Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti Il Punto
complessità delle prestazioni da effettuare. D’altra alle direttive sugli appalti pubblici la disposizione
parte, tale esigenza può ritenersi soddisfatta, in contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
base all’art. 47 del D.L. n. 77/2021, e l’esclusiva sul subappalto, nella parte in cui pone un
esecuzione dei lavori in limite percentuale fisso e
capo all’aggiudicatario può predeterminato ex lege al
venire meno, nel caso in cui «A partire dal 1/11/2021 ricorso a tale istituto. L’art.
i subappaltatori siano iscritti le stazioni appaltanti 105 difatti prevedeva che
nell’elenco dei fornitori, devono indicare nei il subappalto non potesse
prestatori di servizi ed documenti di gara le superare la quota del 30%
esecutori di lavori di cui al prestazioni o lavorazioni dell’importo complessivo
comma 52 dell’art. 1 della del contratto di lavori,
l. 190/2012 (cd. white che dovranno essere servizi o forniture. Il limite
list) ovvero nell’anagrafe eseguite direttamente del 30% era stato peraltro
antimafia degli esecutori ex dall’aggiudicatario, successivamente elevato
art. 30 del D.L. n. 189/2016. indicazione basata su i) a 40% fino al 31/5/2021
determina a contrarre dall’art. 1, comma 18,
In altri termini, con la nuova adeguatamente motivata secondo periodo, della L. n.
formulazione del comma ed ii) eventuale parere 55/2019 e dell’art. 13, comma
2, il legislatore suggerisce della Prefettura.» 2, lett. c), L. n. 21/2021.
alle stazioni appaltanti gli
elementi da porre a base di Secondo la Commissione
una eventuale determina di e la Corte europea, è
autorizzazione ovvero di diniego del subappalto, incompatibile con le direttive appalti la normativa
argomentando proprio dai concetti ed elementi nazionale che impone un limite al ricorso a
forniti dall’art. 49 quali le caratteristiche subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in
dell’appalto, la complessità delle prestazioni e dei maniera astratta in una determinata percentuale
controlli, la tutela del lavoro, il rischio di infiltrazioni dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di
criminali. verificare le capacità degli eventuali subappaltatori
e il carattere essenziale degli incarichi di cui si
tratterebbe.
2. Il limite quantitativo massimo di Del resto la giurisprudenza europea si è mostrata
ricorso al subappalto favorevole a porre limitazioni all’utilizzo del
subappalto in pochissimi casi, e per determinate
Le modifiche apportate dall’art. 49 del D.L. finalità quali, ad esempio, il contrasto al fenomeno
77/2021 - si legge nella Relazione illustrativa - dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel
sono espressamente rivolte alla soluzione di alcune settore degli appalti pubblici; in questo caso si
criticità evidenziate dalla Commissione europea è in presenza di un obiettivo legittimo che può
con la procedura di infrazione n. 2018/2273 del giustificare una restrizione alle norme fondamentali
24 gennaio/27 novembre 2019, oltreché dalle e ai principi generali del Trattato che si applicano
sentenze della Corte europea. nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli
A livello europeo, infatti, non è risultata conforme appalti pubblici.
4. V. report su procedura di infrazione cit. su http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/AT041.
htm?_1620866633405; v. altresì le sentenze del 26 settembre 2019, C-63/18 e del 27 novembre 2019
(recepite dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8101/2020) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0402 La procedura di infrazione sulle limitazioni all’istituto del subappalto
era peraltro già stata prefigurata dal Consiglio di Stato nel parere reso sul decreto correttivo (parere
della Comm. spec. n. 782/2017), il quale aveva osservato a tutela della disposizione nazionale che « ... il
Governo ben potrebbe scegliere “l’opzione zero” ossia di non intervenire sulla scelta di fondo già operata dal
Codice, difendendo la scelta italiana in sede di eventuale procedura di infrazione (ove essa venisse avviata
dalla Commissione europea, a seguito della denuncia formalizzata da ANCE), e se del caso modificando in
un secondo momento la norma de quo, a seguito di una eventuale condanna in sede comunitaria».
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