Page 35 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 riguardo il professionista provvederà ad una analisi   normativa  di  settore  al  fine  di,  eventualmente,
                 dei contratti esistenti”.                      poter contrapporre lo stesso alla figura del mero
                                                                consulente  in  materia  di  assicurazioni,  quale
                 L’Amministrazione  affidataria  del  servizio,  quindi,   sarebbe stata, a detta della difesa, la Alfa Broker
                 anche alla luce di quanto affermato dal Ministero   s.r.l.  La  L.  792/1984  (norma  istitutrice dell’Albo
                 del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica,   dei  Broker),  all’art.  1  dispone  che  “Agli  effetti
                 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con   della presente legge è mediatore di assicurazione
                 le  Circolari  n.  2/1999  e  n.  26/2001,  ha  ritenuto   e  riassicurazione,  denominato  anche  broker,
                 di non dover inquadrare il servizio di che trattasi   chi  esercita  professionalmente  attività  rivolta
                 tra  i  servizi assicurativi  in  senso  stretto,  con   a  mettere  in diretta  relazione  con imprese  di
                 conseguente applicazione della normativa di cui al   assicurazione  o  riassicurazione,  alle  quali  non
                 d.lgs. 157/1995, bensì ha ritenuto che il servizio   sia  vincolato  da  impegni  di  sorta,  soggetti  che
                 in  parola  fosse  riconducibile  ad  una  generica   intendano  provvedere  con  la sua  collaborazione
                 attività di studio, consulenza e ricerca  e come   alla  copertura  dei  rischi,  assistendoli  nella
                 tale rientrante nel più ampio genus di contratto di   determinazione del contenuto dei relativi contratti
                 opera intellettuale ex art. 2299 e ss c.c. e, come   e  collaborando  eventualmente  alla  loro  gestione
                 tale,  affidabile  intuitu  personae,  quindi  senza   ed esecuzione”. Più di recente, il c.d. Codice delle
                 indizione di gara, anche qualora l’attività in parola   Assicurazioni (d.lgs. 209/2005),  trasponendo nel
                 fosse stata esercitata in forma di impresa.    diritto  italiano  quanto  rinvenibile  nella  direttiva
                                                                2002/92/CE del Parlamento Alfao e del Consiglio
                 Nei  fatti  di  che  trattasi  la  Procura  contabile  ha   del 9  dicembre  2002  sulla  “intermediazione
                 ravvisato  l’esistenza  di un  presunto  danno  alle   assicurativa”, pubblicata sulla G.U.C.E. L n. 3 del
                 pubbliche risorse  per  avere, l’odierno  convenuto,   15  gennaio  2003,  all’art.  106,  rubricato  “Attività
                 nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Dipartimento   di  intermediazione  assicurativa  e  riassicurativa”,
                 Servizio  Appalti e  Contratti  della  Provincia   ha  disposto che  “L’attività  di intermediazione
                 Regionale  di  Catania,  affidato  un  contratto  di   assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare
                 brokeraggio  senza  l’osservanza  delle  prescritte   o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel
                 procedure di gara, con ciò minando palesemente   prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
                 il buon  andamento  e  l’imparzialità  della  pubblica   attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,
                 amministrazione.                               nella  conclusione  dei  contratti  ovvero  nella
                                                                collaborazione  alla  gestione  o  all’esecuzione,
                 La  Procura  contabile,  poi, ha  ritenuto  contrarie   segnatamente  in  caso  di sinistri, dei  contratti
                 ad una sana amministrazione della cosa pubblica   stipulati”. Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n.
                 anche l’indizione e la successiva revoca della gara   5/2006,  “si  intendono  per  mediatori  o  broker  gli
                 per  l’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  che   intermediari che agiscono su incarico del cliente e
                 hanno di poco preceduto l’affidamento del servizio   che non hanno poteri di rappresentanza di imprese
                 per cui è causa, in quanto le scelte in parola non   di assicurazione o di riassicurazione”.
                 sono state supportate da una valida motivazione e,
                 come tali, sarebbero da considerarsi chiaramente   Le  attività  svolte  dal  broker  assicurativo,  poi,
                 preordinate alla causazione del danno contestato   anche  secondo l’AIBA  –  Associazione Italiana
                 all’odierno convenuto.                         Brokers  di  Assicurazioni  e  Riassicurazioni,
                                                                consistono  in:  analisi  dei  rischi,  definizione  delle
                 Non sufficientemente motivata, poi, sarebbe stata   specifiche   contrattuali,   individuazione   delle
                 la scelta di affidare, a titolo oneroso, proprio alla   compagnie  d’assicurazione  idonee,  gestione  dei
                 Alfa Broker s.r.l. il servizio di che trattasi, quando   contratti,  assistenza  nella  liquidazione  dei  danni,
                 altri soggetti avrebbero offerto il medesimo servizio   aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi
                 senza  ricevere  in cambio  dall’Amministrazione   e sull’andamento del mercato assicurativo.
                 alcun compenso.
                                                                La   Suprema   Corte  di   Cassazione  (sent.
                 I pareri dei giudici contabili.                12973/2010),  poi,  ha  avuto  modo  di  affermare
                                                                che  “In tema  di mediatori  di assicurazione,  alla
                 Il  Collegio reputa  necessario,  in  via  preliminare,   luce della complessiva disciplina di cui alla legge
                 inquadrare  la  figura  del  broker  alla  luce  della   28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g),

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