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dal Decreto Semplificazioni, si pone invece in precisazione che, se intesa nel senso voluto dalla
chiaro contrasto con il TAR Puglia. ricorrente medesima, sarebbe da disapplicare)”.
Nel caso di specie, l’impresa ricorrente era Questo indirizzo trova supporto in una condivisibile
risultata aggiudicataria della procedura di gara recente pronuncia del T.A.R. Piemonte 17
e, successivamente un’altra concorrente della novembre 2020, n. 736, alla stregua della quale,
procedura, faceva notare alla stazione appaltante in caso di procedura negoziata “in deroga” (ex
che non era stata applicata l’esclusione automatica art. 1 d.l. n. 76/2020), il tenore dell’art. 1, co. 3,
come prevista dall’art. 1, comma 3 del Decreto d.l. cit. non lascia “margine di scelta alla stazione
Semplificazioni. appaltante”, obbligata a procedere all’esclusione
Di conseguenza, la stazione appaltante ha automatica (anche perché “se l’intero obiettivo
riconvocato tutti gli operatori partecipanti, della disciplina è quello di semplificare l’andamento
comunicando loro l’errore materiale e la necessità delle gare […], l’esclusione automatica sottosoglia
di ricalcolare la soglia di anomalia delle offerte. risulta certamente coerente con tale obiettivo”)
Risultato di questa procedura è stata l’esclusione pure in mancanza di enunciazione negli atti gara,
della precedente aggiudicataria. trattandosi di una soluzione che “oltre a non trovare
riscontro nel dato letterale di legge, che pare
Per il ricorrente la previsione in atti del riferimento piuttosto idonea, ove necessario, ad eterointegrare
all’art. 97 comma 8, non lascerebbe spazio la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente
ad applicazione di norme diverse da quelle funzionale all’obiettivo di celerità delle procedure
previste nei documenti di gara, per cui essendo poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di
pervenute cinque offerte, la stazione appaltante, carattere facoltativo con onere di motivazione
correttamente, non avrebbe applicato l’esclusione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o
automatica. meno) in un contesto di atti generali quali le leggi
di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a
Il TAR Lazio, con una decisione opposta a quella contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente
del TAR Puglia, afferma “nelle procedure prese giustificazione della scelta, con effetti nuovamente
in considerazione da quest’ultima previsione potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere
il meccanismo di esclusione automatica ivi celere ed automatico l’esito della procedura”.
configurato opera obbligatoriamente, senza
necessità di inserimento negli atti di indizione Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 736 del 2020,
delle procedure stesse; in altri termini, esso non ha chiarito che – nel momento in cui le stazioni
è oggetto di una facoltà liberamente esercitabile appaltanti optino per l’aggiudicazione al prezzo
dalla stazione appaltante, come si desume dal più basso sulla base del D.L. Semplificazioni –
chiaro tenore letterale della norma e, in via le stesse PA debbano procedere all’esclusione
sistematica, dal favor per la procedura negoziata automatica dalla gara delle offerte che presentano
ricavabile dall’art. 1, co. 2, d.l. cit. (come una percentuale di ribasso pari o superiore alla
rilevato dalla parte controinteressata, ipotizzare soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
l’introduzione di una mera facoltà vanificherebbe commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche
lo scopo di semplificazione sotteso alla normativa qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
in esame, posto che alla riduzione del numero di superiore a cinque.
operatori invitati non conseguirebbe la possibilità
di ricorrere a un automatismo per escludere le Di sicuro la norma in esame, coglie il nobile intento
offerte anomale: la norma sarebbe, infatti, posta a del legislatore di semplificare le procedure di
tutela del duplice interesse a garantire l’affidabilità negoziazione in un momento storico caratterizzato
dei contraenti con la pubblica amministrazione e da stasi, emergenza sanitaria e rallentamenti indotti
ad assicurare che tale affidabilità sia accertata “in da quest’ultima,ma ciò che ingenera incertezza
tempi compatibili con un sollecito svolgimento della purtroppo, e lo si desume dai casi giurisprudenziali
procedura di gara”; in questa ottica, non giova alla esaminati, è il contesto normativo in cui si
ricorrente invocare la circolare Mit del 18.11.2020, inserisce, prevedendo durate temporali a scadenza
n. 45113, nella parte in cui afferma che per gli e riferimenti a soglie e procedure determinate che
appalti sotto soglia “è stata ampliata la possibilità lasciano gli operatori del settore (concorrenti e
di esclusione automatica”, trattandosi di una stazioni appaltanti) sempre più disorientati.
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