Page 70 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 dal  Decreto  Semplificazioni,  si  pone  invece  in   precisazione che, se intesa nel senso voluto dalla
                 chiaro contrasto con il TAR Puglia.            ricorrente medesima, sarebbe da disapplicare)”.


                 Nel caso  di specie,  l’impresa  ricorrente  era   Questo indirizzo trova supporto in una condivisibile
                 risultata  aggiudicataria  della procedura  di gara   recente  pronuncia  del  T.A.R.  Piemonte  17
                 e,  successivamente  un’altra  concorrente  della   novembre 2020, n. 736, alla stregua della quale,
                 procedura, faceva notare alla stazione appaltante   in  caso  di  procedura  negoziata  “in  deroga”  (ex
                 che non era stata applicata l’esclusione automatica   art. 1 d.l. n. 76/2020), il tenore dell’art. 1, co. 3,
                 come  prevista  dall’art.  1,  comma  3  del  Decreto   d.l. cit. non lascia “margine di scelta alla stazione
                 Semplificazioni.                               appaltante”,  obbligata  a  procedere  all’esclusione
                 Di  conseguenza,  la  stazione  appaltante  ha   automatica  (anche  perché  “se  l’intero  obiettivo
                 riconvocato  tutti  gli  operatori  partecipanti,  della disciplina è quello di semplificare l’andamento
                 comunicando loro l’errore materiale e la necessità   delle gare […], l’esclusione automatica sottosoglia
                 di ricalcolare la soglia di anomalia delle offerte.  risulta  certamente  coerente  con  tale  obiettivo”)
                 Risultato di questa procedura è stata l’esclusione   pure in mancanza di enunciazione negli atti gara,
                 della precedente aggiudicataria.               trattandosi di una soluzione che “oltre a non trovare
                                                                riscontro  nel  dato  letterale  di legge,  che  pare
                 Per il ricorrente la previsione in atti del riferimento   piuttosto idonea, ove necessario, ad eterointegrare
                 all’art.  97  comma  8,  non  lascerebbe  spazio   la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente
                 ad  applicazione  di  norme  diverse  da  quelle   funzionale all’obiettivo di celerità delle procedure
                 previste  nei  documenti  di gara,  per  cui essendo   poiché  inserirebbe  una,  ennesima,  previsione  di
                 pervenute  cinque  offerte,  la  stazione  appaltante,   carattere  facoltativo  con  onere  di  motivazione
                 correttamente, non avrebbe applicato l’esclusione   circa la scelta effettuata (esclusione automatica o
                 automatica.                                    meno) in un contesto di atti generali quali le leggi
                                                                di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a
                 Il TAR Lazio, con una decisione opposta a quella   contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente
                 del  TAR  Puglia,  afferma  “nelle  procedure  prese   giustificazione della scelta, con effetti nuovamente
                 in considerazione  da  quest’ultima previsione   potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere
                 il meccanismo  di  esclusione  automatica  ivi   celere ed automatico l’esito della procedura”.
                 configurato   opera   obbligatoriamente,   senza
                 necessità  di  inserimento  negli  atti  di  indizione   Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 736 del 2020,
                 delle procedure stesse; in altri termini, esso non   ha  chiarito che  –  nel  momento  in cui le stazioni
                 è  oggetto  di una  facoltà  liberamente  esercitabile   appaltanti  optino  per  l’aggiudicazione  al  prezzo
                 dalla stazione appaltante,  come si desume  dal   più  basso  sulla  base  del  D.L.  Semplificazioni  –
                 chiaro  tenore  letterale  della  norma  e,  in via   le  stesse  PA  debbano  procedere  all’esclusione
                 sistematica, dal favor per la procedura negoziata   automatica dalla gara delle offerte che presentano
                 ricavabile  dall’art.  1,  co.  2,  d.l.  cit.  (come   una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla
                 rilevato  dalla  parte  controinteressata,  ipotizzare   soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
                 l’introduzione  di  una  mera  facoltà  vanificherebbe   commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche
                 lo scopo di semplificazione sotteso alla normativa   qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
                 in esame, posto che alla riduzione del numero di   superiore a cinque.
                 operatori invitati non conseguirebbe la possibilità
                 di  ricorrere  a  un  automatismo  per  escludere  le   Di sicuro la norma in esame, coglie il nobile intento
                 offerte anomale: la norma sarebbe, infatti, posta a   del  legislatore  di  semplificare  le  procedure  di
                 tutela del duplice interesse a garantire l’affidabilità   negoziazione in un momento storico caratterizzato
                 dei contraenti  con  la  pubblica amministrazione e   da stasi, emergenza sanitaria e rallentamenti indotti
                 ad assicurare che tale affidabilità sia accertata “in   da  quest’ultima,ma  ciò  che  ingenera  incertezza
                 tempi compatibili con un sollecito svolgimento della   purtroppo, e lo si desume dai casi giurisprudenziali
                 procedura di gara”; in questa ottica, non giova alla   esaminati,  è  il  contesto  normativo  in  cui  si
                 ricorrente invocare la circolare Mit del 18.11.2020,   inserisce, prevedendo durate temporali a scadenza
                 n.  45113,  nella  parte  in  cui  afferma  che  per  gli   e riferimenti a soglie e procedure determinate che
                 appalti sotto soglia “è stata ampliata la possibilità   lasciano gli  operatori del settore  (concorrenti  e
                 di esclusione automatica”, trattandosi  di una   stazioni appaltanti) sempre più disorientati.

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