Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto Mediappalti
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti essere svolti ordinariamente accedendo ad uffici
pubblici, i termini e le regole tecniche per ed enti competenti (Casellario ANAC, Tribunale,
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc).
dei dati stessi. Viene pertanto meno nel nuovo comma 7 il
riferimento alla «certificazione attestante il
Il novellato D.Lgs. 50/2016 specifica che possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
l’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca di qualificazione prescritti dal presente codice
Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC e in relazione alla prestazione subappaltata e
le piattaforme telematiche ad essa interconnesse la dichiarazione del subappaltatore attestante
deve avvenire, nel rispetto del principio di unicità l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
della pubblicazione e dell’invio delle informazioni, esclusione di cui all’articolo 80.».
nonché in conformità alle Linee guida AgID in
materia di interoperabilità. Quanto alla accessibilità a tali certificazioni, il D.L.
Inoltre, presso la Banca dati nazionale dei 77/2021 introduce un nuovo comma 4bis all’art.
contratti pubblici viene istituito il fascicolo 81 del Codice prevedendo che le amministrazioni
virtuale dell’operatore economico, utilizzato per competenti al rilascio delle certificazioni di cui
la partecipazione alle singole gare ed anche per all’art. 80 realizzino, con le necessarie misure
procedure diverse . organizzative, sistemi informatici atti a garantire
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alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la
Coerentemente il D.L. 77/2021 modifica anche disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni
il comma 7 dell’art. 105 del Codice, prevedendo in formato digitale, mediante accesso alle
in luogo della precedente certificazione che proprie banche dati, con modalità automatizzate
l’affidatario depositi il contratto di subappalto mediante interoperabilità secondo le modalità
presso la stazione appaltante almeno venti giorni individuate dall’AgID con le linee guida in materia.
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione L’ANAC deve garantire l’accessibilità alla propria
delle relative prestazioni. banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici e agli organismi di attestazione di cui
Al momento del deposito del contratto di subappalto all’articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente
presso la stazione appaltante l’affidatario ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del
deve altresì trasmettere la dichiarazione del provvedimento dell’ANAC sui dati, la stessa ANAC
subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di può predisporre non meglio definiti «elenchi di
esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei operatori economici già accertati e le modalità per
requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse».
stazione appaltante verifica quindi la dichiarazione
tramite la Banca dati nazionale prevista dall’art. Il quadro in materia di subappalto, ad ogni modo, è
81 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato «in progress», tutt’altro che definito. Basti pensare
della documentazione tecnica, amministrativa all’ulteriore punto interrogativo che riguarda
e grafica direttamente derivata dagli atti del la sospensione fino al 30/6/2023 del comma 6
contratto affidato, indica puntualmente l’ambito dell’art. 105 cit., relativo all’obbligo di indicazione
operativo del subappalto sia in termini prestazionali di una terna di subappaltatori nei contratti di
che economici. Fino ad allora i controlli dovranno importo superiore alle soglie europee.
11. V. nuovo art. 81 d.lgs. 50/2016: “Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il
fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1,
per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui
all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato
per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione
alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli
articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione
appaltante.»;”.
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