Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE







                 Consiglio di Stato, Sez. III, 26/03/2021, n. 2581

                 In una gara telematica l’assenza della marcatura temporale determina l’esclusione dell’operatore economico

                 “Dall’esigenza di intangibilità dell’offerta discende che:
                 a) non è sufficiente dimostrare di avere apposto alla propria offerta la marcatura temporale, ma è necessario
                 inserire nel sistema il numero seriale nel momento prescritto dalla lex specialis di gara;
                 b) solo l’identità tra il numero seriale precedentemente inserito sul sistema (…) e quello risultante sul file
                 dell’offerta  economica,  da  caricare  a  sistema  successivamente  (…),  garantisce  che  l’offerta  economica
                 stessa non sia stata oggetto di modifica.”


                 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/3/2021, n. 2350


                 “Il riferimento all’unicità del “centro decisionale” rende evidente che la ratio della norma è quella, sostenuta
                 dall’appellante, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo
                 o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà
                 del confronto concorrenziale.”


                 “L’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede come causa di esclusione la situazione
                 dell’operatore economico che “si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento
                 in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
                 fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
                 decisionale”.
                 Il riferimento all’unicità del “centro decisionale” rende evidente che la ratio della norma è quella, sostenuta
                 dall’appellante, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo
                 o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà
                 del confronto concorrenziale.
                 Il riferimento, poi, alla “medesima procedura di affidamento” conferma che la finalità pro-concorrenziale
                 è, per così dire, “interna” alla singola gara, cioè ad ogni gara che sia finalizzata all’aggiudicazione di un
                 determinato affidamento e quindi di un determinato contratto di appalto.
                 4.1. Poiché la ratio normativa è quella di garantire la regolarità della competizione selettiva dell’affidatario di
                 un determinato appalto, assicurando il confronto concorrenziale e scongiurando il pericolo di condizionamento
                 dell’esito della gara, la situazione escludente presuppone l’identità della graduatoria di riferimento.
                 Si è già affermato in giurisprudenza e va ribadito che “[…] l’affidamento di più contratti diversi fra loro non
                 incide sulla natura della gara stessa che non ha carattere unitario, poiché a ciascun lotto corrisponde una
                 gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto. La possibilità dì aggiudicare autonomamente i
                 singoli lotti è dunque incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure
                 di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere
                 aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova dì fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto
                 unitario non vi può essere unicità della gara” (così Cons. Stato, V, 12 gennaio 2017, n. 52, in riferimento
                 all’art. 38, comma 1, lett. m quater, del d.lgs. n. 163 del 2006, di tenore identico all’attuale art. 80, comma
                 5, lett. m, del Codice dei contratti pubblici).”


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