Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 Il testo precedente del comma    «Dal 1/11/2021 cambia           entrata in vigore del decreto,
                 8  cit.  prevedeva,  invece,    il regime di solidarietà         un   regolamento,  previsto
                 la responsabilità esclusiva         tra appaltatore e            dall’art.  91,  comma    7,  del
                 del  contraente  principale       subappaltatore, che            D.lgs. n. 159/2011 .
                                                                                                  10
                 anche  per  i  fatti  commessi
                 dal   subappaltatore:  «Il      divengono responsabili           Per       garantire     la
                 contraente  principale  è        in solido nei confronti         piena     operatività    e
                 responsabile  in  via  esclusiva   della S.A. in relazione alle   l’implementazione della banca
                 nei  confronti  della  stazione   prestazioni oggetto del        dati di cui al comma 3, lettera
                 appaltante.  L’aggiudicatario  contratto di subappalto»          a),  è  autorizzata  la  spesa
                 è  responsabile  in  solido con                                  di euro  1 milione  per  l’anno
                 il subappaltatore in relazione                                   2021 e di euro 2 milioni per
                 agli obblighi retributivi  e                                     ciascuno degli anni dal 2022
                 contributivi, ai  sensi  dell’articolo  29  del  d.lgs.   al 2026.  Ai relativi oneri  si provvede  mediante
                 10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle  ipotesi  di  cui   corrispondente  riduzione dell’autorizzazione di
                 al comma  13,  lettere  a)  e  c) , l’appaltatore  è   spesa di cui all’art. 1, comma 200, L. n. 190/2014.
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                 liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo   Riformando  il  Codice,  dunque,  il  legislatore
                 periodo.».                                     stabilisce  che  tutte  le  informazioni  inerenti  gli
                                                                atti delle amministrazioni aggiudicatrici e  degli
                                                                enti  aggiudicatori relativi  alla  programmazione,
                    5. La Banca Dati  Nazionale  dei Contratti   alla  scelta  del  contraente,  all’aggiudicazione  e
                       Pubblici                                 all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi
                                                                all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e
                 Il nuovo D.L. 77/2021 fa obbligo alle amministrazioni   i concorsi di idee e di concessioni, sono trasmesse
                 competenti di assicurare la piena operatività della   tempestivamente  alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
                 Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista   Contratti  pubblici  per  la  gestione  di  tutte  le  fasi
                 dall’art. 81 Codice, come modificato dall’art. 53 del    della  vita  dei contratti  pubblici  sulla base  di
                 D.L.  77/2021 . Il novellato art.  81  del D.Lgs. n.   piattaforme  telematiche  interconnesse  che  le
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                 50/2016  prevede  difatti  l’istituzione  della  Banca   stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare.
                 Dati Nazionale dei Contratti Pubblici strutturata su
                 piattaforma  telematica  e  gestita  dall’ANAC,  volta   Spetta  all’ANAC,  d’intesa  con  il  Ministero  delle
                 a sostituire la banca dati centralizzata gestita dal   infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  e  con
                 Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  già   l’AgID,  individuare,  con  proprio provvedimento,
                 denominata  Banca  dati  nazionale  degli  operatori   i dati,  concernenti  la  partecipazione  alle gare  e
                 economici.                                     il loro esito, i termini  e le regole   tecniche per
                 Viene  a  tal  fine  prevista  a  carico  delle  stesse   l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione
                 l’obbligo di adottare, entro 90 giorni dalla data di   dei predetti dati sui quali è obbligatoria la verifica



                 8 V. comma 13 cit.: «La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
                 prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
                 nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa piccola impresa; ... c) su
                 richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; ...».
                 9 V. art. 53, comma 5, cit.: «all’articolo 81: 1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal
                 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici»
                 sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di  cui  all’articolo 213, comma
                 8».
                 10. V. Art. 91, comma 7 cit.: «Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
                 con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo
                 economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse
                 tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo
                 specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione
                 mafiosa,  è  sempre  obbligatoria  l’acquisizione  della  documentazione  indipendentemente  dal  valore  del
                 contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67.».

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