Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti                                                                              Il Punto





                 La disciplina del subappalto dopo il

                 «Decreto Semplificazioni» (D.L. 77/2021)




                                                                                                IL
                 di Francesca Scura
                                                                                              PUN
                                                                                              TO






































                    Premesse                                        1. L’obbligo  di esecuzione diretta  delle
                                                                       prestazioni
                 Le  misure  introdotte  dal  D.L.  n.  77/2021
                 (c.d.  Decreto  semplificazioni),  convertito  in  L.   La  disposizione  al  centro  delle  modifiche  è  l’art.
                 29/7/2021, n. 108, in funzione di semplificazione   105  del  D.Lgs.  5072016  («Codice»).  Il  decreto
                 e  governance  del Piano  nazionale  di ripresa  e   interviene sin dal comma 1 dell’articolo citato, il cui
                 resilienza, hanno  interessato anche  la materia   testo  originario  prevedeva:  «I  soggetti  affidatari
                 degli appalti pubblici.                        dei contratti di cui al presente codice di norma
                 L’art.  49  del  decreto,  in  particolare,  modifica  la   eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
                 disciplina  del subappalto  dettata  dall’art.  105   forniture compresi nel contratto. Il contratto non
                 del  D.Lgs.  50/2016,  ampliando  di  fatto  l’ambito   può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso
                 applicativo dell’istituto nel tentativo di superare i   il subappalto secondo le disposizioni del presente
                 vari rilievi mossi dalla Commissione e dalla Corte   articolo.».
                 di giustizia europea allo Stato italiano.      L’art. 49 del Decreto prevede invece la seguente
                 L’intervento legislativo si è, inoltre, fatto portatore   formulazione:  «A  pena  di  nullità,  fatto  salvo
                 di esigenze di tutela sociale del lavoro, introducendo   quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera
                 misure  rilevanti  anche  sul piano  del regime   d),  il contratto  non  può  essere  ceduto,  non  può
                 economico  e  normativo  e  della  contrattazione   essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle
                 collettiva  nazionale  applicabile al personale  del   prestazioni o lavorazioni oggetto  del contratto  di
                 subappaltatore.                                appalto,  nonché  la  prevalente  esecuzione  delle


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