Page 35 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
riguardo il professionista provvederà ad una analisi normativa di settore al fine di, eventualmente,
dei contratti esistenti”. poter contrapporre lo stesso alla figura del mero
consulente in materia di assicurazioni, quale
L’Amministrazione affidataria del servizio, quindi, sarebbe stata, a detta della difesa, la Alfa Broker
anche alla luce di quanto affermato dal Ministero s.r.l. La L. 792/1984 (norma istitutrice dell’Albo
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dei Broker), all’art. 1 dispone che “Agli effetti
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con della presente legge è mediatore di assicurazione
le Circolari n. 2/1999 e n. 26/2001, ha ritenuto e riassicurazione, denominato anche broker,
di non dover inquadrare il servizio di che trattasi chi esercita professionalmente attività rivolta
tra i servizi assicurativi in senso stretto, con a mettere in diretta relazione con imprese di
conseguente applicazione della normativa di cui al assicurazione o riassicurazione, alle quali non
d.lgs. 157/1995, bensì ha ritenuto che il servizio sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che
in parola fosse riconducibile ad una generica intendano provvedere con la sua collaborazione
attività di studio, consulenza e ricerca e come alla copertura dei rischi, assistendoli nella
tale rientrante nel più ampio genus di contratto di determinazione del contenuto dei relativi contratti
opera intellettuale ex art. 2299 e ss c.c. e, come e collaborando eventualmente alla loro gestione
tale, affidabile intuitu personae, quindi senza ed esecuzione”. Più di recente, il c.d. Codice delle
indizione di gara, anche qualora l’attività in parola Assicurazioni (d.lgs. 209/2005), trasponendo nel
fosse stata esercitata in forma di impresa. diritto italiano quanto rinvenibile nella direttiva
2002/92/CE del Parlamento Alfao e del Consiglio
Nei fatti di che trattasi la Procura contabile ha del 9 dicembre 2002 sulla “intermediazione
ravvisato l’esistenza di un presunto danno alle assicurativa”, pubblicata sulla G.U.C.E. L n. 3 del
pubbliche risorse per avere, l’odierno convenuto, 15 gennaio 2003, all’art. 106, rubricato “Attività
nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento di intermediazione assicurativa e riassicurativa”,
Servizio Appalti e Contratti della Provincia ha disposto che “L’attività di intermediazione
Regionale di Catania, affidato un contratto di assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare
brokeraggio senza l’osservanza delle prescritte o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel
procedure di gara, con ciò minando palesemente prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
il buon andamento e l’imparzialità della pubblica attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,
amministrazione. nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione,
La Procura contabile, poi, ha ritenuto contrarie segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
ad una sana amministrazione della cosa pubblica stipulati”. Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n.
anche l’indizione e la successiva revoca della gara 5/2006, “si intendono per mediatori o broker gli
per l’affidamento del servizio di brokeraggio che intermediari che agiscono su incarico del cliente e
hanno di poco preceduto l’affidamento del servizio che non hanno poteri di rappresentanza di imprese
per cui è causa, in quanto le scelte in parola non di assicurazione o di riassicurazione”.
sono state supportate da una valida motivazione e,
come tali, sarebbero da considerarsi chiaramente Le attività svolte dal broker assicurativo, poi,
preordinate alla causazione del danno contestato anche secondo l’AIBA – Associazione Italiana
all’odierno convenuto. Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni,
consistono in: analisi dei rischi, definizione delle
Non sufficientemente motivata, poi, sarebbe stata specifiche contrattuali, individuazione delle
la scelta di affidare, a titolo oneroso, proprio alla compagnie d’assicurazione idonee, gestione dei
Alfa Broker s.r.l. il servizio di che trattasi, quando contratti, assistenza nella liquidazione dei danni,
altri soggetti avrebbero offerto il medesimo servizio aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi
senza ricevere in cambio dall’Amministrazione e sull’andamento del mercato assicurativo.
alcun compenso.
La Suprema Corte di Cassazione (sent.
I pareri dei giudici contabili. 12973/2010), poi, ha avuto modo di affermare
che “In tema di mediatori di assicurazione, alla
Il Collegio reputa necessario, in via preliminare, luce della complessiva disciplina di cui alla legge
inquadrare la figura del broker alla luce della 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g),
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