Page 63 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18/3/2021, n. 5
“La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile,
ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016,
all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla
stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”
“...non v’è più motivo per discorrere, in relazione a tale peculiare fattispecie, di necessaria “continuità” nel
possesso dei requisiti del concorrente che si avvale dell’apporto claudicante di terzi, a pena di esclusione.
11.5. La sostituzione è appunto lo strumento nuovo e alternativo che, alla luce del principio di proporzionalità,
consente quella continuità predicata dall’Adunanza Plenaria nel 2015, in tutti i casi in cui il concorrente si
avvalga dell’ausilio di operatore terzi.
“La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile,
ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016,
all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla
stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n. 2315
È ammesso l’ausilio tecnico al RUP durante la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta
“secondo l’orientamento ribadito dalla Sezione (sentenza 5 giugno 2020, n. 3602) e dal quale non vi è
motivo di discostarsi, spetta al RUP, nel caso che occupa, la valutazione dell’anomalia. La Sezione ha
avuto modo specificamente di affermare che: “Tanto meno vizia l’affidamento la circostanza, questa volta
in diritto, che il Rup abbia chiesto l’ausilio di un tecnico. Giova premettere che il sub-procedimento di
anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la
“valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (C.d.S.,
sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646). Deve infatti confermarsi il principio
(C.d.S., ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella
vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in
ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti
e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso
della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.
Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia
(C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce
costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura. L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia
non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle
quali è pervenuto il delegato, ove le condivida”.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/03/2021, n. 2292
“lo strumento della manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione
possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione”
“… la giurisprudenza ha da ultimo (Cons. Stato, sez. 31 marzo 2020, n. 2182) affermato che il principio
della rotazione, previsto dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica già nella fase
dell’invito degli operatori alla procedura di gara e ha altresì chiarito che il citato art. 36, comma 1, impone
espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ... tale principio comporta perciò, di norma, il divieto
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