Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti   essere  svolti  ordinariamente  accedendo  ad  uffici
                 pubblici, i  termini  e  le  regole  tecniche  per   ed  enti  competenti  (Casellario  ANAC,  Tribunale,
                 l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione   Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc).
                 dei dati stessi.                               Viene  pertanto  meno  nel  nuovo  comma  7  il
                                                                riferimento  alla  «certificazione  attestante  il
                 Il  novellato  D.Lgs.  50/2016  specifica  che   possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
                 l’interscambio  dei  dati  e  degli  atti  tra  la  Banca   di  qualificazione  prescritti  dal  presente  codice
                 Dati  Nazionale  dei  Contratti  pubblici  dell’ANAC  e   in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e
                 le piattaforme telematiche ad essa interconnesse   la dichiarazione  del subappaltatore  attestante
                 deve avvenire, nel rispetto del principio di unicità   l’assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi di
                 della pubblicazione e dell’invio delle informazioni,   esclusione di cui all’articolo 80.».
                 nonché  in  conformità  alle  Linee  guida  AgID  in
                 materia di interoperabilità.                   Quanto alla accessibilità a tali certificazioni, il D.L.
                 Inoltre,  presso  la  Banca  dati  nazionale  dei   77/2021  introduce  un  nuovo  comma  4bis  all’art.
                 contratti  pubblici  viene  istituito  il  fascicolo   81 del Codice prevedendo che le amministrazioni
                 virtuale  dell’operatore  economico,  utilizzato per   competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
                 la  partecipazione  alle  singole  gare  ed  anche  per   all’art.  80  realizzino, con le necessarie  misure
                 procedure diverse .                            organizzative,  sistemi  informatici  atti  a  garantire
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                                                                alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la
                 Coerentemente  il  D.L.  77/2021  modifica  anche   disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni
                 il  comma  7  dell’art.  105  del  Codice,  prevedendo   in  formato  digitale,  mediante  accesso  alle
                 in  luogo  della  precedente  certificazione  che   proprie  banche  dati,  con  modalità  automatizzate
                 l’affidatario  depositi  il  contratto  di  subappalto   mediante  interoperabilità secondo  le modalità
                 presso la stazione appaltante almeno venti giorni   individuate dall’AgID con le linee guida in materia.
                 prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione   L’ANAC  deve  garantire  l’accessibilità  alla  propria
                 delle relative prestazioni.                    banca  dati alle stazioni appaltanti,  agli operatori
                                                                economici e  agli organismi  di attestazione  di cui
                 Al momento del deposito del contratto di subappalto   all’articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente
                 presso   la   stazione   appaltante   l’affidatario   ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del
                 deve  altresì  trasmettere  la  dichiarazione  del   provvedimento dell’ANAC sui dati, la stessa ANAC
                 subappaltatore  attestante  l’assenza  dei  motivi  di   può  predisporre  non  meglio  definiti  «elenchi  di
                 esclusione di cui all’articolo 80  e il  possesso  dei   operatori economici già accertati e le modalità per
                 requisiti  speciali  di  cui  agli  articoli  83  e  84.  La   l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse».
                 stazione appaltante verifica quindi la dichiarazione
                 tramite  la  Banca  dati  nazionale  prevista  dall’art.   Il quadro in materia di subappalto, ad ogni modo, è
                 81 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato   «in progress», tutt’altro che definito. Basti pensare
                 della documentazione tecnica,  amministrativa   all’ulteriore  punto  interrogativo  che  riguarda
                 e  grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del   la  sospensione  fino  al  30/6/2023  del  comma  6
                 contratto  affidato,  indica  puntualmente  l’ambito   dell’art. 105 cit., relativo all’obbligo di indicazione
                 operativo del subappalto sia in termini prestazionali   di una  terna  di subappaltatori  nei  contratti di
                 che economici. Fino ad allora i controlli dovranno   importo superiore alle soglie europee.





                 11. V. nuovo art. 81 d.lgs. 50/2016: “Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il
                 fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica
                 dell’assenza  di  motivi  di  esclusione  di  cui  all’articolo  80,  l’attestazione  di  cui  all’articolo  84,  comma  1,
                 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui
                 all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato
                 per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di
                 efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.  In sede di partecipazione
                 alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli
                 articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione
                 appaltante.»;”.

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