Page 63 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18/3/2021, n. 5

                 “La  consorziata  di  un  consorzio  stabile,  non  designata  ai  fini  dell’esecuzione  dei  lavori,  è  equiparabile,
                 ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016,
                 all’impresa  ausiliaria nell’avvalimento, sicché  la  perdita  da  parte  della  stessa  del  requisito impone  alla
                 stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”

                 “...non v’è più motivo per discorrere, in relazione a tale peculiare fattispecie, di necessaria “continuità” nel
                 possesso dei requisiti del concorrente che si avvale dell’apporto claudicante di terzi, a pena di esclusione.
                 11.5. La sostituzione è appunto lo strumento nuovo e alternativo che, alla luce del principio di proporzionalità,
                 consente quella continuità predicata dall’Adunanza Plenaria nel 2015, in tutti i casi in cui il concorrente si
                 avvalga dell’ausilio di operatore terzi.
                 “La  consorziata  di  un  consorzio  stabile,  non  designata  ai  fini  dell’esecuzione  dei  lavori,  è  equiparabile,
                 ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016,
                 all’impresa  ausiliaria  nell’avvalimento,  sicché  la  perdita  da  parte  della  stessa  del  requisito  impone  alla
                 stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”.”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n. 2315

                 È ammesso l’ausilio tecnico al RUP durante la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta

                 “secondo l’orientamento ribadito dalla Sezione (sentenza 5 giugno 2020, n. 3602) e dal quale non vi è
                 motivo di discostarsi, spetta  al RUP,  nel  caso  che  occupa,  la valutazione  dell’anomalia.  La  Sezione  ha
                 avuto modo specificamente di affermare che: “Tanto meno vizia l’affidamento la circostanza, questa volta
                 in  diritto,  che  il Rup  abbia  chiesto  l’ausilio di un  tecnico.  Giova  premettere  che  il sub-procedimento  di
                 anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la
                 “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (C.d.S.,
                 sez.  V,  13  novembre  2019,  n.  7805;  id.  24  luglio  2017,  n.  3646).  Deve  infatti  confermarsi il  principio
                 (C.d.S., ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella
                 vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in
                 ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti
                 e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso
                 della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.
                 Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia
                 (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce
                 costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura. L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia
                 non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle
                 quali è pervenuto il delegato, ove le condivida”.”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 17/03/2021, n. 2292


                 “lo strumento della manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione
                 possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione”


                 “… la giurisprudenza ha da ultimo (Cons. Stato, sez. 31 marzo 2020, n. 2182) affermato che il principio
                 della  rotazione,  previsto  dall’art.  36,  comma  1,  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  si  applica  già  nella  fase
                 dell’invito degli operatori alla procedura di gara e ha altresì chiarito che il citato art. 36, comma 1, impone
                 espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del
                 principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ... tale principio comporta perciò, di norma, il divieto

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