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Mediappalti Il Punto
per conseguire i propri fini, si avvalgono dell’opera 2. Il nesso di occasionalità necessaria
di altri a loro legati in forza di vincoli di varia natura
(e non necessariamente di dipendenza: su tale Dalla correlazione di tale specifica forma di
specifico punto, tra le prime, v. Cass. 16/03/2010, responsabilità ai vantaggi che sia lecito per il
n. 6325). preponente attendersi dall’avvalimento dell’altrui
operato la giurisprudenza civile di legittimità per
Si è, al riguardo, superata l’originaria i rapporti privatistici di preposizione e quella più
configurazione della responsabilità in esame come recente penale di legittimità hanno ricavato
soggettiva o per fatto proprio, quando questo si la necessità di un nesso di occasionalità
identificava almeno in una colpa in eligendo o necessaria tra esercizio delle incombenze
in vigilando: il testo normativo non concede al e danno al terzo (quale ultimo elemento
responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché costitutivo della fattispecie, oltre al rapporto
il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di di preposizione ed all’illiceità del fatto del
colpa si risolve nell’introduzione artificiosa nella preposto):
norma di un presupposto che le è irrilevante;
al contrario (benché in dottrina si parli anche di Nesso che è stato ritenuto sussistente
responsabilità diretta o per il fatto proprio di essere non solamente se il fatto dannoso derivi
il preponente), si è dinanzi ad una responsabilità dall’esercizio delle incombenze, ma pure
oggettiva per fatto altrui. nell’ipotesi in cui tale esercizio si limiti ad
esporre il terzo all’ingerenza dannosa del
Si tratta (per tutte: Cass. 09/06/2016, n. 11816, preposto ed anche se questi abbia abusato
ove ulteriori richiami giurisprudenziali; più di della sua posizione od agito per finalità
recente: Cass. ord. 12/10/2018, n. 25373; Cass. diverse da quelle per le quali le incombenze
14/02/2019 n. 4298; quanto al rapporto tra ente gli erano state affidate.
pubblico concedente e concessionario, Cass.
20/02/2018, n. 4026, espressamente fonda la Alla stregua di tale elaborazione, il nesso di
responsabilità del primo sull’inserimento del occasionalità necessaria (e la responsabilità
secondo nell’apparato organizzativo della P.A.) di del preponente) sussiste nella misura in cui
un’applicazione moderna del principio cuius le funzioni esercitate abbiano determinato,
commoda eius et incommoda, in forza del agevolato o reso possibile la realizzazione
quale l’avvalimento, da parte di un soggetto, del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante
dell’attività di un altro per il perseguimento che il dipendente abbia superato i limiti delle
di propri fini comporta l’attribuzione al mansioni affidategli, od abbia agito con dolo
primo di quella posta in essere dal secondo e per finalità strettamente personali (tra
nell’ambito dei poteri conferitigli. molte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
25/03/2013, n. 7403); alla condizione però
Ma una tale appropriazione di attività deve che la condotta del preposto costituisca
comportarne l’imputazione nel suo complesso pur sempre il non imprevedibile sviluppo
e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli dello scorretto esercizio delle mansioni, non
pregiudizievoli: un simile principio risponde potendo il preponente essere chiamato a
ad esigenze generali dell’ordinamento di rispondere di un’attività del preposto che non
riallocazione dei costi delle condotte dannose corrisponda, neppure quale degenerazione
in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi od eccesso, al normale sviluppo di sequenze
dell’operato di altri (poco importa se per scelta di eventi connesse all’espletamento delle sue
od utilità, come nel caso delle persone fisiche, o incombenze (Cass. 11816/16, cit.).
per necessità, come in ogni altro caso, in cui è
indispensabile il coinvolgimento di persone fisiche Non ha infatti giuridico fondamento accollare a
ulteriori e distinte per l’imputazione di effetti chicchessia le conseguenze dannose di condotte
giuridici ad entità sovraindividuali). del preposto in alcun modo collegate alle ragioni,
anche economiche, della preposizione, ove cioè non
riconducibili al novero delle normali potenzialità di
sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione
dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di
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