Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 complessità delle prestazioni da effettuare. D’altra   alle direttive sugli appalti pubblici la disposizione
                 parte,  tale  esigenza  può  ritenersi  soddisfatta,  in   contenuta  nell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016
                 base all’art. 47 del D.L. n. 77/2021, e l’esclusiva   sul subappalto,  nella parte  in cui pone  un
                 esecuzione  dei  lavori  in                                      limite  percentuale  fisso  e
                 capo  all’aggiudicatario  può                                    predeterminato  ex  lege  al
                 venire  meno, nel caso  in cui   «A partire dal 1/11/2021        ricorso a  tale istituto.  L’art.
                 i subappaltatori  siano  iscritti   le stazioni appaltanti       105  difatti  prevedeva  che
                 nell’elenco   dei   fornitori,    devono indicare nei            il subappalto  non  potesse
                 prestatori  di  servizi  ed       documenti di gara le           superare  la  quota  del  30%
                 esecutori  di lavori di cui al   prestazioni o lavorazioni       dell’importo   complessivo
                 comma  52  dell’art.  1 della                                    del   contratto  di  lavori,
                 l.   190/2012   (cd.   white     che dovranno essere             servizi  o  forniture.  Il  limite
                 list)   ovvero   nell’anagrafe   eseguite direttamente           del  30%  era  stato  peraltro
                 antimafia  degli  esecutori  ex   dall’aggiudicatario,           successivamente    elevato
                 art. 30 del D.L. n. 189/2016.   indicazione basata su i)         a  40%  fino  al  31/5/2021
                                                  determina a contrarre           dall’art.  1,  comma   18,
                 In altri termini, con la nuova   adeguatamente motivata          secondo  periodo, della L.  n.
                 formulazione   del   comma      ed ii) eventuale parere          55/2019 e dell’art. 13, comma
                 2,  il legislatore  suggerisce      della Prefettura.»           2, lett. c), L. n. 21/2021.
                 alle stazioni  appaltanti gli
                 elementi  da  porre  a  base  di                                 Secondo   la   Commissione
                 una  eventuale  determina  di                                    e   la   Corte   europea,   è
                 autorizzazione ovvero  di diniego del subappalto,   incompatibile con le direttive appalti la normativa
                 argomentando  proprio dai concetti ed  elementi   nazionale  che  impone  un  limite al ricorso a
                 forniti   dall’art.   49   quali   le   caratteristiche   subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in
                 dell’appalto, la complessità delle prestazioni e dei   maniera  astratta  in una  determinata  percentuale
                 controlli, la tutela del lavoro, il rischio di infiltrazioni   dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di
                 criminali.                                     verificare le capacità degli eventuali subappaltatori
                                                                e il  carattere  essenziale degli  incarichi di cui si
                                                                tratterebbe.
                    2.   Il  limite  quantitativo  massimo  di    Del resto la giurisprudenza europea si è mostrata
                         ricorso al subappalto                  favorevole  a  porre  limitazioni  all’utilizzo  del
                                                                subappalto  in pochissimi casi, e  per  determinate
                 Le  modifiche  apportate  dall’art.  49  del  D.L.   finalità quali, ad esempio, il contrasto al fenomeno
                 77/2021  -  si  legge  nella  Relazione  illustrativa  -   dell’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel
                 sono espressamente rivolte alla soluzione di alcune   settore  degli  appalti  pubblici;  in  questo  caso  si
                 criticità  evidenziate  dalla  Commissione  europea   è in presenza  di un  obiettivo legittimo  che  può
                 con  la  procedura  di  infrazione  n.  2018/2273  del   giustificare una restrizione alle norme fondamentali
                 24  gennaio/27  novembre  2019,  oltreché  dalle   e ai principi generali del Trattato che si applicano
                 sentenze della Corte europea.                  nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli
                 A livello europeo, infatti, non è risultata conforme   appalti pubblici.





                 4.  V.  report  su  procedura  di  infrazione  cit.  su  http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/AT041.
                 htm?_1620866633405; v. altresì le sentenze del 26 settembre 2019, C-63/18 e del 27 novembre 2019
                 (recepite dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8101/2020) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
                 IT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0402  La  procedura  di  infrazione  sulle  limitazioni  all’istituto  del  subappalto
                 era  peraltro  già  stata  prefigurata  dal  Consiglio  di  Stato  nel  parere  reso  sul  decreto  correttivo  (parere
                 della Comm. spec. n. 782/2017), il quale aveva osservato a tutela della disposizione nazionale che « ... il
                 Governo ben potrebbe scegliere “l’opzione zero” ossia di non intervenire sulla scelta di fondo già operata dal
                 Codice, difendendo la scelta italiana in sede di eventuale procedura di infrazione (ove essa venisse avviata
                 dalla Commissione europea, a seguito della denuncia formalizzata da ANCE), e se del caso modificando in
                 un secondo momento la norma de quo, a seguito di una eventuale condanna in sede comunitaria».

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