Page 29 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di
               ammissione del gestore uscente, la specificazione
               operata  dall’art.  36  comma  1  del  Codice dei
               contratti pubblici che il principio di rotazione opera
               già nella fase degli inviti sarebbe priva di ratio. In
               tal senso, pertanto, non può essere posto in dubbio
               il collegamento  con  l’impugnazione  immediata
               delle ammissioni disciplinata dall’art. 120 comma
               2-bis del Codice  del processo amministrativo…»
               (Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  sentenza  17  gennaio
               2019 n. 435).



                   3. Conclusioni

               In  estrema  sintesi, tenuto  conto  della portata
               dell’art.  36  del  Codice  e  degli ultimi arresti
               giurisprudenziali in ordine al principio di rotazione,
               al momento è possibile affermare che:
               -  con  riferimento  all’affidamento  dei  contratti
               sottosoglia nell’ordinamento italiano non sussiste
               un divieto assoluto di invito del gestore uscente;
               - il principio di rotazione, in taluni casi eccezionali e
               comunque motivando in maniera adeguata l’invito
               a  formulare  offerta,  è  derogabile  da  parte  delle
               stazioni appaltanti;
               - la partecipazione, alla procedura, dell’affidatario
               uscente, priva di motivazione, espone la stazione
               appaltante ad un rischio di contenzioso.

               La  regola  generale  può  quindi  subire  eccezioni
               solo in presenza  di circostanze particolari,
               come  il numero  ridotto di operatori  presenti  sul
               mercato,  il  grado  di  soddisfazione  maturato  nel
               precedente rapporto contrattuale o l’oggetto e le
               caratteristiche del mercato di riferimento. In ogni
               caso, l’eventuale  invito del contraente  uscente
               deve essere  sorretto  da un’attenta  motivazione,
               sussistendo al riguardo  un  onere  di motivazione
               rafforzato.  Rimane  ferma  la  normativa  speciale
               e  temporanea  di  cui  al  Decreto  Semplificazioni,
               adottata al fine di rilanciare il mercato dei contratti
               pubblici, contrattosi a causa della diffusione della
               pandemia da Covid-19.















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