Page 23 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Il Punto Mediappalti
1. La disciplina degli affidamenti sopra soglia.
È l’art. 36 del Codice Appalti che oggi regola
Le disposizioni che regolano i contratti “sotto l’affidamento di contratti sottosoglia, sostituendosi
soglia” suscitano da sempre forte interesse da all’articolata disciplina prima contenuta nel d.lgs.
parte degli operatori del diritto, impegnati a n. 163/2006.
trovare il giusto bilanciamento fra la garanzia della Tuttavia l’art. 36 nella formulazione originaria
massima partecipazione alle procedure di gara del d.lgs. n. 50/2016 prevedeva solo il «rispetto
e la semplificazione delle stesse, trattandosi di del principio di rotazione», senza fornire alcuna
contratti di importo ridotto. ulteriore indicazione circa la fattispecie a cui lo
stesso dovesse essere applicato.
La disciplina dei contratti sottosoglia di cui al d.lgs.
163/2006 è stata innovata con l’entrata in vigore È con il d.lgs. n. 56/2017 che è stato introdotto
del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”), per poi il riferimento esplicito a cosa debba applicarsi il
essere successivamente modificata sia dal d.lgs. principio di rotazione.
n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo al Codice
Appalti), sia dal D.L. n. 32/2019 convertito in Per desumerne la ratio di detto principio, è utile
L. n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) e riferirsi allo schema del Decreto Correttivo in cui
da ultimo con il D.L n. 76/2020 convertito in L. n. era indicato il «rispetto del principio di rotazione
120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni). degli inviti» in ordine al quale il Consiglio di Stato,
nel parere della Commissione
Andiamo con ordine. Speciale del 30 marzo 2017,
Rispetto al d.lgs. n. È con il d.lgs. n. 56/2017 n. 782, si è espresso rilevando
163/2006 – che con un (Correttivo) che è stato che «… L’innovazione
complesso di disposizioni introdotto il riferimento intenderebbe collocare la
consentiva l’affidamento di esplicito a quali ipotesi rotazione già nella fase in cui
contratti sottosoglia all’esito debba applicarsi il l’amministrazione si rivolge
di procedure semplificate principio di rotazione. al mercato, per delineare,
rispetto a quanto previsto eventualmente, la successiva
per gli appalti di rilevanza competizione tra gli operatori
comunitaria, mediante la interessati all’affidamento. Il
contrazione degli oneri di pubblicità degli atti di meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere
gara e la riduzione dei termini minimi da concedere meglio chiarito. Sembrerebbe che l’intento sia
ai possibili concorrenti per la presentazione di quello di assicurare una piena turnazione degli
domande di partecipazione e offerte – nel Codice inviti degli operatori che potrebbero aspirare al
Appalti la disciplina viene riordinata e trova una contratto. Dunque, in questa prospettiva, non
collocazione comune. sarebbero ammessi al successivo invito anche gli
operatori già partecipanti alle precedenti selezioni,
Per quel che rileva ai fini del presente contributo, ancorché non aggiudicatari. La precedente
già nel precedente d.lgs. n. 163/2006 - al comma formulazione, invece, poteva intendersi nel senso
6 dell’art. 57, al comma 7 dell’art. 59, al comma 7 che la turnazione si riferisse alla posizione di
dell’art. 122 e al comma 11 dell’art. 123 - si faceva affidatario del contratto, legittimando la ripetizione
riferimento al principio di rotazione ma è solo con di inviti alla stessa platea di operatori. Si tratta di
il Codice Appalti che detto principio trova una sua una soluzione che, astrattamente, amplia la base
definizione, essendo tra l’altro indicata la modalità degli operatori economici coinvolti nelle procedure
per la sua concreta attuazione. di affidamento. Si deve osservare, però, che in tal
modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti
La disciplina dei contratti sottosoglia nel Codice aggiudicatari e i precedenti concorrenti. Sarebbe
Appalti è stata infatti inserita in un’unica disposizione preferibile, invece, evidenziare che la rotazione
che scandisce i termini per l’affidamento dei dovrebbe preferibilmente assicurare proprio
contratti in questione, sia nell’ambito dei settori l’alternanza degli affidamenti e non delle mere
“ordinari” che nell’ambito di quelli “speciali”, occasioni di partecipazione alla selezione. In questo
precisando il procedimento di gara utilizzabile e le senso, resta ancora poco chiaro se sussista un
specifiche deroghe rispetto alla disciplina generale vero e proprio dovere di non invitare il precedente
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