Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
P. 47
Il Punto Mediappalti
principale. La modifica si è resa necessaria a solidalmente responsabile con il subappaltatore
fronte della sentenza della Corte di Giustizia degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
dell’Unione europea (C-402/18-----6------), ai degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
sensi della quale la Direttiva 2004/18/CE osta a vigente.».
una normativa nazionale che limita la possibilità
di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni
subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi 4. Congruità e responsabilità solidale
risultanti dall’aggiudicazione. Secondo la Corte
europea, al fine della tutela salariale dei lavoratori Ai sensi dell’art. 49 del D.L. le amministrazioni
impiegati nel subappalto, il limite del 20% non competenti hanno l’obbligo di adottare il
consente alla stazione appaltante una valutazione documento relativo alla congruità dell’incidenza
caso per caso, applicandosi a prescindere dalla della manodopera, di cui all’art. 105, comma 16,
tutela sociale effettivamente garantita dalle leggi, del Codice e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. n.
dai regolamenti e dai contratti collettivi applicabili 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020.
ai lavoratori interessati.
L’obiettivo delle norme citate è quello di contrastare
Come si legge nella Relazione illustrativa al il lavoro cd. sommerso e irregolare, imponendo
D.L. 77/2021, la ratio della nuova previsione si che il DURC comprenda anche la verifica della
rinviene nella necessità di garantire la tutela dei congruità della incidenza della manodopera
lavoratori rispetto agli eccessivi ribassi applicati relativa al singolo contratto. La congruità – nel
ai subappaltatori e di porre quindi rimedio alla settore dei lavori edili - deve essere verificata dalla
liberalizzazione del subappalto con ammissibilità Cassa edile in base all’Accordo nazionale del 10
di ribassi superiori al 20%; al contempo non può settembre 2020, secondo le modalità indicate dal
non rilevarsi una certa ingerenza del legislatore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
che, imponendo l’applicazione diretta del contratto Sociali firmato del 25/6/2021, mentre per i lavori
collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di in settori diversi dall’edilizia la verifica avviene in
lavoro – aggiudicatario, sembra porsi al limite del comparazione con lo specifico contratto collettivo
rispetto della libertà costituzionalmente garantita applicato.
di relazioni sindacali e di impresa.
In aggiunta, il D.L. – nel modificare il comma 8
Resta, invece, identico, anche nel testo modificato dell’art. 105 del Codice –introduce a partire dal
dal D.L. 77/2021, il restante periodo del comma 1/11/2021 un regime di piena e totale solidarietà
14 cit. secondo cui: «L’affidatario corrisponde fra contraente principale e subappaltatore, i quali
i costi della sicurezza e della manodopera, così «sono responsabili in solido nei confronti della
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, stazione appaltante in relazione alle prestazioni
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; oggetto del contratto di subappalto».
la stazione appaltante, sentito il direttore dei Rimane poi integralmente confermata la
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di responsabilità solidale del contraente principale e
esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, del subappaltatore rispetto agli obblighi retributivi
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione e contributivi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
della presente disposizione. L’affidatario è 10/9/2003, n. 276.
6. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 2019 cit..
7. V. art. 29 cit. «... In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite
di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti
in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.» [la disposizione non si applica alle
pubbliche amministrazioni in forza dell’art. 9, comma 1, legge n. 99 del 2013; la responsabilità solidale
è estesa anche ai sub-fornitori, secondo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 254].
47