Page 41 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 prevedere una forma di “richiesta procedimentale   europea,  nella  sentenza  sez.  VI,  2  giugno  2016
                 di  chiarimenti”,  riferito  agli  elementi  essenziali   (causa  C-27/15  Pippo  Pizzo),  secondo  cui  «il
                 dell’offerta  tecnica  ed  economica.  In  questa   principio  di  parità  di  trattamento  e  l’obbligo
                 sede, specie con riferimento al criterio dell’offerta   di trasparenza  devono  essere  interpretati  nel
                 economicamente  più  vantaggiosa,  ad  evitare   senso  che  ostano  all’esclusione  di  un  operatore
                 difficoltà interpretative, l’amministrazione, in caso   economico da una procedura di aggiudicazione di
                 di dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta tecnico   un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto,
                 economico, dovrebbe poter richiedere chiarimenti   da parte di tale operatore, di un obbligo che non
                 al concorrente sulla documentazione presentata. A   risulta espressamente dai documenti relativi a tale
                 rimarcare la differenza ontologica con il “soccorso   procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da
                 istruttorio”  si dovrebbe  ribadire  il divieto  di   un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti
                 integrazione dell’offerta tecnico-economica».  nonché  dal  meccanismo  diretto  a  colmare,
                                                                con  un  intervento  delle  autorità  o  dei  giudici
                 Con  particolare  riguardo  all’OFFERTA TECNICA,   amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali
                 recenti pronunce del Consiglio di Stato ammettono   documenti. In tali circostanze, i principi di parità
                 la  possibilità  sia  di  sanare  carenze  qualificabili   di trattamento e di proporzionalità devono essere
                 come  meri errori  ovvero  imprecisioni,  anche   interpretati  nel  senso  che  non  ostano  al  fatto  di
                 derivanti dalla formulazione degli atti di gara, sia   consentire all’operatore economico di regolarizzare
                 di richiedere  chiarimenti  finalizzati  alla  corretta   la propria  posizione e  di adempiere  tale  obbligo
                 interpretazione della volontà del concorrente, fatta   entro  un  termine  fissato  dall’amministrazione
                 salvo il principio di immodificabilità dell’offerta.  aggiudicatrice».

                         Il  riferito  indirizzo  interpretativo  opera  nel  solco   Alla  luce  di detti principi di matrice  europeista,
                 segnato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea   con  diverse  pronunce  il Giudice Amministrativo
                 nella sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017 (causa   ha  ammesso  una  forma  di  interlocuzione  fra  la
                 C-131/16  Archus)  che  ha  affermato  i  seguenti   commissione giudicatrice ed il concorrente anche
                 principi:                                      nella fase successiva a quella di apertura delle buste
                 a)  consentire  all’amministrazione  di chiedere   contenenti la documentazione amministrativa in cui
                 chiarimenti  ad  un  candidato  la  cui  offerta  essa   opera tout court il soccorso istruttorio, ritenendola
                 ritiene  imprecisa  o  non  conforme  alle  specifiche   conforme  ai  principi  di  buon  andamento  della
                 tecniche  del  capitolato  d’oneri,  violerebbe  il   pubblica amministrazione e di par condicio tra gli
                 principio della  par  condicio  (poiché  sembrerebbe   operatori economici, purché sia rispettato il divieto
                 che,  ove  il  privato  rispondesse  positivamente,   di modifica delle offerte.
                 l’amministrazione  abbia  con  questi  negoziato
                 l’offerta in via riservata);                   Particolare  attenzione  ha  posto  il Giudice
                 b) non  è  in contrasto  con  il  principio della  par   Amministrativo  con  riferimento  agli  eventuali
                 condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione   errori materiali in cui è incorso il concorrente in
                 o  completamento  dell’offerta  su  singoli  punti,   fase di redazione dell’offerta, al fine di contrastare
                 qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un   inutili  formalismi  che  possano  automaticamente
                 chiarimento o qualora si tratti di correggere errori   portare all’esclusione del concorrente.
                 materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni
                 requisiti;                                     La giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato
                 c) una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla   che  «nella  fase  precedente  all’esame  dell’offerta
                 mancanza di un documento o di un’informazione   tecnica  ed  economica  la  stazione  appaltante,
                 la cui comunicazione  era  richiesta  dai documenti   in  caso  di  carenze  formali,  ha  l’alternativa  tra
                 dell’appalto,  se  non  nel  caso  in cui essi siano   l’esclusione  dalla  gara  della  concorrente  o  il  c.d.
                 indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica   soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame
                 di  un  errore  manifesto  dell’offerta  e  sempre  che   di dette offerte – già ammesse – l’amministrazione
                 non  comportino  modifiche  tali  da  costituire,  in   non può consentire integrazioni […]. Ciò perché non
                 realtà, una nuova offerta.                     può essere consentita al concorrente la possibilità
                                                                di completare l’offerta successivamente al termine
                 Altro principio guida in materia è quello enunciato,   finale  stabilito  dal  bando,  salva  la  rettifica  di
                 sempre  dalla Corte di Giustizia  dell’Unione   semplici  errori  materiali o di refusi,  impedendo

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