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Mediappalti Il Punto
compiuta dal B_, il quale, nell’affidare alla “Alfa Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente,
Broker s.r.l.” l’incarico di brokeraggio, pattuì con che:
tale ditta il pagamento di un elevato corrispettivo, il comportamento tenuto dal B_ sia stato
pur essendo egli perfettamente a conoscenza che: caratterizzato da grave negligenza, inescusabile
Secondo i consolidati usi di mercato, il scriteriatezza e notevole superficialità nella
compenso spettante al broker risulta, in cura degli interessi dell’Amministrazione
maniera sistematica, già preventivamente d’appartenenza;
ricompreso nel premio che il cliente deve sia stata priva di qualsiasi utilità giuridicamente
versare alla ditta assicuratrice, la quale, a sua apprezzabile la spesa di € 112.666,67 (comprensiva
volta, provvede direttamente a remunerare di I.V.A.), che l’Amministrazione Provinciale di
il broker per l’attività svolta nella fase Catania ha sostenuto per pagare il compenso
propedeutica alla stipula del contratto di preteso dalla “Alfa Broker s.r.l.”;
assicurazione. non sia meritevole d’alcuna censura la sentenza
n.439/2013, con la quale la Sezione di primo
Risulta, quindi, del tutto evidente che, a causa grado ha condannato il B_ a risarcire, in misura
della scelta scriteriata e superficiale compiuta dal equivalente alla spesa inutilmente effettuata, il
B_, l’Amministrazione Provinciale ha sostenuto danno finanziario patito dalla Provincia di Catania,
una spesa superflua, in quanto: non essendo ravvisabili validi elementi per
• da un lato, ha corrisposto direttamente un l’applicazione in suo favore del “potere riduttivo
ingente compenso alla “Alfa Broker s.r.l.”, dell’addebito”, di cui all’art. 52 del R.D. n.1214/1934
pur potendo fruire di attività di consulenza a (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello
titolo gratuito (che, va ribadito, le era stata per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio
formalmente offerta dagli altri brokers sopra 2014).
menzionati);
• da un altro lato, ha pagato alle ditte con le 5. Una recentissima sentenza sul sistema
quali ha stipulato i contratti di assicurazione di remunerazione del broker
premi nei quali, in base ai consolidati usi di
mercato, da lungo tempo costantemente Merita riportare il seguente passaggio tratto
applicati in ambito nazionale ed internazionale, dalla sentenza numero 5904 del 20 maggio 2021
era già ricompresa una quota appositamente pronunciata dal Tar Lazio, Roma.
destinata a remunerare, oltre che l’agente di
zona della ditta assicuratrice, anche il broker. “il Collegio ritiene di evidenziare come non solo
non sia ravvisabile nella lex specialis la carenza
Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che sia di chiarezza lamentata, ma neppure possa
palesemente infondata la tesi sostenuta dal B_, pretendersi di interpretare la lex specialis, anziché
secondo cui, nel concordare con la “Alfa Broker tenendo conto dell’interesse pubblico, sulla base
s.r.l.” che il pagamento del corrispettivo ad essa dei guadagni che l’aggiudicatario avrebbe inteso
spettante doveva essere effettuato direttamente conseguire.
dall’Amministrazione Provinciale, egli non avrebbe
cagionato alcun danno erariale, anzi, avrebbe Ed invero, tutto l’impianto del ricorso si
arrecato un vantaggio all’Ente Pubblico, evitando basa sulla (personale) prospettiva di parte
che il medesimo corrispondesse premi più elevati ricorrente secondo cui la Regione Lazio
alle ditte assicuratrici. nell’indicare nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico un sistema remunerativo
A tal proposito, deve sottolinearsi che il B_ non ha del servizio di brokeraggio - e cioè dell’attività
fornito alcuna prova che la Provincia, nello stipulare di consulenza assicurativa e di gestione
i contratti di assicurazione con le società **avesse sinistri in relazione ai rapporti assicurativi in
versato premi che (in difformità dai consolidati usi essere e che la Regione Lazio sottoscriverà
di mercato) fossero stati appositamente calcolati nel periodo di affidamento del presente
al netto della “commissione per l’intermediazione”, appalto - basato sia sulle provvigioni che il
notoriamente destinata a remunerare sia l’agente broker trattiene a seguito del pagamento dei
di zona della ditta assicuratrice sia il broker di premi nelle misure percentuali vigenti sino al
fiducia del cliente. 31 marzo 2023 e specificate negli atti di gara
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