Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. III, 26/03/2021, n. 2581
In una gara telematica l’assenza della marcatura temporale determina l’esclusione dell’operatore economico
“Dall’esigenza di intangibilità dell’offerta discende che:
a) non è sufficiente dimostrare di avere apposto alla propria offerta la marcatura temporale, ma è necessario
inserire nel sistema il numero seriale nel momento prescritto dalla lex specialis di gara;
b) solo l’identità tra il numero seriale precedentemente inserito sul sistema (…) e quello risultante sul file
dell’offerta economica, da caricare a sistema successivamente (…), garantisce che l’offerta economica
stessa non sia stata oggetto di modifica.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/3/2021, n. 2350
“Il riferimento all’unicità del “centro decisionale” rende evidente che la ratio della norma è quella, sostenuta
dall’appellante, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo
o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà
del confronto concorrenziale.”
“L’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede come causa di esclusione la situazione
dell’operatore economico che “si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale”.
Il riferimento all’unicità del “centro decisionale” rende evidente che la ratio della norma è quella, sostenuta
dall’appellante, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo
o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà
del confronto concorrenziale.
Il riferimento, poi, alla “medesima procedura di affidamento” conferma che la finalità pro-concorrenziale
è, per così dire, “interna” alla singola gara, cioè ad ogni gara che sia finalizzata all’aggiudicazione di un
determinato affidamento e quindi di un determinato contratto di appalto.
4.1. Poiché la ratio normativa è quella di garantire la regolarità della competizione selettiva dell’affidatario di
un determinato appalto, assicurando il confronto concorrenziale e scongiurando il pericolo di condizionamento
dell’esito della gara, la situazione escludente presuppone l’identità della graduatoria di riferimento.
Si è già affermato in giurisprudenza e va ribadito che “[…] l’affidamento di più contratti diversi fra loro non
incide sulla natura della gara stessa che non ha carattere unitario, poiché a ciascun lotto corrisponde una
gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto. La possibilità dì aggiudicare autonomamente i
singoli lotti è dunque incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure
di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere
aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova dì fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto
unitario non vi può essere unicità della gara” (così Cons. Stato, V, 12 gennaio 2017, n. 52, in riferimento
all’art. 38, comma 1, lett. m quater, del d.lgs. n. 163 del 2006, di tenore identico all’attuale art. 80, comma
5, lett. m, del Codice dei contratti pubblici).”
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