Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 ricorda  la  decisione  della  VI  Sezione,  n.7874  del   in particolare,  l’articolo  12,  paragrafo  1,  di tale
                 18 novembre 2019, che è la più “fedele” ai principi   direttiva. Pertanto l’articolo 12, paragrafo 3, della
                 comunitari  enunciati  dalla Corte  di Giustizia,  e,   direttiva in questione non può essere interpretato
                 ovviamente,  quella  recentissima  commentata  in   nel senso che consente di giustificare una proroga
                 incipit) e dei Tribunali di merito, ha sostanzialmente   automatica di autorizzazioni allorché, al momento
                 affermato  che  la  norma  nazionale  italiana  che   della concessione  iniziale  delle autorizzazioni
                 prevede  la proroga  automatica  delle concessioni   suddette,  non  è  stata  organizzata  alcuna
                 demaniali  marittime  a  vantaggio  di  chi  ne  è  già   procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 di
                 titolare, “determina  una  disparità di trattamento   tale  articolo.  Inoltre,  come  rilevato  dall’avvocato
                 tra  operatori  economici mediante  preclusioni e   generale ai paragrafi 92 e 93 delle conclusioni, una
                 ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di   giustificazione fondata sul principio della tutela del
                 concessione.”,  così imponendo la disapplicazione   legittimo  affidamento  richiede  una  valutazione
                 delle disposizioni  nazionali consimili,  ricordando   caso  per  caso  che  consenta  di dimostrare  che  il
                 che “è ormai principio consolidato in giurisprudenza   titolare dell’autorizzazione  poteva  legittimamente
                 quello  secondo  il quale  la  disapplicazione della   aspettarsi  il rinnovo  della  propria  autorizzazione
                 norma  nazionale  confliggente  con  il  diritto   e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta
                 eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto   giustificazione  non  può  pertanto  essere  invocata
                 è  stato  accertato  dalla  Corte  di  giustizia UE,   validamente a sostegno di una proroga automatica
                 costituisca un  obbligo per  lo  Stato  membro  in   istituita dal  legislatore  nazionale  e  applicata
                 tutte  le sue  articolazioni e,  quindi, anche  per   indiscriminatamente  a  tutte  le  autorizzazioni in
                 l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari,   questione”. E ancora: “In tal senso, è stato statuito
                 qualora sia chiamato ad applicare la norma interna   che il principio della certezza del diritto, nel caso di
                 contrastante con il diritto eurounitario (cfr. anche   una concessione attribuita nel 1984, quando non
                 Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072)”.  era ancora stato dichiarato che i contratti aventi
                 La Corte di Giustizia dà conto anche delle difese   un  interesse  transfrontaliero  certo  avrebbero
                 dello Stato  italiano, ricordando:  “i ricorrenti   potuto  essere  soggetti  a  obblighi di trasparenza,
                 nei procedimenti principali  nonché  il  governo   esige che la risoluzione di siffatta concessione sia
                 italiano  fanno  tuttavia  valere  che  la  proroga   corredata  di un  periodo transitorio  che  permetta
                 automatica  delle autorizzazioni è  necessaria  al   alle  parti  del  contratto  di sciogliere  i rispettivi
                 fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari   rapporti  contrattuali  a  condizioni accettabili,  in
                 di tali  autorizzazioni, in  quanto  consente  di   particolare,  dal punto di vista economico (v.,
                 ammortizzare gli investimenti da loro effettuati.”.   in tal senso,  sentenze  del 17  luglio 2008,  ASM
                 E ancora: “Infine, nei limiti in cui il governo italiano   Brescia,  C-347/06  §  70  e  71,  nonché  del  14
                 fa valere che le proroghe attuate dalla normativa   novembre 2013, Belgacom C-221/12 §40) … “.
                 nazionale mirano a  consentire  ai concessionari
                 di ammortizzare  i loro investimenti, occorre   Tuttavia  “le  concessioni  di cui  ai  procedimenti
                 precisare che una siffatta disparità di trattamento   principali  sono state  attribuite quando  già  era
                 può  essere  giustificata  da  motivi  imperativi  di   stato dichiarato che i contratti aventi un interesse
                 interesse  generale,  in  particolare  dalla  necessità   transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a
                 di rispettare  il  principio  della certezza  del diritto   obblighi di trasparenza, cosicché il principio della
                 (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, ASM   certezza  del  diritto  non  può  essere  invocato  per
                 Brescia  C-347/06  §64,  nonché  del  14  novembre   giustificare  una  disparità  di  trattamento  vietata
                 2013, Belgacom C-221/12 §38) …”.               in forza dell’articolo  49  TFUE”,  dunque,  a  parere
                 Ma  subito aggiunge  “a  tale  riguardo  occorre   della  Corte  UE,  “deve  farsi  applicazione  delle
                 constatare  che  l’articolo  12,  paragrafo  3,  della   regole fondamentali del Trattato FUE, in generale,
                 direttiva  2006/123  prevede  espressamente    e il principio di non discriminazione, in particolare
                 che  gli Stati  membri possono tener  conto,  nello   (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, ASM
                 stabilire le regole  della procedura  di selezione,   Brescia C-347/06 § 57 e 58)”.
                 di considerazioni legate  a  motivi imperativi   Alla sentenza della Corte di Giustizia, che ha fatto
                 d’interesse  generale.  Tuttavia è  previsto  che   il punto  sulla situazione  normativa  nazionale,
                 si tenga  conto di tali considerazioni solo al   tracciando  le linee guida  interpretative  alla luce
                 momento di stabilire le regole della procedura di   della Direttiva Bolkestein nel senso ora indicato – e
                 selezione dei candidati potenziali  e fatto  salvo,   senza chiamare in causa la Direttiva Concessioni -,

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