Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 hanno fatto seguito numerose sentenze e decisioni   rilascio delle concessioni demaniali che  rientrano
                 in senso conforme.                             nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva
                 Tra  le molte,  si segnala  la sentenza  del TAR   2006/123/CE  è subordinato  all’espletamento  di
                 Abruzzo,  L’Aquila,  2  luglio  2018  n.  271,  con  la   una procedura di selezione tra potenziali candidati,
                 quale – discostandosi dalla giurisprudenza sinora   che  deve  presentare  garanzie  di imparzialità,
                 esaminata – si accoglie il ricorso di un operatore   trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è
                 economico  al  quale  era  stata  rifiutata  la  proroga   illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione
                 della  concessione;  il TAR,  però,  perviene  a   resistente e la conseguente decisione di non dar
                 tale  determinazione  esclusivamente  per  motivi   corso alla procedura comparativa perché disposte
                 cronologico-temporali.                         in aperta  violazione del divieto, introdotto dalla
                                                                normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1,
                 Dopo  aver  ricostruito  il  quadro  normativo  e   commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018“.
                 giurisprudenziale  di  riferimento,  il  TAR  Abruzzo
                 –  ricordando  la  sentenza  della  Corte  di Giustizia   Inoltre,  “prima  ancora  della  nota  sentenza  della
                 del  14  luglio  2016,  appena  citata,  osserva  che   Corte  di Giustizia  del 14  luglio 2016  (in cause
                 la corte stessa ha precisato che “una proroga ad   riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15,
                 una  concessione  demaniale  è  giustificata  solo   Mario  Melis e altri), la giurisprudenza  aveva  già
                 allorquando  sia  finalizzata  a  tutelare  la  buona   largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37
                 fede  del concessionario,  ossia quando  lo stesso   cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione
                 abbia  ottenuto  una  determinata  concessione  in   pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali
                 un’epoca  in  cui  non  era  ancora  stato  dichiarato   marittime,  derivante  dall’esigenza  di applicare  le
                 che i contratti aventi un interesse transfrontaliero   norme  conformemente  ai principi  comunitari in
                 certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi   materia  di libera  circolazione  dei  servizi, di  par
                 di trasparenza”.                               condicio, di imparzialità e  di trasparenza,  sanciti
                                                                dalla  direttiva  123/2016,  essendo  pacifico  che
                 Partendo  da  tale ragionamento e rapportandolo   tali  principi si  applicano  anche  a  materie  diverse
                 al caso concreto,  il  TAR abruzzese  ha  ritenuto   dagli appalti, in  quanto  riconducibili  ad  attività,
                 rilevante  la  circostanza  che  gli investimenti   suscettibile di apprezzamento in termini economici.
                 correlati  alla concessione  erano  stati realizzati in   In tal senso si era espresso, già da tempo risalente,
                 un  momento  storico  in  cui  il  quadro  normativo   il Consiglio di Stato  che  ha  ritenuto  applicabili
                 vigente era ancora quello originario – di cui all’art.   i detti principi anche  alle  concessioni  di beni
                 3,  comma  4  bis  D.L.  n.  400/1993  –  precedente   pubblici, fungendo da parametro di interpretazione
                 alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  avviata   e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art.
                 nel  2009  e,  quindi,  risultasse  sostanzialmente   37  del  codice  della  navigazione,  sottolineandosi
                 immotivato  ed  illegittimo  il diniego di proroga   che la sottoposizione ai principi di evidenza trova
                 basato  sull’impossibilità  tout court  di prorogare   il  suo  presupposto  sufficiente  nella  circostanza
                 le concessioni demaniali  oltre il termine  del 31   che  con  la concessione  di area  demaniale
                 dicembre 2020. Secondo il  TAR, quindi, nel caso   marittima si fornisce un’occasione di guadagno a
                 di specie  sarebbe  servita  una  motivazione  che   soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una
                 desse  conto  della “non  necessità”  di prolungare   procedura competitiva ispirata ai ricordati principi
                 la  concessione  per  ri-equilibrare  gli  investimenti   di trasparenza e non  discriminazione” (Cons.
                 effettuati ab origine dal concessionario.      Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 …) .”.
                 Di  diverso  avviso,  invece,  la  sentenza  del  TAR
                 Toscana,  Sez.  II,  8  marzo  2021,  n.  363,  che   L’evoluzione di tale  argomento  porta  il TAR a
                 riprende  l’insegnamento  della decisione del   sottolineare che l’assegnazione della concessione è
                 Consiglio  di  Stato  n.  1416/2021  e  ne  rielabora  i   subordinata all’obbligo di gara. A tale affermazione,
                 contenuti  pervenendo  ad una  soluzione che  si   comunque,  il  TAR  perviene  in  via  interpretativa
                 armonizza sia con i principi enunciati dalla Corte   rispetto alla nota  giurisprudenza  comunitaria,
                 Costituzionale, sia con quelli enunciati dalla nota   considerando  che  “…  La  Corte  di giustizia ha
                 sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016   affermato  che,  per  le concessioni  alle quali la
                 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15.        direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del
                 Il TAR Toscana, in piena coerenza con il principio   Trattato  sul funzionamento  dell’Unione  europea
                 ribadito  dal  Consiglio  di  Stato,  afferma  che  “il   (TFUE) osta  a  una  normativa  nazionale,  come

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