Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
hanno fatto seguito numerose sentenze e decisioni rilascio delle concessioni demaniali che rientrano
in senso conforme. nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva
Tra le molte, si segnala la sentenza del TAR 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di
Abruzzo, L’Aquila, 2 luglio 2018 n. 271, con la una procedura di selezione tra potenziali candidati,
quale – discostandosi dalla giurisprudenza sinora che deve presentare garanzie di imparzialità,
esaminata – si accoglie il ricorso di un operatore trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è
economico al quale era stata rifiutata la proroga illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione
della concessione; il TAR, però, perviene a resistente e la conseguente decisione di non dar
tale determinazione esclusivamente per motivi corso alla procedura comparativa perché disposte
cronologico-temporali. in aperta violazione del divieto, introdotto dalla
normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1,
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018“.
giurisprudenziale di riferimento, il TAR Abruzzo
– ricordando la sentenza della Corte di Giustizia Inoltre, “prima ancora della nota sentenza della
del 14 luglio 2016, appena citata, osserva che Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause
la corte stessa ha precisato che “una proroga ad riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15,
una concessione demaniale è giustificata solo Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già
allorquando sia finalizzata a tutelare la buona largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37
fede del concessionario, ossia quando lo stesso cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione
abbia ottenuto una determinata concessione in pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali
un’epoca in cui non era ancora stato dichiarato marittime, derivante dall’esigenza di applicare le
che i contratti aventi un interesse transfrontaliero norme conformemente ai principi comunitari in
certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi materia di libera circolazione dei servizi, di par
di trasparenza”. condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti
dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che
Partendo da tale ragionamento e rapportandolo tali principi si applicano anche a materie diverse
al caso concreto, il TAR abruzzese ha ritenuto dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività,
rilevante la circostanza che gli investimenti suscettibile di apprezzamento in termini economici.
correlati alla concessione erano stati realizzati in In tal senso si era espresso, già da tempo risalente,
un momento storico in cui il quadro normativo il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili
vigente era ancora quello originario – di cui all’art. i detti principi anche alle concessioni di beni
3, comma 4 bis D.L. n. 400/1993 – precedente pubblici, fungendo da parametro di interpretazione
alla procedura di infrazione comunitaria avviata e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art.
nel 2009 e, quindi, risultasse sostanzialmente 37 del codice della navigazione, sottolineandosi
immotivato ed illegittimo il diniego di proroga che la sottoposizione ai principi di evidenza trova
basato sull’impossibilità tout court di prorogare il suo presupposto sufficiente nella circostanza
le concessioni demaniali oltre il termine del 31 che con la concessione di area demaniale
dicembre 2020. Secondo il TAR, quindi, nel caso marittima si fornisce un’occasione di guadagno a
di specie sarebbe servita una motivazione che soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una
desse conto della “non necessità” di prolungare procedura competitiva ispirata ai ricordati principi
la concessione per ri-equilibrare gli investimenti di trasparenza e non discriminazione” (Cons.
effettuati ab origine dal concessionario. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 …) .”.
Di diverso avviso, invece, la sentenza del TAR
Toscana, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 363, che L’evoluzione di tale argomento porta il TAR a
riprende l’insegnamento della decisione del sottolineare che l’assegnazione della concessione è
Consiglio di Stato n. 1416/2021 e ne rielabora i subordinata all’obbligo di gara. A tale affermazione,
contenuti pervenendo ad una soluzione che si comunque, il TAR perviene in via interpretativa
armonizza sia con i principi enunciati dalla Corte rispetto alla nota giurisprudenza comunitaria,
Costituzionale, sia con quelli enunciati dalla nota considerando che “… La Corte di giustizia ha
sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 affermato che, per le concessioni alle quali la
nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15. direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del
Il TAR Toscana, in piena coerenza con il principio Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
ribadito dal Consiglio di Stato, afferma che “il (TFUE) osta a una normativa nazionale, come
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