Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto Mediappalti
lavorazioni relative al complesso delle categorie ritenersi rientranti nel concetto delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di prevalenti non solo naturalmente la categoria
manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le prevalente di cui all’art. 3 cit., ma anche tutte le
disposizioni del presente articolo.». altre categorie che compongono l’appalto, superiori
singolarmente al 10%.
In altri termini, pur ammettendosi il subappalto, si
stabilisce il principio generale per cui l’affidamento Al successivo comma 2 del cit. art. 105 – con una
a terzi dell’integrale esecuzione dell’appalto è disposizione del tutto nuova – il Decreto in esame
sanzionata con la nullità del relativo contratto: tale introduce poi l’obbligo alle stazioni appaltanti, a
ipotesi comprenderebbe la cessione del contratto, partire dal 1/11/2021, di indicare nei documenti
il subappalto, compreso quello cd. «qualificato», di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni
nonché ogni possibile forma di avvalimento oggetto del contratto che dovranno essere
integrale di tipo esecutivo, con esclusione dei casi eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario,
in cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la indicazione che farà seguito ad una adeguata
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato motivazione contenuta nella determina a contrarre
l’appalto disciplinati all’art. 106, comma 1, lett. d) e all’eventuale parere rilasciato dalle Prefetture
del Codice. Il comma 1 dell’art. 105 cit. stabilisce competenti.
quindi che non possa essere subappaltata, a pena
di nullità, la prevalente esecuzione delle lavorazioni L’individuazione delle prestazioni che
relative al complesso delle categorie prevalenti e dovranno essere necessariamente eseguite
dei contratti ad alta intensità di manodopera. dall’aggiudicatario dovrà essere effettuata dalla
stazione appaltante in considerazione di specifici
Non si può non notare come la norma menzioni elementi menzionati dallo stesso art. 49 cit.:
al plurale le «lavorazioni relative al complesso - delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi
delle categorie prevalenti», sebbene il Codice comprese quelle di cui all’articolo 89, comma
disciplini la categoria prevalente all’art. 3, comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in
1, lett. oo-bis) quale categoria di lavori, generale caso di opere per le quali sono necessari lavori o
o specializzata, di importo più elevato fra le componenti di notevole contenuto tecnologico o
categorie costituenti l’intervento e indicate nei di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
documenti di gara. La formulazione ha generato impianti e opere speciali);
qualche incertezza interpretativa: si è ritenuto - dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività
che non sia consentito accorpare più categorie di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e
di lavori al fine di delimitare gli affidamenti in di garantire una più intensa tutela delle condizioni
subappalto. Al contempo si è ritenuto che l’utilizzo di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
dell’espressione plurale di categorie prevalenti ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni
avverrebbe in senso a-tecnico sicchè dovrebbero criminali, tenuto conto della natura o della
1. V. art. 106, comma 1, lettera d): «Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso
di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ... b) per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto
dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; ...».
2. V. Nota di lettura IFEL 6/8/2021, Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse
degli enti locali introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 (Focus sul subappalto) in www.
appaltiecontratti.it
3. C. Bigi, «Il subappalto nel decreto semplificazioni: brevi osservazioni» (www.appaltiecontratti.it
30/7/2021)
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