Page 65 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
P. 65

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 03/03/2021, n. 1808

                 Soluzioni migliorative e varianti: Differenze

                 “… le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in
                 tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto
                 di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle
                 caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche
                 del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una
                 previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta
                 nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera
                 proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione,
                 pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20
                 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017,
                 n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una
                 disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di
                 Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121;”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 1050 del 2 dicembre 2020
                 PREC 233/2020/L


                 Il  rinvio  a  giudizio  costituisce  “grave  illecito  professionale”  sicché  l’eventuale  esclusione  dell’operatore
                 economico è subordinata alla valutazione in concreto della stazione appaltante


                 “L’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico,
                 perché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 ma è
                 riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016. La valutazione dell’inquadramento della
                 omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma
                 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell’esercizio della
                 propria discrezionalità.”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 22 del 13 gennaio 2021
                 PREC 256/2020/S


                 “In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della
                 formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari
                 della lex specialis”

                 “In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della
                 formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari
                 della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e
                 richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando. Non è pertanto conforme
                 alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del
                 termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando che non sia accompagnata dalla contestuale
                 fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti.”

                                                             65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70