Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                    bene è allora ammessa la sola responsabilità   Ed  una  tale  diversificazione  neppure  potrebbe
                    diretta in forza della sicura imputazione della   difendersi in base a generiche esigenze finanziarie
                    condotta all’ente; del resto, con l’introduzione   pubbliche,  poiché  la  tutela  dei –  18  -  diritti non
                    dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990 pure   può  mai  a  queste  essere  -  se  non  altro  sic et
                    la carenza di un elemento essenziale - in genere   simpliciter  o  in  linea  di  principio  -  sacrificata
                    esclusa se l’atto integra l’elemento oggettivo   (come,  in  campo  sovranazionale,  riconosce  da
                    di un reato - comporta la mera nullità e non   sempre,  perfino  in  tema  di  esecuzione  coattiva
                    più l’inesistenza dell’atto, come invece voleva   contro lo Stato, la Corte di Strasburgo: da ultimo,
                    la dottrina tradizionale (col che potrebbe forse   Corte eur. dir. Uomo 14/11/2017, IV sez., Spahie
                    sostenersi l’attribuibilità all’ente dell’atto nullo   e aa. c. Bosnia-Erzegovina, in ric. n. 20514/15 e
                    poiché delittuoso, sia pure a certe condizioni).  altri) e poiché in ogni caso va garantita, affinché
                 •   Nel secondo  caso, di attività estranea  a   possa dirsi apprestato un rimedio effettivo, almeno
                    quella  istituzionale  o  comunque  materiale,   un’adeguata tutela risarcitoria in caso di violazione
                    ove  pure  vada  esclusa  l’operatività  del   dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione,
                    criterio  di  imputazione  pubblicistico  fondato   incombendo il relativo onere a ciascuno Stato ed
                    sull’attribuzione della condotta del funzionario   ai suoi organi, primi fra tutti quelli giurisdizionali
                    o   dipendente   all’ente   (questione   non   (per tutte, sui relativi principi generali: Corte eur.
                    immediatamente  rilevante  ai  fini  che  qui   dir. Uomo 11/06/2010, Grande Camera, GMgen c/
                    interessano  e  che  si lascia impregiudicata),   Germania, ric. 22978/05, pp. 115 a 119).
                    non può però negarsi l’operatività di un diverso
                    criterio: non  vi è alcun  motivo per  limitare   In  definitiva,  non  può  più  accettarsi,
                    la  responsabilità  extracontrattuale  dello  perché  in insanabile  contrasto  con tali
                    Stato o dell’ente pubblico - se correttamente   principi fondamentali  e da superarsi  con
                    ricostruita,  pure  ad  evitarne  strumentali   una interpretazione  costituzionalmente  e
                    distorsioni o improprie sconsiderate dilatazioni   convenzionalmente orientata, la conclusione
                    -  al  di  fuori  dell’esercizio  di  una  pubblica   che,  quando gli  atti  illeciti  sono  posti  in
                    potestà quando ricorrano gli altri presupposti   essere da chi dipende dallo Stato o da un ente
                    validi in caso  di avvalimento  dell’operato  di   pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi
                    altri.                                      una particolare legalità  della  condotta), la
                                                                tutela risarcitoria dei diritti della vittima sia
                 Ogni  diversificazione  di  trattamento,  per  di  più   meno effettiva rispetto al caso in cui questi
                 nel  senso  di  evidente  favore,  si  risolverebbe  in   siano compiuti dai privati per mezzo di loro
                 un  ingiustificato  privilegio  dello  Stato  o  dell’ente   preposti.
                 pubblico, in palese  contrasto con il  principio  di
                 uguaglianza formale di cui all’art. 3, comma primo,   Si tratta,  riprendendo  una  tesi non  ignota  alla
                 Cost.  e  col  diritto  di  difesa  tutelato  dall’art.  24   stessa  dottrina  pubblicistica,  della ricostruzione
                 Cost. e riconosciuto anche a livello sovranazionale   sistematica  di un  regime  di responsabilità
                 dall’art.  6  della  Convenzione  europea  dei  diritti   articolato,  corrispondente  alla composita  natura
                 dell’Uomo (firmata a Roma il 04/11/1950, ratificata   delle condotte  dello Stato  e  degli enti  pubblici:
                 con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla   a  seconda  che  cioè  esse  siano  poste  in essere
                 G.U. n. 221 del 24/09/1955 ed entrata in vigore   nell’esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle
                 il 10/10/1955) e dall’art. 47 della Carta dei diritti   funzioni  conferite  agli  agenti  ed  oggettivamente
                 fondamentali  dell’Unione  europea  (adottata  a   finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici,
                 Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti   oppure  che  siano  poste  in essere  da  costoro
                 a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione   quali  singoli,  ma  approfittando  della  titolarità
                 consolidata, sulla G.U. dell’U.E. del 30/03/2010, n.   o  dell’esercizio  di  quelle  funzioni  (o  poteri  o
                 C83, pagg. 389 ss.; efficace dalla data di entrata   attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento
                 in vigore del Trattato di Lisbona - ratificato in Italia   di  fini  obiettivamente  estranei  o  contrari  a  quelli
                 con L. 2 agosto 2008, n. 130 - e cioè 01/12/2009):   pubblicistici in vista dei quali erano state conferite.
                 poiché  escluderebbe  quella  più  piena  tutela
                 risarcitoria, invece perseguibile con la concorrente   •   Nel primo caso, l’illecito è riferito direttamente
                 responsabilità del preponente.                     all’Ente  e  questi  ne  risponderà,  altrettanto
                                                                    direttamente,  in  forza  del  generale  principio

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