Page 41 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto Mediappalti
prevedere una forma di “richiesta procedimentale europea, nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016
di chiarimenti”, riferito agli elementi essenziali (causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui «il
dell’offerta tecnica ed economica. In questa principio di parità di trattamento e l’obbligo
sede, specie con riferimento al criterio dell’offerta di trasparenza devono essere interpretati nel
economicamente più vantaggiosa, ad evitare senso che ostano all’esclusione di un operatore
difficoltà interpretative, l’amministrazione, in caso economico da una procedura di aggiudicazione di
di dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta tecnico un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto,
economico, dovrebbe poter richiedere chiarimenti da parte di tale operatore, di un obbligo che non
al concorrente sulla documentazione presentata. A risulta espressamente dai documenti relativi a tale
rimarcare la differenza ontologica con il “soccorso procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da
istruttorio” si dovrebbe ribadire il divieto di un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti
integrazione dell’offerta tecnico-economica». nonché dal meccanismo diretto a colmare,
con un intervento delle autorità o dei giudici
Con particolare riguardo all’OFFERTA TECNICA, amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali
recenti pronunce del Consiglio di Stato ammettono documenti. In tali circostanze, i principi di parità
la possibilità sia di sanare carenze qualificabili di trattamento e di proporzionalità devono essere
come meri errori ovvero imprecisioni, anche interpretati nel senso che non ostano al fatto di
derivanti dalla formulazione degli atti di gara, sia consentire all’operatore economico di regolarizzare
di richiedere chiarimenti finalizzati alla corretta la propria posizione e di adempiere tale obbligo
interpretazione della volontà del concorrente, fatta entro un termine fissato dall’amministrazione
salvo il principio di immodificabilità dell’offerta. aggiudicatrice».
Il riferito indirizzo interpretativo opera nel solco Alla luce di detti principi di matrice europeista,
segnato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con diverse pronunce il Giudice Amministrativo
nella sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017 (causa ha ammesso una forma di interlocuzione fra la
C-131/16 Archus) che ha affermato i seguenti commissione giudicatrice ed il concorrente anche
principi: nella fase successiva a quella di apertura delle buste
a) consentire all’amministrazione di chiedere contenenti la documentazione amministrativa in cui
chiarimenti ad un candidato la cui offerta essa opera tout court il soccorso istruttorio, ritenendola
ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche conforme ai principi di buon andamento della
tecniche del capitolato d’oneri, violerebbe il pubblica amministrazione e di par condicio tra gli
principio della par condicio (poiché sembrerebbe operatori economici, purché sia rispettato il divieto
che, ove il privato rispondesse positivamente, di modifica delle offerte.
l’amministrazione abbia con questi negoziato
l’offerta in via riservata); Particolare attenzione ha posto il Giudice
b) non è in contrasto con il principio della par Amministrativo con riferimento agli eventuali
condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione errori materiali in cui è incorso il concorrente in
o completamento dell’offerta su singoli punti, fase di redazione dell’offerta, al fine di contrastare
qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un inutili formalismi che possano automaticamente
chiarimento o qualora si tratti di correggere errori portare all’esclusione del concorrente.
materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni
requisiti; La giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato
c) una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla che «nella fase precedente all’esame dell’offerta
mancanza di un documento o di un’informazione tecnica ed economica la stazione appaltante,
la cui comunicazione era richiesta dai documenti in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra
dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d.
indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame
di un errore manifesto dell’offerta e sempre che di dette offerte – già ammesse – l’amministrazione
non comportino modifiche tali da costituire, in non può consentire integrazioni […]. Ciò perché non
realtà, una nuova offerta. può essere consentita al concorrente la possibilità
di completare l’offerta successivamente al termine
Altro principio guida in materia è quello enunciato, finale stabilito dal bando, salva la rettifica di
sempre dalla Corte di Giustizia dell’Unione semplici errori materiali o di refusi, impedendo
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