Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti Il Punto
bene è allora ammessa la sola responsabilità Ed una tale diversificazione neppure potrebbe
diretta in forza della sicura imputazione della difendersi in base a generiche esigenze finanziarie
condotta all’ente; del resto, con l’introduzione pubbliche, poiché la tutela dei – 18 - diritti non
dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990 pure può mai a queste essere - se non altro sic et
la carenza di un elemento essenziale - in genere simpliciter o in linea di principio - sacrificata
esclusa se l’atto integra l’elemento oggettivo (come, in campo sovranazionale, riconosce da
di un reato - comporta la mera nullità e non sempre, perfino in tema di esecuzione coattiva
più l’inesistenza dell’atto, come invece voleva contro lo Stato, la Corte di Strasburgo: da ultimo,
la dottrina tradizionale (col che potrebbe forse Corte eur. dir. Uomo 14/11/2017, IV sez., Spahie
sostenersi l’attribuibilità all’ente dell’atto nullo e aa. c. Bosnia-Erzegovina, in ric. n. 20514/15 e
poiché delittuoso, sia pure a certe condizioni). altri) e poiché in ogni caso va garantita, affinché
• Nel secondo caso, di attività estranea a possa dirsi apprestato un rimedio effettivo, almeno
quella istituzionale o comunque materiale, un’adeguata tutela risarcitoria in caso di violazione
ove pure vada esclusa l’operatività del dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione,
criterio di imputazione pubblicistico fondato incombendo il relativo onere a ciascuno Stato ed
sull’attribuzione della condotta del funzionario ai suoi organi, primi fra tutti quelli giurisdizionali
o dipendente all’ente (questione non (per tutte, sui relativi principi generali: Corte eur.
immediatamente rilevante ai fini che qui dir. Uomo 11/06/2010, Grande Camera, GMgen c/
interessano e che si lascia impregiudicata), Germania, ric. 22978/05, pp. 115 a 119).
non può però negarsi l’operatività di un diverso
criterio: non vi è alcun motivo per limitare In definitiva, non può più accettarsi,
la responsabilità extracontrattuale dello perché in insanabile contrasto con tali
Stato o dell’ente pubblico - se correttamente principi fondamentali e da superarsi con
ricostruita, pure ad evitarne strumentali una interpretazione costituzionalmente e
distorsioni o improprie sconsiderate dilatazioni convenzionalmente orientata, la conclusione
- al di fuori dell’esercizio di una pubblica che, quando gli atti illeciti sono posti in
potestà quando ricorrano gli altri presupposti essere da chi dipende dallo Stato o da un ente
validi in caso di avvalimento dell’operato di pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi
altri. una particolare legalità della condotta), la
tutela risarcitoria dei diritti della vittima sia
Ogni diversificazione di trattamento, per di più meno effettiva rispetto al caso in cui questi
nel senso di evidente favore, si risolverebbe in siano compiuti dai privati per mezzo di loro
un ingiustificato privilegio dello Stato o dell’ente preposti.
pubblico, in palese contrasto con il principio di
uguaglianza formale di cui all’art. 3, comma primo, Si tratta, riprendendo una tesi non ignota alla
Cost. e col diritto di difesa tutelato dall’art. 24 stessa dottrina pubblicistica, della ricostruzione
Cost. e riconosciuto anche a livello sovranazionale sistematica di un regime di responsabilità
dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti articolato, corrispondente alla composita natura
dell’Uomo (firmata a Roma il 04/11/1950, ratificata delle condotte dello Stato e degli enti pubblici:
con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla a seconda che cioè esse siano poste in essere
G.U. n. 221 del 24/09/1955 ed entrata in vigore nell’esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle
il 10/10/1955) e dall’art. 47 della Carta dei diritti funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente
fondamentali dell’Unione europea (adottata a finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici,
Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti oppure che siano poste in essere da costoro
a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione quali singoli, ma approfittando della titolarità
consolidata, sulla G.U. dell’U.E. del 30/03/2010, n. o dell’esercizio di quelle funzioni (o poteri o
C83, pagg. 389 ss.; efficace dalla data di entrata attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento
in vigore del Trattato di Lisbona - ratificato in Italia di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli
con L. 2 agosto 2008, n. 130 - e cioè 01/12/2009): pubblicistici in vista dei quali erano state conferite.
poiché escluderebbe quella più piena tutela
risarcitoria, invece perseguibile con la concorrente • Nel primo caso, l’illecito è riferito direttamente
responsabilità del preponente. all’Ente e questi ne risponderà, altrettanto
direttamente, in forza del generale principio
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