Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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                 compiuta  dal  B_,  il  quale,  nell’affidare  alla  “Alfa   Il  Collegio  Giudicante  reputa,  conclusivamente,
                 Broker  s.r.l.”  l’incarico  di  brokeraggio,  pattuì  con   che:
                 tale ditta il pagamento di un elevato corrispettivo,   il comportamento  tenuto  dal  B_  sia  stato
                 pur essendo egli perfettamente a conoscenza che:  caratterizzato  da  grave  negligenza,  inescusabile
                 Secondo  i  consolidati  usi  di  mercato,  il   scriteriatezza  e  notevole  superficialità  nella
                 compenso  spettante  al  broker  risulta,  in   cura   degli  interessi  dell’Amministrazione
                 maniera  sistematica,  già  preventivamente   d’appartenenza;
                 ricompreso  nel  premio  che  il  cliente  deve   sia  stata  priva  di  qualsiasi  utilità  giuridicamente
                 versare alla ditta assicuratrice, la quale, a sua   apprezzabile la spesa di € 112.666,67 (comprensiva
                 volta,  provvede  direttamente  a  remunerare   di I.V.A.),  che  l’Amministrazione  Provinciale  di
                 il  broker  per  l’attività  svolta  nella  fase   Catania  ha  sostenuto  per  pagare  il  compenso
                 propedeutica  alla  stipula  del  contratto  di   preteso dalla “Alfa Broker s.r.l.”;
                 assicurazione.                                 non  sia meritevole d’alcuna  censura  la sentenza
                                                                n.439/2013,  con  la  quale  la  Sezione  di  primo
                 Risulta,  quindi,  del  tutto  evidente  che,  a  causa   grado  ha  condannato  il B_  a  risarcire,  in  misura
                 della scelta scriteriata e superficiale compiuta dal   equivalente  alla  spesa  inutilmente  effettuata,  il
                 B_,  l’Amministrazione  Provinciale ha  sostenuto   danno finanziario patito dalla Provincia di Catania,
                 una spesa superflua, in quanto:                non  essendo  ravvisabili validi elementi  per
                 •   da  un  lato,  ha  corrisposto  direttamente  un   l’applicazione  in  suo  favore  del  “potere  riduttivo
                    ingente  compenso  alla  “Alfa  Broker  s.r.l.”,   dell’addebito”, di cui all’art. 52 del R.D. n.1214/1934
                    pur potendo fruire di attività di consulenza a   (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello
                    titolo gratuito  (che,  va  ribadito,  le  era  stata   per  la Regione Siciliana n.  234  del 22  maggio
                    formalmente  offerta  dagli  altri  brokers  sopra   2014).
                    menzionati);
                 •   da  un  altro  lato,  ha  pagato  alle ditte con  le   5. Una recentissima sentenza sul sistema
                    quali  ha  stipulato  i  contratti  di  assicurazione   di remunerazione del broker
                    premi  nei  quali,  in  base  ai  consolidati  usi  di
                    mercato,  da  lungo  tempo  costantemente   Merita  riportare  il  seguente  passaggio  tratto
                    applicati in ambito nazionale ed internazionale,   dalla sentenza numero 5904 del 20 maggio 2021
                    era già ricompresa una quota appositamente   pronunciata dal Tar Lazio, Roma.
                    destinata a remunerare, oltre che l’agente di
                    zona della ditta assicuratrice, anche il broker.  “il Collegio ritiene  di evidenziare  come  non  solo
                                                                non  sia ravvisabile nella  lex specialis la carenza
                 Il  Collegio  Giudicante  reputa,  pertanto,  che  sia   di  chiarezza  lamentata,  ma  neppure  possa
                 palesemente  infondata  la  tesi  sostenuta  dal  B_,   pretendersi di interpretare la lex specialis, anziché
                 secondo  cui,  nel  concordare  con  la  “Alfa  Broker   tenendo  conto  dell’interesse  pubblico,  sulla base
                 s.r.l.”  che  il  pagamento  del  corrispettivo  ad  essa   dei guadagni che  l’aggiudicatario avrebbe  inteso
                 spettante  doveva  essere  effettuato  direttamente   conseguire.
                 dall’Amministrazione Provinciale, egli non avrebbe
                 cagionato  alcun danno  erariale, anzi, avrebbe   Ed  invero,  tutto  l’impianto  del  ricorso  si
                 arrecato un vantaggio all’Ente Pubblico, evitando   basa  sulla  (personale)  prospettiva  di  parte
                 che il medesimo corrispondesse premi più elevati   ricorrente  secondo  cui  la  Regione  Lazio
                 alle ditte assicuratrici.                      nell’indicare  nel  disciplinare  di  gara  e  nel
                                                                capitolato  tecnico  un  sistema  remunerativo
                 A tal proposito, deve sottolinearsi che il B_ non ha   del servizio di brokeraggio - e cioè dell’attività
                 fornito alcuna prova che la Provincia, nello stipulare   di  consulenza  assicurativa  e  di  gestione
                 i contratti di assicurazione con le società **avesse   sinistri in relazione ai rapporti assicurativi in
                 versato premi che (in difformità dai consolidati usi   essere  e  che  la  Regione  Lazio  sottoscriverà
                 di  mercato)  fossero  stati  appositamente  calcolati   nel  periodo  di  affidamento  del  presente
                 al netto della “commissione per l’intermediazione”,   appalto  -  basato  sia  sulle  provvigioni  che  il
                 notoriamente destinata a remunerare sia l’agente   broker trattiene a seguito del pagamento dei
                 di zona  della ditta assicuratrice  sia il broker  di   premi nelle misure percentuali vigenti sino al
                 fiducia del cliente.                           31 marzo 2023 e specificate negli atti di gara

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