Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti Il Punto
La disciplina del subappalto dopo il
«Decreto Semplificazioni» (D.L. 77/2021)
IL
di Francesca Scura
PUN
TO
Premesse 1. L’obbligo di esecuzione diretta delle
prestazioni
Le misure introdotte dal D.L. n. 77/2021
(c.d. Decreto semplificazioni), convertito in L. La disposizione al centro delle modifiche è l’art.
29/7/2021, n. 108, in funzione di semplificazione 105 del D.Lgs. 5072016 («Codice»). Il decreto
e governance del Piano nazionale di ripresa e interviene sin dal comma 1 dell’articolo citato, il cui
resilienza, hanno interessato anche la materia testo originario prevedeva: «I soggetti affidatari
degli appalti pubblici. dei contratti di cui al presente codice di norma
L’art. 49 del decreto, in particolare, modifica la eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
disciplina del subappalto dettata dall’art. 105 forniture compresi nel contratto. Il contratto non
del D.Lgs. 50/2016, ampliando di fatto l’ambito può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso
applicativo dell’istituto nel tentativo di superare i il subappalto secondo le disposizioni del presente
vari rilievi mossi dalla Commissione e dalla Corte articolo.».
di giustizia europea allo Stato italiano. L’art. 49 del Decreto prevede invece la seguente
L’intervento legislativo si è, inoltre, fatto portatore formulazione: «A pena di nullità, fatto salvo
di esigenze di tutela sociale del lavoro, introducendo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera
misure rilevanti anche sul piano del regime d), il contratto non può essere ceduto, non può
economico e normativo e della contrattazione essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle
collettiva nazionale applicabile al personale del prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
subappaltatore. appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
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