Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 principale.  La  modifica  si  è  resa  necessaria  a   solidalmente  responsabile  con  il subappaltatore
                 fronte  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia   degli  adempimenti,  da  parte  di  questo  ultimo,
                 dell’Unione  europea  (C-402/18-----6------),  ai   degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
                 sensi  della  quale  la  Direttiva  2004/18/CE  osta  a   vigente.».
                 una  normativa nazionale che  limita la possibilità
                 di ribassare  i prezzi applicabili alle  prestazioni
                 subappaltate  di  oltre  il  20%  rispetto  ai  prezzi   4. Congruità e responsabilità solidale
                 risultanti  dall’aggiudicazione.  Secondo  la  Corte
                 europea, al fine della tutela salariale dei lavoratori   Ai  sensi  dell’art.  49  del  D.L.  le  amministrazioni
                 impiegati  nel  subappalto,  il  limite  del  20%  non   competenti  hanno  l’obbligo  di  adottare  il
                 consente alla stazione appaltante una valutazione   documento  relativo  alla  congruità  dell’incidenza
                 caso  per  caso,  applicandosi a  prescindere  dalla   della manodopera, di cui all’art. 105, comma 16,
                 tutela sociale effettivamente garantita dalle leggi,   del Codice e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. n.
                 dai regolamenti e dai contratti collettivi applicabili   76/2020, convertito nella L. n. 120/2020.
                 ai lavoratori interessati.
                                                                L’obiettivo delle norme citate è quello di contrastare
                 Come  si  legge  nella  Relazione  illustrativa  al   il lavoro  cd.  sommerso  e  irregolare,  imponendo
                 D.L.  77/2021,  la  ratio  della  nuova  previsione  si   che  il  DURC  comprenda  anche  la  verifica  della
                 rinviene  nella necessità  di garantire  la tutela  dei   congruità  della  incidenza  della  manodopera
                 lavoratori rispetto agli eccessivi  ribassi applicati   relativa al singolo  contratto. La  congruità  – nel
                 ai  subappaltatori  e  di  porre  quindi  rimedio  alla   settore dei lavori edili - deve essere verificata dalla
                 liberalizzazione del  subappalto  con  ammissibilità   Cassa  edile  in  base  all’Accordo  nazionale  del  10
                 di ribassi superiori al 20%; al contempo non può   settembre 2020, secondo le modalità indicate dal
                 non  rilevarsi  una  certa  ingerenza  del legislatore   decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche
                 che, imponendo l’applicazione diretta del contratto   Sociali firmato del 25/6/2021, mentre per i lavori
                 collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di   in settori diversi dall’edilizia la verifica avviene in
                 lavoro – aggiudicatario, sembra porsi al limite del   comparazione con lo specifico contratto collettivo
                 rispetto della libertà costituzionalmente garantita   applicato.
                 di relazioni sindacali e di impresa.
                                                                In  aggiunta,  il  D.L.  –  nel  modificare  il  comma  8
                 Resta, invece, identico, anche nel testo modificato   dell’art.  105  del  Codice  –introduce  a  partire  dal
                 dal  D.L.  77/2021,  il  restante  periodo  del  comma   1/11/2021 un regime di piena e totale solidarietà
                 14  cit.  secondo  cui:  «L’affidatario  corrisponde   fra contraente principale e subappaltatore, i quali
                 i costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,   così «sono responsabili in solido nei confronti della
                 relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,   stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni
                 alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;   oggetto del contratto di subappalto».
                 la  stazione  appaltante,  sentito  il direttore  dei   Rimane   poi   integralmente   confermata   la
                 lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di   responsabilità solidale del contraente principale e
                 esecuzione,  ovvero  il direttore  dell’esecuzione,    del subappaltatore rispetto agli obblighi retributivi
                 provvede  alla  verifica  dell’effettiva  applicazione   e contributivi  ai sensi dell’art.  29  del d.lgs.
                 della   presente   disposizione.   L’affidatario   è   10/9/2003, n. 276.






                 6. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 2019 cit..
                 7. V. art. 29 cit. «... In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
                 è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite
                 di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
                 le  quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonché  i  contributi  previdenziali  e  i  premi  assicurativi  dovuti
                 in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
                 sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.» [la disposizione non si applica alle
                 pubbliche amministrazioni in forza dell’art. 9, comma 1, legge n. 99 del 2013; la responsabilità solidale
                 è estesa anche ai sub-fornitori, secondo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 254].

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