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Mediappalti Il Punto
1. Soccorso istruttorio: inquadramento Nel D.Lgs. n. 163/2006 l’istituto era originariamente
generale e modifiche normative disciplinato dal combinato disposto degli artt. 38,
comma 2-bis e 46, comma 1-ter (commi introdotti
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In termini generali, con l’introduzione dello dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014 convertito nella
strumento del soccorso istruttorio il legislatore ha L. n. 114/2014), come una sorta di sanatoria
voluto formalizzare nel modo più puntuale possibile a pagamento, il cui ambito di applicazione ha
i generali principi del favor partecipationis e del suscitato molte perplessità tanto da far scaturire
giusto procedimento, come già esplicitati nell’art. diverse pronunce giurisprudenziali con cui è stato
3 della L. n. 241/1990 s.m.i.. meglio delineato l’ambito di applicazione.
Il cd. soccorso istruttorio è, infatti, un istituto
che trova applicazione in relazione a qualunque Con l’entrata in vigore del Codice Appalti la
procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 6 disciplina del soccorso istruttorio è stata così
L. n. 241/1990 che prevede modificata sotto diversi profili,
il potere del RUP di adottare nella speranza di superare le
detto strumento al fine di Con l’introduzione dello questioni più problematiche e
consentire di colmare eventuali strumento del soccorso dibattute, ed inserita nell’art.
lacune documentali, rettificare istruttorio il legislatore 83 comma 9 nell’ambito dei
dichiarazioni o correggere ha voluto formalizzare criteri di selezione.
errori che dovessero emergere nel modo più puntuale Dalla lettura dell’art. 83,
in fase istruttoria. possibile il favor comma 9 del Codice Appalti
Nell’ambito delle procedure emergono una serie di
ad evidenza pubblica si partecipationis differenze e novità rispetto
tratta, in sostanza, di uno alla disciplina contenuta
strumento volto a consentire nel D.Lgs. 163/2006, il più
agli operatori economici, già in sede di gara, di rilevante dei quali consiste nell’accorpamento delle
integrare la documentazione prodotta ai fini della norme precedentemente contenute nel D.Lgs.
partecipazione che risulta essere incompleta e/o 163/2006: in un’unica disposizione, il comma
irregolare, evitando così di essere esclusi dalla 9 dell’articolo 83, vengono unificate, infatti, le
procedura. previsioni precedentemente contenute agli articoli
Per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza 38, comma 2–bis e 46, comma 1–ter del D.Lgs.
hanno ampiamente dibattuto sul contenuto e i 163/2006.
limiti del soccorso istruttorio nell’ambito delle
procedure di gara, attesa l’equivoca formulazione Con l’art. 83, comma 9 citato il legislatore ha
delle disposizioni normative in materia di volta in tra l’altro recepito nel nostro ordinamento l’art.
volta introdotte. 56, paragrafo 3 della Direttiva 24/2014/
1. Il D.Lgs. n. 163/2006 disponeva:
- all’art. 38, comma 2-bis che «La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque
non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte»;
- all’art. 46, comma 1-ter che «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi
di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».
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