Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 lavorazioni relative  al  complesso  delle  categorie   ritenersi  rientranti  nel  concetto  delle categorie
                 prevalenti  e  dei  contratti  ad  alta  intensità  di   prevalenti  non  solo  naturalmente  la  categoria
                 manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le   prevalente di cui all’art. 3 cit., ma anche tutte le
                 disposizioni del presente articolo.».          altre categorie che compongono l’appalto, superiori
                                                                singolarmente al 10%.
                 In altri termini, pur ammettendosi il subappalto, si
                 stabilisce il principio generale per cui l’affidamento   Al successivo comma 2 del cit. art. 105 – con una
                 a  terzi dell’integrale  esecuzione  dell’appalto  è   disposizione del tutto nuova – il Decreto in esame
                 sanzionata con la nullità del relativo contratto: tale   introduce  poi l’obbligo alle stazioni appaltanti,  a
                 ipotesi comprenderebbe la cessione del contratto,   partire  dal  1/11/2021,  di indicare  nei  documenti
                 il  subappalto,  compreso  quello  cd.  «qualificato»,   di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni
                 nonché  ogni  possibile  forma  di  avvalimento   oggetto  del  contratto  che  dovranno  essere
                 integrale di tipo esecutivo, con esclusione dei casi   eseguite  direttamente  a  cura  dell’aggiudicatario,
                 in cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la   indicazione  che  farà  seguito  ad  una  adeguata
                 stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato   motivazione contenuta nella  determina a contrarre
                 l’appalto disciplinati all’art. 106, comma 1, lett. d)   e  all’eventuale  parere  rilasciato  dalle  Prefetture
                 del Codice. Il comma 1 dell’art. 105 cit. stabilisce   competenti.
                 quindi che non possa essere subappaltata, a pena
                 di nullità, la prevalente esecuzione delle lavorazioni   L’individuazione  delle  prestazioni  che
                 relative al complesso delle categorie prevalenti e   dovranno  essere  necessariamente  eseguite
                 dei contratti ad alta intensità di manodopera.  dall’aggiudicatario  dovrà  essere  effettuata  dalla
                                                                stazione  appaltante  in  considerazione  di  specifici
                 Non  si può  non  notare  come  la  norma  menzioni   elementi menzionati dallo stesso art. 49 cit.:
                 al  plurale  le  «lavorazioni  relative  al  complesso   -  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto,  ivi
                 delle  categorie  prevalenti»,  sebbene  il  Codice   comprese  quelle  di  cui  all’articolo  89,  comma
                 disciplini la categoria prevalente all’art. 3, comma   11  (ove  si  prevede  il  divieto  di  avvalimento  in
                 1, lett. oo-bis) quale categoria di lavori, generale   caso di opere per le quali sono necessari lavori o
                 o  specializzata,  di  importo  più  elevato  fra  le   componenti  di notevole  contenuto  tecnologico  o
                 categorie  costituenti l’intervento  e  indicate  nei   di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture,
                 documenti  di  gara.  La  formulazione  ha  generato   impianti e opere speciali);
                 qualche  incertezza  interpretativa:  si  è  ritenuto   - dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività
                 che  non  sia  consentito  accorpare  più  categorie   di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e
                 di  lavori  al    fine  di  delimitare  gli  affidamenti  in   di garantire una più intensa tutela delle condizioni
                 subappalto. Al contempo si è ritenuto che l’utilizzo   di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
                 dell’espressione  plurale  di categorie  prevalenti   ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni
                 avverrebbe  in senso  a-tecnico  sicchè  dovrebbero   criminali, tenuto  conto  della  natura  o  della





                 1. V. art. 106, comma 1, lettera d): «Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso
                 di validità devono  essere  autorizzate  dal RUP con  le modalità previste  dall’ordinamento  della stazione
                 appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
                 modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ... b) per lavori, servizi o forniture,
                 supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto
                 iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto
                 dal  comma  7  per  gli  appalti  nei  settori  ordinari:  1)  risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici
                 quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti
                 esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
                 aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; ...».
                 2. V. Nota di lettura IFEL 6/8/2021, Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse
                 degli enti locali introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 (Focus sul subappalto) in www.
                 appaltiecontratti.it
                 3.  C.  Bigi,  «Il  subappalto  nel  decreto  semplificazioni:  brevi  osservazioni»  (www.appaltiecontratti.it
                 30/7/2021)

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