Page 36 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Il Punto
5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge non seguita dalla assistenza successiva alla stipula
- accanto all’attività imprenditoriale di mediatore del contratto medesimo, quindi, fa assumere
di assicurazione e riassicurazione - un’attività al “consulente” il ruolo di broker, con tutte le
di collaborazione intellettuale con l’assicurando conseguenze che ne derivano, ovviamente, in
nella fase che precede la messa in contatto con termini di affidamento del contratto medesimo e di
l’assicuratore, durante la quale non è equidistante modalità remunerazione del servizio reso.
dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando
e come consulente dello stesso, analizzando i Ma vi è di più. Nel caso di specie, lo stesso
modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli contratto di affidamento del servizio di consulenza
alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a assicurativa, più di una volta definisce la
ottenere una copertura assicurativa il più possibile controparte dell’Ente pubblico, Alfa Broker s.r.l.,
aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a come “broker”. E non solo. Al successivo articolo 4
collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni del contratto si legge che tra le condizioni di revoca
più convenienti per lui”. dello stesso vi sia, tra l’altro, la cancellazione del
consulente dall’Albo dei mediatori di assicurazione
Il contenuto dell’attività di brokeraggio e riassicurazione di cui alla L. 792/1984.
così come tipizzata dal legislatore e, quindi,
interpretata dalla giurisprudenza, si articola, Se l’attività della Alfa Broker s.r.l. fosse stata di
pertanto, in due distinte componenti che non mera consulenza a nulla avrebbe rilevato, in sede
debbono necessariamente coesistere: di stipula del contratto, prevedere tra le cause di
Attività di prestazione professionale avente una eventuale revoca dello stesso, la cancellazione
ad oggetto assistenza e consulenza in ordine della Alfa Broker s.r.l. dall’Albo dei mediatori
alla predisposizione di un piano di gestione assicurativi.
dei rischi dell’assicurato e alla selezione dei
prodotti assicurativi presenti nel mercato In ogni caso, il contratto stipulato tra la Provincia
maggiormente idonei al soddisfacimento e la Alfa Broker s.r.l. all’art. 2, prevede tra le
degli interessi dell’assicurato, attività di prestazioni poste a carico di quest’ultima non già
rappresentanza dell’assicurato sia nella una mera consulenza propedeutica alla stipula dei
stipulazione della polizza assicurativa, sia contratti medesimi, bensì anche l’aggiornamento
nella successiva gestione dell’esecuzione del dei contratti nonché l’assistenza nella gestione dei
contratto di assicurazione (la cd. Clausola sinistri attivi e passivi.
Broker).
Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza del 24
Già da una prima lettura, alla luce delle norme che febbraio 2000 n. 1019 ha fatto un pò di chiarezza
disciplinano la materia in esame nonché della più nell’incertezza della materia, affermando che tutti
recente giurisprudenza, dei contratti stipulati dalla i servizi di consulenza in materia assicurativa
Provincia si comprende chiaramente come anche (sia che essi siano riconducibili ad attività di
lo svolgimento della sola attività di consulenza mera consulenza propedeutica alla stipula di
faccia assumere al ‘consulente assicurativo’ il contratti di assicurazione, sia che essi, invece,
ruolo di broker, essendo anche le sole attività di ricomprendano tutta l’attività successiva alla
consulenza propedeutiche alla stipula del contratto stipula dei contratti di assicurazione, garantendo,
di assicurazione, pacificamente riconducibili alla quindi, anche assistenza per eventuali sinistri)
figura del broker; rientrino comunque nel contratto di brokeraggio
“nell’ambito delle attività proprie del broker si che, in quanto contratto di appalto di servizio,
distingue quella della collaborazione intellettuale deve essere preceduto da procedura selettiva ad
con l’assicurando per la copertura dei rischi e la evidenza pubblica ritenendo, quindi, applicabile la
assistenza alla determinazione del contenuto disciplina del d.lgs. 195/95
dei futuri contratti, seguita logicamente e
cronologicamente dall’eventuale intermediazione Illegittima appare, invece, la previsione di un
nella conclusione e gestione dei contratti compenso per la Alfa Broker s.r.l., alla luce delle
assicurativi” – (Cass. 1991/2005). osservazioni qui di seguito esposte.
Anche la mera attività propedeutica alla stipula
del contratto di assicurazione in senso stretto, Il contratto di brokeraggio, come poc’anzi
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