Page 29 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di
ammissione del gestore uscente, la specificazione
operata dall’art. 36 comma 1 del Codice dei
contratti pubblici che il principio di rotazione opera
già nella fase degli inviti sarebbe priva di ratio. In
tal senso, pertanto, non può essere posto in dubbio
il collegamento con l’impugnazione immediata
delle ammissioni disciplinata dall’art. 120 comma
2-bis del Codice del processo amministrativo…»
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio
2019 n. 435).
3. Conclusioni
In estrema sintesi, tenuto conto della portata
dell’art. 36 del Codice e degli ultimi arresti
giurisprudenziali in ordine al principio di rotazione,
al momento è possibile affermare che:
- con riferimento all’affidamento dei contratti
sottosoglia nell’ordinamento italiano non sussiste
un divieto assoluto di invito del gestore uscente;
- il principio di rotazione, in taluni casi eccezionali e
comunque motivando in maniera adeguata l’invito
a formulare offerta, è derogabile da parte delle
stazioni appaltanti;
- la partecipazione, alla procedura, dell’affidatario
uscente, priva di motivazione, espone la stazione
appaltante ad un rischio di contenzioso.
La regola generale può quindi subire eccezioni
solo in presenza di circostanze particolari,
come il numero ridotto di operatori presenti sul
mercato, il grado di soddisfazione maturato nel
precedente rapporto contrattuale o l’oggetto e le
caratteristiche del mercato di riferimento. In ogni
caso, l’eventuale invito del contraente uscente
deve essere sorretto da un’attenta motivazione,
sussistendo al riguardo un onere di motivazione
rafforzato. Rimane ferma la normativa speciale
e temporanea di cui al Decreto Semplificazioni,
adottata al fine di rilanciare il mercato dei contratti
pubblici, contrattosi a causa della diffusione della
pandemia da Covid-19.
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