Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
P. 43
Il Punto Mediappalti
fondatezza delle conclusioni accolte dal primo 3. Conclusioni
giudice soccorre, infine, l’indirizzo interpretativo, di
recente ribadito da questo Consiglio, che rinviene Dall’esame delle pronunce richiamate nel
nel sistema normativo degli appalti pubblici la paragrafo che precede si rilevano i limiti relativi
possibilità, in relazione all’art. 83, di attivare all’ammissibilità sia della rettifica di errori di
da parte della stazione appaltante un ‘soccorso compilazione dell’offerta tecnica da parte del
procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso concorrente sia della richiesta di chiarimenti da
istruttorio’, utile per risolvere dubbi riguardanti parte della stazione appaltante per risolvere dubbi,
“gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed purché specifiche e limitate alla documentazione
economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da già prodotta in gara e senza addivenire ad una
parte del concorrente che non assumano carattere illegittima modifica dell’offerta presentata.
integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati Il soccorso istruttorio costituisce, dunque, uno
unicamente a consentirne strumento che se utilizzato
l’esatta interpretazione e a La giurisprudenza entro i limiti delineati dal
ricercare l’effettiva volontà Codice Appalti e dalla relativa
del partecipante alla gara, ha identificato i giurisprudenza, consente
superandone le eventuali caratteri del “soccorso legittimamente di evitare
ambiguità (Cons. Stato, procedimentale”, l’eccessivo formalismo
sez. V, n. 680/2020). Nel distinto dal “soccorso – foriero di contenziosi –
caso di specie, il “soccorso istruttorio”, utile che spesso ha condotto
procedimentale” non avrebbe per risolvere dubbi all’automatica esclusione del
violato i segnalati limiti di riguardanti gli elementi concorrente, consentendo
ammissibilità, posto che il essenziali dell’offerta all’Amministrazione di
chiarimento utile a dirimere il individuare il contraente che
dubbio non avrebbe costituito tecnica ed economica abbia formulato la proposta
una modifica dell’offerta negoziale migliore.
tecnica presentata in gara, né
vi avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi,
ma si sarebbe limitato a confermare la portata di
elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire
riscontro della “svista” occorsa nella compilazione
dell’offerta economica» (Consiglio di Stato, sez.
III, 9 febbraio 2020 n. 1225).
43