Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
ricorda la decisione della VI Sezione, n.7874 del in particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, di tale
18 novembre 2019, che è la più “fedele” ai principi direttiva. Pertanto l’articolo 12, paragrafo 3, della
comunitari enunciati dalla Corte di Giustizia, e, direttiva in questione non può essere interpretato
ovviamente, quella recentissima commentata in nel senso che consente di giustificare una proroga
incipit) e dei Tribunali di merito, ha sostanzialmente automatica di autorizzazioni allorché, al momento
affermato che la norma nazionale italiana che della concessione iniziale delle autorizzazioni
prevede la proroga automatica delle concessioni suddette, non è stata organizzata alcuna
demaniali marittime a vantaggio di chi ne è già procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 di
titolare, “determina una disparità di trattamento tale articolo. Inoltre, come rilevato dall’avvocato
tra operatori economici mediante preclusioni e generale ai paragrafi 92 e 93 delle conclusioni, una
ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di giustificazione fondata sul principio della tutela del
concessione.”, così imponendo la disapplicazione legittimo affidamento richiede una valutazione
delle disposizioni nazionali consimili, ricordando caso per caso che consenta di dimostrare che il
che “è ormai principio consolidato in giurisprudenza titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente
quello secondo il quale la disapplicazione della aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione
norma nazionale confliggente con il diritto e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta
eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto giustificazione non può pertanto essere invocata
è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, validamente a sostegno di una proroga automatica
costituisca un obbligo per lo Stato membro in istituita dal legislatore nazionale e applicata
tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in
l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, questione”. E ancora: “In tal senso, è stato statuito
qualora sia chiamato ad applicare la norma interna che il principio della certezza del diritto, nel caso di
contrastante con il diritto eurounitario (cfr. anche una concessione attribuita nel 1984, quando non
Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072)”. era ancora stato dichiarato che i contratti aventi
La Corte di Giustizia dà conto anche delle difese un interesse transfrontaliero certo avrebbero
dello Stato italiano, ricordando: “i ricorrenti potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza,
nei procedimenti principali nonché il governo esige che la risoluzione di siffatta concessione sia
italiano fanno tuttavia valere che la proroga corredata di un periodo transitorio che permetta
automatica delle autorizzazioni è necessaria al alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi
fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in
di tali autorizzazioni, in quanto consente di particolare, dal punto di vista economico (v.,
ammortizzare gli investimenti da loro effettuati.”. in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, ASM
E ancora: “Infine, nei limiti in cui il governo italiano Brescia, C-347/06 § 70 e 71, nonché del 14
fa valere che le proroghe attuate dalla normativa novembre 2013, Belgacom C-221/12 §40) … “.
nazionale mirano a consentire ai concessionari
di ammortizzare i loro investimenti, occorre Tuttavia “le concessioni di cui ai procedimenti
precisare che una siffatta disparità di trattamento principali sono state attribuite quando già era
può essere giustificata da motivi imperativi di stato dichiarato che i contratti aventi un interesse
interesse generale, in particolare dalla necessità transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a
di rispettare il principio della certezza del diritto obblighi di trasparenza, cosicché il principio della
(v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, ASM certezza del diritto non può essere invocato per
Brescia C-347/06 §64, nonché del 14 novembre giustificare una disparità di trattamento vietata
2013, Belgacom C-221/12 §38) …”. in forza dell’articolo 49 TFUE”, dunque, a parere
Ma subito aggiunge “a tale riguardo occorre della Corte UE, “deve farsi applicazione delle
constatare che l’articolo 12, paragrafo 3, della regole fondamentali del Trattato FUE, in generale,
direttiva 2006/123 prevede espressamente e il principio di non discriminazione, in particolare
che gli Stati membri possono tener conto, nello (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, ASM
stabilire le regole della procedura di selezione, Brescia C-347/06 § 57 e 58)”.
di considerazioni legate a motivi imperativi Alla sentenza della Corte di Giustizia, che ha fatto
d’interesse generale. Tuttavia è previsto che il punto sulla situazione normativa nazionale,
si tenga conto di tali considerazioni solo al tracciando le linee guida interpretative alla luce
momento di stabilire le regole della procedura di della Direttiva Bolkestein nel senso ora indicato – e
selezione dei candidati potenziali e fatto salvo, senza chiamare in causa la Direttiva Concessioni -,
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