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Mediappalti A. D. R.
6 La redazione del DUVRI
può rientrare nei casi di
incompatibilità di cui all’art. 77
comma 4 del D.Lgs. 50/2016?
Secondo il Tar Puglia sez. II, sentenza del 12
dicembre 2020 n. 1613,” il D.U.V.R.I. non si può
considerare un documento inerente all’appalto. Negli atti di una gara telematica,
Non è infatti un capitolato (tecnico), né un cosa succede se la stazione
disciplinare (amministrativo), rispetto all’indetta appaltante fa riferimento alle
procedura di evidenza pubblica e al contratto di sedute pubbliche per l’apertura
appalto da sottoscriversi.” delle offerte, e successivamente
La sua predisposizione in fase di gara gli attribuisce 8 sul portale che gestisce la gara,
una mera funzione illustrativa e, soltanto in fase non attiva la funzione della seduta
di esecuzione del contratto, detto documento pubblica, (laddove prevista)?
acquisirà la sua valenza specifica anche in seguito
agli aggiornamenti dovuti alle valutazioni dei In estrema sintesi si ricorda che la pubblicità delle
rischi da interferenza da parte degli esecutori sedute di gara ha una valenza generale in quanto
dell’appalto. non esaurisce la sua funzione nella constatazione
che i plichi e/o le offerte non hanno subito
manomissioni o alterazioni, ma è anche destinata
a garantire che la documentazione di offerta
trovi correttamente ingresso nella procedura in
Se i tempi di una gara si un’ottica di trasparenza e imparzialità dell’azione
protraggono, come ad esempio amministrativa (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato,
è successo in questo lungo Sez. V, 20 luglio 2016 n. 3266) ma, l’utilizzo
periodo di emergenza sanitaria, delle procedure telematiche ha semplificato tutto
7 ex lege, la validità delle offerte, l’iter garantendo l’adeguata conservazione dei
con la sospensione dei termini
documenti, il rispetto di un procedimento con una
slitta automaticamente in avanti
cronologia prestabilita nelle sue fasi ed azioni.
nel tempo?
Considerando che tutte le operazioni di gara
sono tracciate, sia nella fase di esame della
La stazione appaltante deve chiedere conferma documentazione amministrativa, che nella fase di
al concorrente, relativamente alla sua volontà di valutazione delle offerte, non è più necessario che
prorogare la validità dell’offerta presentata, come le sedute di gara siano pubbliche.
anche per le garanzie fideiussorie. Il concorrente
dovrà quindi produrre dei documenti integrativi
per manifestare la sua volontà a prorogare tali
termini (Tar Toscana, Sez. II, 19/03/2021, n. 406)
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