Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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                    1. Soccorso istruttorio:  inquadramento     Nel D.Lgs. n. 163/2006 l’istituto era originariamente
                       generale e modifiche normative           disciplinato dal combinato disposto degli artt. 38,
                                                                comma 2-bis e 46, comma 1-ter  (commi introdotti
                                                                                            1
                 In  termini  generali,  con  l’introduzione  dello   dall’art.  39  del  D.L.  n.  90/2014  convertito  nella
                 strumento del soccorso istruttorio il legislatore ha   L.  n.  114/2014),  come  una  sorta  di  sanatoria
                 voluto formalizzare nel modo più puntuale possibile   a  pagamento,  il cui  ambito  di applicazione ha
                 i generali principi del  favor  partecipationis  e  del   suscitato molte perplessità tanto da far scaturire
                 giusto procedimento, come già esplicitati nell’art.   diverse pronunce giurisprudenziali con cui è stato
                 3 della L. n. 241/1990 s.m.i..                 meglio delineato l’ambito di applicazione.
                 Il  cd.  soccorso  istruttorio  è,  infatti,  un  istituto
                 che  trova  applicazione  in  relazione  a  qualunque   Con  l’entrata  in vigore  del  Codice Appalti la
                 procedimento  amministrativo ai sensi dell’art.  6   disciplina  del  soccorso  istruttorio  è  stata  così
                 L.  n.  241/1990  che  prevede                                  modificata sotto diversi profili,
                 il potere  del  RUP  di  adottare                               nella speranza di superare  le
                 detto  strumento  al  fine  di   Con l’introduzione dello       questioni  più  problematiche  e
                 consentire di colmare eventuali   strumento del soccorso        dibattute,  ed  inserita  nell’art.
                 lacune  documentali,  rettificare   istruttorio il legislatore   83  comma  9  nell’ambito  dei
                 dichiarazioni  o  correggere     ha voluto formalizzare         criteri di selezione.
                 errori che dovessero emergere    nel modo più puntuale          Dalla   lettura   dell’art.   83,
                 in fase istruttoria.                possibile il favor          comma  9  del Codice Appalti
                 Nell’ambito  delle  procedure                                   emergono    una   serie  di
                 ad   evidenza  pubblica  si         partecipationis             differenze  e  novità  rispetto
                 tratta,  in sostanza,  di uno                                   alla   disciplina  contenuta
                 strumento  volto  a  consentire                                 nel  D.Lgs.  163/2006,  il  più
                 agli operatori  economici,  già in sede  di gara,  di   rilevante dei quali consiste nell’accorpamento delle
                 integrare la documentazione prodotta ai fini della   norme  precedentemente  contenute  nel  D.Lgs.
                 partecipazione  che  risulta essere  incompleta  e/o   163/2006:  in un’unica  disposizione, il comma
                 irregolare,  evitando  così  di  essere  esclusi  dalla   9  dell’articolo  83,  vengono  unificate,  infatti,  le
                 procedura.                                     previsioni precedentemente contenute agli articoli
                 Per  lungo tempo  la  dottrina  e  la  giurisprudenza   38,  comma  2–bis e  46,  comma  1–ter  del  D.Lgs.
                 hanno  ampiamente  dibattuto  sul contenuto  e  i   163/2006.
                 limiti  del soccorso  istruttorio  nell’ambito  delle
                 procedure di gara, attesa l’equivoca formulazione   Con  l’art.  83,  comma  9  citato  il  legislatore  ha
                 delle disposizioni normative in materia di volta in   tra  l’altro  recepito nel  nostro  ordinamento  l’art.
                 volta introdotte.                              56,  paragrafo  3  della  Direttiva  24/2014/



                 1. Il D.Lgs. n. 163/2006 disponeva:
                 -  all’art.  38,  comma  2-bis  che  «La  mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli
                 elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
                 pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
                 misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque
                 non  superiore  a  50.000  euro,  il cui versamento  è  garantito  dalla  cauzione  provvisoria.  In  tal  caso,  la
                 stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
                 integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
                 rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
                 indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  richiede  la  regolarizzazione,  né  applica  alcuna  sanzione.
                 In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni
                 variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
                 fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
                 procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte»;
                 - all’art. 46, comma 1-ter che «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi
                 di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
                 devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

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