Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 L’esclusione automatica

                 nel decreto semplificazioni

                                                                                       IN
                                                                                     PIL
                                                                                   LOLE















                 Il  Decreto  Semplificazioni  (convertito  in  L.   Il TAR  Puglia,  con  sentenza  22  gennaio  2021,
                 11/09/2020, n. 120) ha introdotto una disciplina   n.  113  ha  rigettato  il ricorso  di un’impresa  che
                 sostitutiva (e speciale) a tempo – fino al 31.12.2021   aveva lamentato la violazione dell’art. 1, comma
                 – in relazione agli appalti pubblici sotto soglia da   3  del  D.L.  n.  76/2020  nella  parte  che  prevede
                 aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso:  l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte
                 “Nel caso  di aggiudicazione  con  il criterio  del   anomale,  ritenendo  il  ricorso  infondato  perché
                 prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono   il citato articolo 1,  che  deroga  alcune  norme
                 all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   del Codice dei contratti,  non  era  espressamente
                 che  presentano  una  percentuale  di ribasso  pari   previsto nella lex specialis di gara.
                 o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata
                 ai  sensi  dell’articolo  97,  commi 2,  2-bis e  2-ter,   Tale  orientamento  ha  trovato  il  suo  fondamento
                 del decreto  legislativo n.  50  del 2016,  anche   anche nella sentenza della Corte europea 2 giugno
                 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari   2016, C-27/15 con cui quest’ultima ha enunciato
                 o superiore a cinque“ (Art. 1, comma 3, Decreto   il seguente  principio di diritto:  “Il principio di
                 Semplificazioni).                              parità  di trattamento  e  l’obbligo di trasparenza
                                                                devono  essere  interpretati  nel  senso  che  ostano
                 La  ratio  di  tale  disciplina  emergenziale  non  è  da   all’esclusione di un  operatore  economico da
                 individuarsi nel testo di legge nella tutela delle gare   una  procedura  di aggiudicazione  di un  appalto
                 rientranti  nell’ambito  dell’emergenza  sanitaria,   pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte
                 ma  più  genericamente  ai  fenomeni  emergenziali   di tale  operatore,  di un  obbligo  che  non  risulta
                 indotti  da  quest’ultima,  quindi  senza  distinzione   espressamente  dai  documenti  relativi  a  tale
                 di settori. I caratteri distintivi di tale disposizione   procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da
                 sono:                                          un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti
                 si  tratta  di  una  disciplina  a  tempo  (fino  al  31   nonché  dal meccanismo  diretto  a  colmare,
                 dicembre  2021); si applica agli appalti pubblici   con  un  intervento  delle  autorità  o  dei  giudici
                 sotto soglia da aggiudicarsi con il criterio del prezzo   amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali
                 più basso; si applica in caso di offerte ammesse in   documenti. In tali circostanze, i principi di parità
                 numero pari o superiore a 5, nei confronti di quelle   di trattamento e di proporzionalità devono essere
                 offerte che presentano una percentuale di ribasso   interpretati  nel  senso  che  non  ostano  al fatto  di
                 pari o superiore alla soglia di anomalia individuata   consentire all’operatore economico di regolarizzare
                 a  norma  del  d.lgs.  50/2016;  infine  si  applica  a   la propria  posizione e  di adempiere  tale  obbligo
                 prescindere  dalla indicazione di una  clausola  ad   entro  un  termine  fissato  dall’amministrazione
                 hoc nella lex specialis di gara.               aggiudicatrice”.

                 Sul  punto   non  sono   mancate   pronunce    L’intervento del TAR Lazio con sentenza 19 febbraio
                 giurisprudenziali, divergenti tra loro.        2021, n. 2104, sull’esclusione automatica prevista

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