Page 32 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti                                                                              Il Punto





                 Il ruolo del broker assicurativo per la tutela

                 degli interessi pubblici (parte II)



                                                                                            IL
                 di Sonia Lazzini                                                         PUN
                                                                                         TO






























                                                                     3.  Obbligo  di  procedura  ad  evidenza
                                                                         pubblica,   si   consiglia   l’offerta
                                                                         economicamente  più  vantaggiosa  a
                                                                         prezzo fisso

                                                                Lo  svolgimento del servizio di brokeraggio
                                                                assicurativo  non  comporta  per  le  Pubbliche
                                                                Amministrazioni  oneri  presenti  o  futuri  per
                                                                compensi, rimborsi o altro, in quanto il compenso
                                                                per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel
                                                                mercato assicurativo nazionale ed internazionale,
                                                                resta  a  carico  delle  Compagnie  di  Assicurazione;
                                                                ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore
                                                                stimato dell’appalto può essere calcolato sui premi
                                                                assicurativi al netto di imposte e tasse.

                                                                L’importo è stato stimato calcolando l’ammontare
                                                                presunto ed indicativo delle commissioni o di altre
                                                                forme di remunerazione del broker.

                                                                Il servizio di brokeraggio assicurativo si configura
                                                                come  un  appalto di servizi che  deve  essere
                                                                affidato secondo le procedure previste dal Codice
                                                                dei  Contratti  pubblici,  escludendo  quindi  un
                                                                affidamento a titolo oneroso intuitu personae, che
                                                                costituirebbe danno erariale.

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