Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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                 così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze   precisando  anche  che  con  riferimento  a  lacune
                 dell’offerta  tecnica  al  pari  di  quella  economica»   descrittive  dell’offerta  «Parimenti  nemmeno  è
                 (Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, 24.7.2019, n. 9932;   possibile ovviare  alle  divisate  carenze  strutturali
                 cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  13  febbraio  2019,   dell’offerta tecnica ricorrendo, come pur prospettato
                 n.1030).                                       dall’appellante, ad un approfondimento istruttorio,
                                                                atteso che le rilevate lacune riflettono una carenza
                 Di recente il Consiglio di Stato ha anche ritenuto   essenziale  dell’offerta,  tale  da  determinarne
                 che  nel  caso  di  specie  «le carenze  documentali   incertezza  assoluta  o  indeterminatezza  del  suo
                 riscontrate  non   costituiscono  imprecisioni  contenuto e, come tali, non sono suscettive né di
                 dell’offerta  o  difformità  di  essa  rispetto  alle   soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9
                 prescrizioni del  capitolato  prestazionale,  quanto,   del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio
                 piuttosto,  inesattezze  documentali  frutto  di   di  Stato  ,  sez.  V  ,  13/02/2019  ,  n.  1030)  né  di
                 meri errori  ovvero  di imprecisioni  imputabili  alla   un intervento suppletivo del giudice» (Consiglio di
                 formulazione degli atti di gara» e come tali sanabili   Stato, sez. III, 19 agosto 2020 n. 5140).
                 (Consiglio di  Stato,  sez.  V,  27  marzo  2020,  n.
                 2146).                                         Ancora, un diverso indirizzo interpretativo rinviene
                                                                nel  sistema  normativo  degli appalti  pubblici la
                 Recentissima  la  pronuncia  del  Consiglio  di   possibilità, in relazione all’art. 83 del Codice Appalti,
                 Stato  con  cui  è  stato  rilevato  che  «le  carenze   di attivare  da  parte  della stazione  appaltante  un
                 informative  nelle quali  era  incorso  il r.t.i.  xxxx   “soccorso  procedimentale”,  nettamente  distinto
                 non  erano  dovute  a  imprecisioni  dell’offerta  o   dal “soccorso istruttorio”, utile per risolvere dubbi
                 difformità  di  essa  rispetto  alle  prescrizioni  del   riguardanti  “gli  elementi  essenziali  dell’offerta
                 capitolato prestazionale,  quanto,  piuttosto, ma   tecnica  ed  economica”,  tramite  l’acquisizione
                 ad  un  manifesto  errore  di compilazione della   di chiarimenti  da  parte  del  concorrente  che  non
                 documentazione  –  non  v’era  ragione  alcuna  che   assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che
                 potesse spiegare altrimenti la scelta del concorrente   siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta
                 di fornire  tutte le informazioni per  quattro  dei   interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del
                 cinque brand offerti – da correggere al solo fine di   partecipante alla gara.
                 completamento dell’offerta su di un singolo punto,
                 senza incorrere nella violazione della par condicio   La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti
                 tra i concorrenti… All’esito di tale chiarimento, la   affermato  l’ammissibilità  della  richiesta di
                 stazione appaltante avrebbe potuto procedere con   chiarimenti sull’offerta tecnica  da  parte  della
                 ogni sua valutazione…» (Consiglio di Stato, sez. V,   commissione  di  gara  «finalizzati  a  consentire
                 6 maggio 2021, n. 3539).                       l’interpretazione   delle   offerte   e   ricercare
                                                                l’effettiva   volontà   dell’impresa   partecipante
                 Nel solco di tale orientamento, Palazzo Spada ha   alla  gara,  superandone  le  eventuali  ambiguità
                 avuto  modo  di rilevare  che,  la  produzione  di un   e  a  condizione  di  giungere  ad  esiti certi  circa  la
                 documento  tecnico  inadeguato non  può  essere   portata dell’impegno negoziale con esse assunte”
                 qualificata come “carenza di un                                 (Consiglio  di Stato,  sez. V,  27
                 elemento  formale  dell’offerta”                                gennaio 2020, n. 680). Nel caso
                 ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  83,   La giurisprudenza        concreto,  il Consiglio  di Stato
                 comma  9  del Codice Appalti         ha ammesso la              ha  ritenuto  tali chiarimenti
                 «di  guisa  che  ad  essa  non   possibilità di rettifica       ammissibili in ragione del fatto
                 può  sopperirsi  con  forme  di   di errori materiali o         che  non  avrebbero  «costituito
                 soccorso istruttorio né in sede                                 una    modifica   dell’offerta
                 procedimentale  né  in  sede      di refusi commessi            tecnica  presentata  in gara,  in
                 processuale  comportando  tali   dal concorrente nella          quanto non vi hanno apportato
                 irrituali opzioni una  sorta  di   compilazione delle           correzioni  e  si sono  limitati
                 impropria rimessione in termini          offerte                a  specificare  la  portata  di
                 per la produzione di documenti                                  elementi  già  contenuti  nella
                 tecnici di carattere  nuovo                                     stessa offerta»
                 e  diverso  rispetto  a  quelli prodotti  in  gara  (cfr.   Sullo  stesso  filone,  si  rinviene  un’altra  pronuncia
                 Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2019 n. 1030)»,   secondo  cui  «A  corroborare  definitivamente  la

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