Page 64 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che
                 la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto
                 a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di
                 operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a
                 conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche
                 del mercato di riferimento ... È stato così affermato da questo Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3831/2019 cit.)
                 che risultano pure irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del principio di
                 rotazione (funzionale, come si è detto, ad assicurare i principi di concorrenzialità e massima partecipazione
                 degli operatori economici alle procedure di affidamento), alcuni accorgimenti procedurali predisposti dalla
                 stazione  appaltante,  tra  i  quali,  per  quanto  di  interesse,  l’espletamento  di  una  preventiva  indagine  di
                 mercato.  Infatti,  come  chiarito  dalla  richiamata  giurisprudenza,  il  suddetto  avviso  non  costituisce  atto
                 di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante
                 tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sicché, già nella
                 fase successiva dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la
                 regola dell’esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della manifestazione di interesse,
                 pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non
                 rende affatto superflua la rotazione.”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 11/3/2021, n. 2072

                 La proroga costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i
                 necessari meccanismi concorrenziali


                 “... costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “La proroga, … costituisce strumento del tutto
                 eccezionale,  utilizzabile  solo  qualora  non  sia  possibile  attivare  i  necessari  meccanismi  concorrenziali”
                 (Consiglio di Stato, Sez. III n. 1521/2017). In definitiva, nella materia della proroga dei contratti pubblici
                 vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa
                 comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di
                 avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.”



                 TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8/3/2021, n. 1528

                 Sui limiti del soccorso istruttorio

                 “In linea di principio, secondo condivisibile giurisprudenza «il soccorso istruttorio non può giungere sino al
                 punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi
                 mancanti,  essendo  netta  la  distinzione  tra  il  completamento  di  una  domanda  formalmente  carente  su
                 alcuni elementi o dichiarazioni “che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o
                 al disciplinare di gara” (art. 46, comma 1 ter, che richiama l’art. 38 comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006), e
                 l’integrazione di un’offerta originariamente non rispettosa delle “prescrizioni previste dal presente codice e
                 dal regolamento” (art. 46, comma 1-bis, cit.), in quanto priva di un elemento essenziale, poiché proveniente
                 da soggetto sfornito della prescritta qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici» (Consiglio di Stato ,
                 sez. III , 18/07/2017 , n. 3541; T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 15/12/2014 , n. 12610).”











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