizza di Perdite   di  Stato  od  ente  pubblico  rispetto  a  quella
                    patrimoniali) vi sia la clausola  di estensione   dell’agente, è invalso il riconoscimento della natura
                    della copertura anche ai fatti dolosi delle quali   concorrente  o solidale delle due responsabilità,
                    il Contraente/Assicurato debba rispondere.  ricostruita  quella dello  Stato  od ente
                 •   ’estensione,  nella polizza  Tutela  Legale,  di   pubblico come diretta,  in forza  dei principi
                    tutti quei fatti illeciti nei quali esiste il nesso di   sull’immedesimazione  organica  dovendo
                    occasionalità necessaria per cui la verificazione   escludersi  che  l’attività  posta  in essere  al
                    del danno-conseguenza  non  sarebbe  stata   di fuori dei compiti istituzionali dal pubblico
                    possibile  senza  l’esercizio  dei  poteri  conferiti   funzionario  o  dipendente potesse  imputarsi
                    da altri.                                   allo Stato o ente pubblico.

                 Attenzione però.                               Non  ha  incontrato  il  favore  degli  interpreti  la
                                                                ricostruzione  della  responsabilità  della  Pubblica
                 Qualora la polizza non abbia solo, nel novero degli   Amministrazione  per  l’illecito  del  suo  dipendente
                 Assicurati, l’Ente inteso come apparato, ma anche   quale  responsabilità  indiretta  (o  per  fatto  altrui,
                 i  suoi  dipendenti,  in  virtu’  dell’articolo  1917,  la   dovendo la Pubblica Amministrazione sopportare i
                 responsabilità  per  danno  doloso  di  questi  ultimi   rischi  delle  conseguenze  dannose  degli atti  posti
                 DEVE ESSERE ESCLUSA DALL’ASSICURAZIONE         in essere da coloro che agiscono per suo conto),
                                                                né  altra  tesi  eclettica,  che  ha  prospettato  la
                 Ma  appunto,  non  invece  quella  “per  fatto  altrui”   natura  composita  di  quella  stessa  responsabilità,
                 dell’ente di appartenenza.                     dovendo  l’Amministrazione rispondere  in via
                                                                diretta  per  i danni causati  nello svolgimento
                 Per giungere a queste conclusioni, partiamo dalla   dell’attività  provvedimentale  (l’unica  rispetto  alla
                 rivoluzionaria impostazione degli Ermellini  riuniti   quale  si  configurerebbe  un’immedesimazione
                 nel 2019.                                      organica,  in  quanto  esplicazione  della  funzione
                                                                diretta  al  perseguimento  del pubblico interesse

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