Page 39 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto Mediappalti
UE (direttiva appalti), ai sensi del quale «Se richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei
le informazioni o la documentazione che gli principi di parità di trattamento e trasparenza».
operatori economici devono presentare sono o
sembrano essere incomplete o non corrette, o se Rispetto alla formulazione originaria del 2016,
mancano documenti specifici, le amministrazioni l’art. 83, comma 9 del Codice Appalti è stato
aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione oggetto di modifica ai sensi dell’art. 52 comma 1
contraria del diritto nazionale che attua la presente lett. d) del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
direttiva, agli operatori economici interessati di (“Correttivo”).
presentare, integrare, chiarire o completare le
informazioni o la documentazione in questione Ponendo a raffronto – per speditezza di disamina –
entro un termine adeguato, a condizione che tale le due norme (pre e post Correttivo) avremo:
Art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 Art. 83 comma 9 post D.Lgs. n. 57/2017
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio attraverso la procedura di soccorso istruttorio
di cui al presente comma. In particolare, la di cui al presente comma. In particolare, in
mancanza, l’incompletezza e ogni altra caso di mancanza, incompletezza e di ogni
irregolarità essenziale degli elementi e altra irregolarità essenziale degli elementi
del documento di gara unico europeo di cui e del documento di gara unico europeo di
all’articolo 85, con esclusione di quelle cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica ed economica, afferenti all’offerta economica e all’offerta
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al tecnica, la stazione appaltante assegna
pagamento, in favore della stazione appaltante, al concorrente un termine, non superiore
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di a dieci giorni, perché siano rese, integrate
gara, in misura non inferiore all’1 per mille e o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
non superiore all’uno per cento del valore della indicandone il contenuto e i soggetti che le
gara e comunque non superiore a 5.000 euro. devono rendere. In caso di inutile decorso del
In tal caso, la stazione appaltante assegna termine di regolarizzazione, il concorrente è
al concorrente un termine, non superiore escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
a 10 giorni, perché siano rese, integrate o essenziali non sanabili le carenze della
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, documentazione che non consentono
indicandone il contenuto e i soggetti che le l’individuazione del contenuto o del
devono rendere, da presentare contestualmente soggetto responsabile della stessa.
al documento comprovante l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
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