Page 64 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che
la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto
a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di
operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche
del mercato di riferimento ... È stato così affermato da questo Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3831/2019 cit.)
che risultano pure irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del principio di
rotazione (funzionale, come si è detto, ad assicurare i principi di concorrenzialità e massima partecipazione
degli operatori economici alle procedure di affidamento), alcuni accorgimenti procedurali predisposti dalla
stazione appaltante, tra i quali, per quanto di interesse, l’espletamento di una preventiva indagine di
mercato. Infatti, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, il suddetto avviso non costituisce atto
di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante
tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sicché, già nella
fase successiva dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la
regola dell’esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della manifestazione di interesse,
pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non
rende affatto superflua la rotazione.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 11/3/2021, n. 2072
La proroga costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i
necessari meccanismi concorrenziali
“... costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “La proroga, … costituisce strumento del tutto
eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”
(Consiglio di Stato, Sez. III n. 1521/2017). In definitiva, nella materia della proroga dei contratti pubblici
vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa
comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di
avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.”
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8/3/2021, n. 1528
Sui limiti del soccorso istruttorio
“In linea di principio, secondo condivisibile giurisprudenza «il soccorso istruttorio non può giungere sino al
punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi
mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su
alcuni elementi o dichiarazioni “che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o
al disciplinare di gara” (art. 46, comma 1 ter, che richiama l’art. 38 comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006), e
l’integrazione di un’offerta originariamente non rispettosa delle “prescrizioni previste dal presente codice e
dal regolamento” (art. 46, comma 1-bis, cit.), in quanto priva di un elemento essenziale, poiché proveniente
da soggetto sfornito della prescritta qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici» (Consiglio di Stato ,
sez. III , 18/07/2017 , n. 3541; T.A.R. Lazio, Roma , sez. I , 15/12/2014 , n. 12610).”
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