Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
parte dell’offerta o delle giustificazioni della segreto industriale o commerciale meritevole di
anomalia che riguardano le specifiche e riservate salvaguardia. A tal fine, la presentazione di una
capacità tecnico-industriali o in genere gestionali istanza di accesso impone alla stazione appaltante
proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a di coinvolgere, in rispetto del contraddittorio,
dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze il concorrente controinteressato, nelle forme
ed esperienze, originali e tendenzialmente di cui alla disciplina generale del procedimento
riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio amministrativo, e richiede una motivata
professionale dell’attività industriale e commerciale valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini
e che concorre a definire e qualificare la specifica dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per
competitività dell’impresa nel mercato aperto alla l’operatività del regime di segretezza.
concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali
per lo sviluppo e per la stessa competizione Le rispettive e contrapposte ragioni del richiedente
qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della che chieda l’accesso e dell’impresa controinteressata
capacità ideativa o acquisitiva che vi opponga la tutela
della singola impresa e cui della riservatezza per
l’ordinamento, ai fini della L’art. 53, stabilisce “in esigenze connesse a segreti
corretta esplicazione della relazione all’ipotesi di cui tecnici o commerciali,
concorrenza, offre tutela al comma 5, lettera a)” lungi dal tradursi, dunque,
di loro in quanto segreti è consentito l’accesso nell’automatica prevalenza
commerciali: cfr. artt. 98 e al concorrente non più a favore dell’interesse del
99 d.lgs. 10 febbraio 2005, “in vista” e “comunque” primo alla conoscibilità della
n. 30 (Codice della proprietà (come nel testo del documentazione di gara,
industriale).” (Cons. di Stato, previgente art. 13 del dovranno quindi essere
V, 64/2020 cit.). criticamente considerate
d.lgs. n. 163 del 2006), ma e soppesate dalla stazione
La ratio legis è, infatti, di far esclusivamente “ai fini” appaltante, nell’ambito di
sì che, proprio con riguardo della difesa in giudizio una valutazione discrezionale
ad una gara pubblica, che non dei propri interessi: così a quest’ultima rimessa.
deroga ma assicura la corretta confermando il rapporto
competizione tra imprese, di stretta funzionalità Pertanto, è esente dai dedotti
del diritto di accesso – per e strumentalità che profili di illegittimità l’operato
quanto garantito dal principio deve sussistere tra la della Stazione appaltante che
di pubblicità e trasparenza ha tenuto conto delle motivate
della condotta delle pubbliche documentazione oggetto e comprovate dichiarazioni di
amministrazioni o dei soggetti dell’istanza, contenente, diniego all’accesso espresse
funzionalmente equiparati secondo motivata e dalle controinteressate.
(cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990) comprovata dichiarazione
– non si possa fare un uso dell’offerente, segreti La trasparenza e riservatezza
emulativo, ad esempio da tecnici e commerciali, e le sono valori primari per l’azione
parte di contendenti che esigenze difensive. amministrativa: va rilevato
potrebbero formalizzare che la legge non pone una
l’istanza allo scopo precipuo regola di esclusione basata
di giovarsi di specifiche su una presunzione assoluta
conoscenze industriali o commerciali acquisite e valevole ex ante, ma impone una valutazione in
detenute da altri (cfr. Cons. Stato, VI, 19 ottobre concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, in
1990, n. 6393). modo che possa non essere in maniera preclusiva
escluso l’accesso al concorrente ai fini della difesa
Il sancito limite alla ostensibilità è comunque in giudizio dei propri interessi in relazione alla
subordinato all’espressa “manifestazione di procedura di affidamento del contratto.
interesse” da parte dell’impresa interessata, cui
incombe l’onere dell’allegazione di “motivata Del resto, l’accesso è, nella materia di appalti,
e comprovata dichiarazione”, mediante la strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in
quale dimostri l’effettiva sussistenza di un giudizio”: previsione più restrittiva di quella dell’art.
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