Page 32 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Il Punto
Il ruolo del broker assicurativo per la tutela
degli interessi pubblici (parte II)
IL
di Sonia Lazzini PUN
TO
3. Obbligo di procedura ad evidenza
pubblica, si consiglia l’offerta
economicamente più vantaggiosa a
prezzo fisso
Lo svolgimento del servizio di brokeraggio
assicurativo non comporta per le Pubbliche
Amministrazioni oneri presenti o futuri per
compensi, rimborsi o altro, in quanto il compenso
per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel
mercato assicurativo nazionale ed internazionale,
resta a carico delle Compagnie di Assicurazione;
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore
stimato dell’appalto può essere calcolato sui premi
assicurativi al netto di imposte e tasse.
L’importo è stato stimato calcolando l’ammontare
presunto ed indicativo delle commissioni o di altre
forme di remunerazione del broker.
Il servizio di brokeraggio assicurativo si configura
come un appalto di servizi che deve essere
affidato secondo le procedure previste dal Codice
dei Contratti pubblici, escludendo quindi un
affidamento a titolo oneroso intuitu personae, che
costituirebbe danno erariale.
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