Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 per conseguire i propri fini, si avvalgono dell’opera   2. Il nesso di occasionalità necessaria
                 di altri a loro legati in forza di vincoli di varia natura
                 (e  non  necessariamente  di  dipendenza:  su  tale   Dalla  correlazione  di  tale  specifica  forma  di
                 specifico punto, tra le prime, v. Cass. 16/03/2010,   responsabilità  ai  vantaggi  che  sia  lecito per  il
                 n. 6325).                                      preponente  attendersi  dall’avvalimento  dell’altrui
                                                                operato  la  giurisprudenza  civile di legittimità per
                 Si  è,   al  riguardo,  superata  l’originaria  i  rapporti  privatistici  di  preposizione  e  quella  più
                 configurazione della responsabilità in esame come   recente  penale di legittimità  hanno  ricavato
                 soggettiva  o  per  fatto  proprio,  quando  questo  si   la  necessità di  un nesso di  occasionalità
                 identificava  almeno  in  una  colpa  in  eligendo  o   necessaria  tra  esercizio  delle  incombenze
                 in vigilando:  il  testo normativo non  concede  al   e danno  al  terzo  (quale ultimo  elemento
                 responsabile  alcuna  prova  liberatoria,  cosicché   costitutivo della fattispecie, oltre al rapporto
                 il ricorso alla  fictio della presunzione assoluta  di   di preposizione  ed all’illiceità  del fatto  del
                 colpa  si    risolve  nell’introduzione  artificiosa  nella   preposto):
                 norma  di un  presupposto  che  le è  irrilevante;
                 al  contrario  (benché  in  dottrina  si  parli  anche  di   Nesso che  è stato  ritenuto  sussistente
                 responsabilità diretta o per il fatto proprio di essere   non solamente  se il  fatto  dannoso derivi
                 il preponente), si è dinanzi ad una responsabilità   dall’esercizio  delle  incombenze, ma pure
                 oggettiva per fatto altrui.                    nell’ipotesi  in  cui tale  esercizio  si  limiti  ad
                                                                esporre il terzo  all’ingerenza dannosa  del
                 Si tratta (per tutte: Cass. 09/06/2016, n. 11816,   preposto  ed anche  se questi abbia abusato
                 ove  ulteriori  richiami  giurisprudenziali; più  di   della  sua  posizione  od  agito  per  finalità
                 recente: Cass. ord. 12/10/2018, n. 25373; Cass.   diverse da quelle per le quali le incombenze
                 14/02/2019 n. 4298; quanto al rapporto tra ente   gli erano state affidate.
                 pubblico  concedente  e  concessionario,  Cass.
                 20/02/2018,  n.  4026,  espressamente  fonda  la   Alla stregua di tale elaborazione, il nesso di
                 responsabilità del primo sull’inserimento  del   occasionalità necessaria (e la responsabilità
                 secondo nell’apparato organizzativo della P.A.) di   del preponente) sussiste nella misura in cui
                 un’applicazione moderna del  principio  cuius   le  funzioni  esercitate  abbiano  determinato,
                 commoda eius et  incommoda, in forza  del      agevolato  o  reso  possibile  la  realizzazione
                 quale l’avvalimento, da parte di un soggetto,   del  fatto  lesivo,  nel qual caso è  irrilevante
                 dell’attività di un altro per il perseguimento   che il dipendente abbia superato i limiti delle
                 di  propri  fini  comporta  l’attribuzione  al   mansioni affidategli, od abbia agito con dolo
                 primo di quella posta in essere dal secondo    e  per  finalità  strettamente  personali  (tra
                 nell’ambito dei poteri conferitigli.           molte:  Cass. 24/09/2015, n.  18860; Cass.
                                                                25/03/2013, n. 7403); alla condizione però
                 Ma una  tale appropriazione di attività  deve   che la  condotta  del  preposto  costituisca
                 comportarne l’imputazione nel suo complesso    pur  sempre  il  non imprevedibile sviluppo
                 e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli   dello scorretto esercizio delle mansioni, non
                 pregiudizievoli:  un  simile principio risponde   potendo il preponente  essere  chiamato a
                 ad esigenze generali dell’ordinamento  di      rispondere di un’attività del preposto che non
                 riallocazione dei costi delle condotte dannose   corrisponda, neppure  quale degenerazione
                 in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi   od eccesso, al normale sviluppo di sequenze
                 dell’operato di altri (poco importa se per scelta   di eventi connesse all’espletamento delle sue
                 od utilità, come nel caso delle persone fisiche, o   incombenze (Cass. 11816/16, cit.).
                 per  necessità,  come  in ogni altro  caso,  in  cui è
                 indispensabile il coinvolgimento di persone fisiche   Non  ha  infatti  giuridico  fondamento  accollare  a
                 ulteriori  e  distinte  per  l’imputazione  di  effetti   chicchessia  le conseguenze  dannose  di condotte
                 giuridici ad entità sovraindividuali).         del preposto in alcun modo collegate alle ragioni,
                                                                anche economiche, della preposizione, ove cioè non
                                                                riconducibili al novero delle normali potenzialità di
                                                                sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione
                                                                dal  fine  perseguito  o  di  contrarietà  ad  esso  o  di

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