Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
80 del vigente codice dei contratti pubblici, ha può ritenere la sussistenza dei gravi errori
sottolineato in primo luogo che il concorrente è professionali anche in assenza di un accertamento
tenuto ad una dichiarazione veritiera e completa, la giurisdizionale di tali errori e di una dichiarazione
quale sola può permettere di esprimere un giudizio della P.A. che abbia pronunciato la risoluzione
sull’affidabilità professionale di una partecipante, per inadempimento di quel rapporto, purché le
giudizio che non può che essere di ampia portata pregresse violazioni contestate siano numerose
discrezionale e quindi sindacabile dal giudice e puntuali, come, per esempio, l’abbandono del
amministrativo nei soli limiti della evidente illogicità servizio, la mancata effettuazione della raccolta
o irrazionalità o del determinante errore fattuale; è indifferenziata e dell’organico, l’incasso di somme
stato aggiunto che l’omissione di tale dichiarazione per servizi non resi, il mancato versamento degli
non consente infatti all’amministrazione di poter oneri di discarica.
svolgere correttamente e completamente la
valutazione di affidabilità professionale dell’impresa In definitiva, indipendentemente dalla
e fa assumere alla domanda di partecipazione contestazione giudiziale dell’applicazione delle
resa in sede di gara la natura di dichiarazione non penali contrattuali, queste ultime da sole non
già incompleta, ma non veritiera e pertanto non offrono alcun elemento per considerare che
sanabile con il soccorso istruttorio di cui all’art. 46 l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento,
d.lgs. n. 163 del 2006 (ex multis, Cons. Stato, sez. cui esse si ricollegano, costituisca errore grave
V, 27 settembre 2017, n. 4527). nell’esercizio dell’attività professionale.
Ciò tra l’altro in considerazione del fatto che
Ricorrono sicuramente significative carenze quando la stessa pattuizione della clausola penale non
le medesime comportano, tra l’altro, la condanna sottrae il rapporto alla disciplina generale delle
al risarcimento del danno obbligazioni, per cui deve
oltre che la comminatoria di escludersi la responsabilità
altre sanzioni, come quella In definitiva, del debitore quando costui
penale a carico della stessa indipendentemente dalla prova che l’inadempimento
società per reati di notevole contestazione giudiziale o il ritardo nell’adempimento
spessore criminoso, quali dell’applicazione delle dell’obbligazione, sia
l’associazione a delinquere, penali contrattuali, determinato dall’impossibilità
la frode in pubbliche queste ultime da sole non della prestazione
forniture, la truffa a danno offrono alcun elemento derivante da causa a lui
delle aziende sanitarie. non imputabile, essendo
per considerare che connotato essenziale di tale
l’inadempimento o il ritardo
Pertanto, ai fini dell’esclusione clausola la sua connessione
dalla gara pubblica prevista nell’adempimento, cui esse con l’inadempimento
dall’art. 80, comma 5 del si ricollegano, costituisca colpevole di una delle parti
d.lgs. 50/2016 rilevano errore grave nell’esercizio e non potendo, pertanto,
anche i provvedimenti dell’attività professionale. essa configurarsi allorché sia
giurisdizionali non definitivi collegata all’avverarsi di un
qualora contengano una fatto fortuito o, comunque,
condanna al risarcimento del non imputabile alla parte
danno e uno degli altri effetti tipizzati dallo stesso obbligata, in termini Cass. Civ., sez. II, 10 maggio
art. 80. 2012, n. 7180.
Il pregresso inadempimento, anche se non abbia
La commissione di tali reati può anche essere prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori
risalente nel tempo, posto che il limite temporale tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini
di tre anni (Direttiva UE 24/2014 e Linee guida escludenti qualora assurga al rango di “grave illecito
ANAC) decorre non dal momento storico in cui è professionale”, tale da rendere dubbia l’integrità
stato posto in essere il fatto che costituisce reato e l’affidabilità dell’operatore economico, e deve
bensì dalla data del provvedimento giurisdizionale pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della
che ne ha accertato la sussistenza. Stazione appaltante la valutazione della portata
di “pregressi inadempimenti che non abbiano
E’ stato anche precisato che la stazione appaltante (o non abbiano ancora) prodotto simili effetti
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