Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
P. 45

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Nelle direttive UE in tema di      «Fino al 31/10/2021           con   precisa  e  adeguata
                 appalti pubblici  non  vi sono,    il subappalto non             motivazione,  le  quote,  le
                 del resto,  disposizioni  che     può superare il 50%            prestazioni  o  le  lavorazioni
                 consentano  un  siffatto  limite   dell’importo complessivo      escluse  dal subappalto  ai
                 obbligatorio all’importo dei                                     sensi  del  comma  2  dell’art.
                 contratti  pubblici che  può     del contratto di lavori,        105, sopra visto.
                 essere   subappaltato.  Al       servizi o forniture; dal        E’   indubbio   che   tale
                 contrario,  esse  si basano      1/11/2021 tale limite è         valutazione  da   un  lato
                 sul principio di massima               eliminato»                impegni  operativamente  le
                 partecipazione  delle piccole                                    stazioni appaltanti;  dall’altro
                 e  medie  imprese  (PMI)  alle                                   apra  spazio ad  ampi  poteri
                 pubbliche gare e il subappalto è per l’appunto uno   discrezionali nella definizione dell’ambito di azione
                 dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto.  dell’istituto.
                                                                A  ciò  si  aggiunga  l’incertezza  sulla  efficacia
                 Sulla  materia  è  intervenuta  anche  l’Autorità   temporale  delle  disposizioni  sopra  citate  con
                 garante della concorrenza e del mercato che, con   riguardo alle procedure di gara in corso alla data di
                 segnalazione  del  4/11/2020,  ha  invitato  ad  una   entrata in vigore del decreto.
                 modifica normativa volta ad eliminare la previsione
                 della soglia massima di affidamento subappaltabile.
                                                                    3.   Tutela sociale in capo al subappaltatore
                 A rimuovere tali criticità interviene l’art. 49 del D.L.   e disciplina del ribasso
                 77/2021  le  cui  modifiche  all’art.  105  del  Codice
                 degli appalti pubblici («Codice») incidono, in primo   Il  legislatore  interviene  anche  sul  comma  14
                 luogo, sul limite massimo entro cui è ammesso per   dell’art.  105,  al  fine  di  orientare  la  disciplina  del
                 legge il ricorso a tale istituto.              subappalto verso esigenze di tutela del lavoro; così
                                                                il primo periodo del comma 14 viene sostituito dal
                 Con il nuovo D.L. si stabilisce che:           seguente:
                 a)  dal 1/11/2021  il  limite  percentuale  per  il
                 subappalto viene eliminato;                    «Il  subappaltatore,  per  le  prestazioni  affidate
                 b) in deroga  all’articolo 105,  commi  2  e  5,  cit.,   in subappalto,  deve  garantire  gli stessi standard
                 dal  1/6/2021  fino  al  31/10/2021  il  subappalto   qualitativi e  prestazionali previsti nel contratto di
                 non  può  superare  la  quota  del  50%  dell’importo   appalto e riconoscere ai lavoratori un  trattamento
                 complessivo del contratto  di lavori, servizi o   economico e normativo non inferiore a quello che
                 forniture.  E’  soppresso  di  conseguenza  l’articolo   avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
                 1,  comma  18,  del D.L.  18  aprile 2019,  n.   32,   l’applicazione dei medesimi   contratti collettivi
                 convertito in L. n. 55/2019 ai sensi della quale il   nazionali  di  lavoro,  qualora  le  attività  oggetto  di
                 subappalto non può superare il limite del 40% ed è   subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti
                 indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara;   l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le
                 c) a decorrere  dal 31/10/2021  verrà  abrogato   lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e
                 il comma  5  dell’art.  105  sulle categorie   siano  incluse nell’oggetto  sociale  del  contraente
                 superspecializzate,  secondo  cui: «Per  le opere   principale.».
                 di  cui  all’art.  89,  comma  11,  e  fermi  restando  i
                 limiti  previsti dal medesimo  comma,  l’eventuale   Se  è  vero  che  anche  nel  testo  previgente  del
                 subappalto  non  può  superare  il  limite  del  30%   comma 14 era presente il riferimento al necessario
                 dell’importo delle opere e non può essere, senza   rispetto da parte  del subappaltatore  degli
                 ragioni  obiettive,  suddiviso.»;  di  conseguenza,   standard  qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel
                 fino  alla  suddetta  deadline,  anche  al  subappalto   contratto di appalto, costituisce novità di indubbio
                 per  queste  categorie  si  applica  il  limite  del  50%   rilievo  del  D.L.  77/2021  il  riferimento  alle  tutele
                 dell’importo complessivo del contratto.        della contrattazione  collettiva  e  alla  garanzia  di
                 Una volta rimosso il limite del 50%, dal prossimo   trattamento economico e normativo equivalente a
                 novembre il tetto massimo di ricorso al subappalto   quello garantito dall’appaltatore principale.
                 sarà  individuato  in  via  di  fatto  e  caso  per  caso   Si  apre  così  la  strada  alla  clausola  sociale  anche
                 da  ciascuna  stazione  appaltante,  determinando,   nel settore del subappalto? Vi è, infatti, chi legge

                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50