Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Il Punto Mediappalti
accennato è, per una generica prassi di mercato, Il B_, invece, ha posto in essere un comportamento in
un contratto c.d. “a costo zero”. totale violazione di norme di facile interpretazione;
Chi ricorre all’ausilio del broker, infatti, non deve pertanto sussistono tutti gli elementi che la
corrispondere alcun compenso al broker per costante giurisprudenza di questa Corte (v. per
l’attività dallo stesso svolta, essendo il compenso tutte Appelli Sicilia 101/2010) “ha da tempo
di quest’ultimo ricompreso nel premio che il chiarito costituire condotte “affette da colpa grave”,
beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà e cioè “quelle evidenti e marcate trasgressioni
corrispondere alla compagnia assicurativa una degli obblighi di servizio o di regole di condotta
volta stipulato il contratto di assicurazione. che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per
dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di
Successivamente alla stipula dei contratti di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano
assicurazione conclusi con l’ausilio del broker, nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto
quindi, quest’ultimo potrà trattenere una nel caso concreto ovvero in una marchiana
percentuale di premio che l’assicurato dovrà imperizia o in una irrazionale imprudenza” (SS.RR.
corrispondere alla compagnia di assicurazioni. n. 56/A del 1997)”. (sentenza numero 439 del 30
Nel caso in esame, però, il broker, Alfa Broker gennaio 2013 pronunciata dalla CORTE DEI CONTI
s.r.l., ha ricevuto per i servizi prestati, secondo le _ SEZIONE PER LA SICILIA).
modalità meglio indicate in narrativa, un compenso
di Euro 100.000 oltre IVA, direttamente dalla La decisione viene confermata in appello.
Provincia di Catania assicurata.
“Passando alla disamina delle questioni di merito, il
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio Giudicante rileva che (come esattamente
Collegio ritiene chiaramente illegittimo il evidenziato dalla Sezione di primo grado) è ben
contenuto della Determina Dirigenziale a noto che, in conformità a consolidatissimi usi di
firma dell’odierno convenuto, per avere mercato (da lungo tempo costantemente applicati
lo stesso, nonostante i consolidati usi di sia in ambito nazionale che internazionale), le ditte
mercato, ritenuto di poter affidare il servizio assicuratrici provvedono, in maniera sistematica, a
di brokeraggio all’unico offerente che calcolare preventivamente sui premi da proporre
richiedeva un compenso per lo svolgimento ai soggetti che intendano stipulare polizze
del servizio medesimo. assicurative anche la cosiddetta “commissione per
l’intermediazione”, ossia una quota di premio che
Palesemente illogica ed immotivata appare, dovrà servire a remunerare (principalmente) il
pertanto, la scelta di affidare il servizio di proprio “agente di zona” (incaricato di contattare i
brokeraggio all’unico offerente che chiedeva in clienti e/o di gestire i rapporti con essi instaurati)
cambio alti compensi nè, tantomeno, l’odierno nonché (eventualmente) il broker, della cui opera il
convenuto ha dimostrato che, le scelte alternative cliente ritenga opportuno avvalersi.
e contrarie agli usi di mercato dallo stesso prese
avrebbero portato guadagni o, quanto meno, non Conseguentemente, il soggetto assicurato
avrebbero aggiunto costi, per l’amministrazione. viene invariabilmente a pagare il medesimo
ammontare di premio (comprensivo della
La condotta del B_ Alfio, quindi, deve considerarsi percentuale corrispondente alla “commissione per
caratterizzata da colpa grave per avere lo stesso l’intermediazione”), a prescindere dalla circostanza
tenuto una condotta macroscopicamente lontana che si sia avvalso o meno dell’ausilio di un broker
da quella astrattamente esigibile. (nel caso in cui non lo abbia fatto, la “commissione
per l’intermediazione” resta ad esclusivo vantaggio
Il B_ Alfio, infatti, nella qualità di Dirigente dell’agente di zona della ditta assicuratrice).
della Provincia doveva essere a conoscenza
dei noti e consolidati usi praticati nel mercato Tenuto conto di tali circostanze, il Collegio
delle assicurazioni e, pertanto, previo corretto Giudicante reputa, quindi (condividendo le tesi
inquadramento del contratto affidato alla Alfa esposte nella sentenza di primo grado), che sia
Broker s.r.l., doveva non prevedere alcun compenso stata priva di qualsiasi razionale giustificazione
a favore di quest’ultima per l’attività dalla stessa nonchè palesemente antieconomica per
svolta. l’Amministrazione Provinciale la scelta che venne
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